Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2016, n. 19994
CASS
Sentenza 21 settembre 2016

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In tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, e rimane inalterato anche nella ipotesi di sospensione della esecutività dell'atto impugnato disposto dalla commissione tributaria, venendo meno solo a seguito dello sgravio da parte della Agenzia delle Entrate o dell'annullamento della pretesa fiscale con decisione, anche non definitiva, del giudice tributario. (Fattispecie di sequestro preventivo per equivalente finalizzato allla confisca del profitto del reato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, nella quale la Corte ha escluso l'incidenza sui presupposti del vincolo cautelare dell'intervenuta sospensione, in sede di giustizia tributaria, dell'esecutività dell'avviso di accertamento, evidenziandone la natura di provvedimento ad efficacia limitata e a cognizione sommaria).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2016, n. 19994
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19994
Data del deposito : 21 settembre 2016

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