Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8103 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA I TALIANA LA81 03 0 1 CASSAZION SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Presidente R.G.22264/99 Dott.Rosario De Musis Consigliere " Alberto Spanò " Mario Putaturo Donati V. " Rep. "" Donato Figurelli Cron. 18756 " Gabriella Coletti " Ud.5/4/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da S.a.s. G.A.V.E. CALCESTRUZZI,in persona del legale rappresentante pro-tempore,elett.dom.in Roma, piazza Ammiraglio Bergamini en. 12 presso l'avv. Pietro Cammareri, rappresentata difesa dall'avv. Luciano Cannata, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE 1627
CONTRO
NAZARENO TERRANOVA;
INTIMATO inper l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modica data 26 febbraio 1999, n.27 (R.G.N.98/1997 ); 1 R udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 5/4/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr.Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza del 29 luglio 1996 il Pretore del lavoro di Con Modica, in parziale accoglimento della domanda proposta da Nazareno della s.a.s. G.A.V.E. AN, già dipendente la detta società al pagamento della Calcestruzzi, condannava complessiva somma di lire 16.745.997,oltre rivalutazione monetaria ed interessi,a titolo di lavoro straordinario per il periodo 1978-1986 e di indennità sostitutiva per ferie non godute relativamente agli anni 1984 e 1986. Su gravame della datrice di lavoro, la decisione veniva confermata con sentenza del 26 febbraio 1999 dal Tribunale locale che condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali. La società ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi omessa, insufficiente circa punti decisivi della controversia, ai sensimotivazione dell'art.360 n.5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere confermato la pronuncia pretorile. M 2 Ed invero, quanto al compenso per lavoro straordinario, dalle prove testimoniali era emerso che l'attività del AN si era esaurita con la preparazione delle bollette di carico del calcestruzzo e che lo stesso, solo perchè privo di mezzi di trasporto, aveva l'abitudine di restare in azienda per essere accompagnato a casa dagli autisti delle betoniere. In ogni caso nulla spettava a tale titolo al AN per gli anni 1980-1984, avendo confermato il teste RG US di essere stato presente in cantiere proprio perché assunto per alleggerire il suo lavoro. Nè tanto meno gli spettava alcunchè per indennità sostitutiva apodittica sul punto l'affermazione del delle ferie essendo d'appello che aveva disconosciuto la valenza dellagiudice anzidetta dichiarazione del teste US in base alla considerazione che nel 1984 le ferie erano state scaglionate nel tempo al fine di non bloccare il cantiere. Così ha errato il Tribunale nel condannare la società al pagamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio invece di compensarle. Il motivo va rigettato perché infondato. Tribunale, attingendo ai sensi dell'art.116 c.p.c.,nel Il apprezzamento delle prove, il proprio convincimento dagli sovrano elementi ritenuti più attendibili ed idonei per la risoluzione della causa (cfr., Cass.,7 novembre 2000,n.n. 14472; Cass.,10 maggio 2000, n.6023), ha accertato che:il AN aveva svolto in cantiere, nel periodo all'esame,compiti di carattere direttivo R dalle ore 7 del mattino sino a tardi compilando le bolle di accompagnamento, aspettando il rientro degli autisti, ricevendo in consegna da costoro documenti e le chiavi dei singoli automezzi e provvedendo alle operazioni di chiusura;
era perciò da escludersi che la protrazione della sua presenza in cantiere fosse determinata dalla necessità del riaccompagnamento a casa per la mancanza di mezzi di trasporto;
trattandosi di lavoro straordinario continuativo, ancorchè non giornaliero,il compenso per il lavoro straordinario doveva essere determinato in via equitativa;
andava altresì riconosciuto all'appellato per gli anni 1984 e 1986 l'indennità sostitutiva delle ferie non godute essendo emerso dalle dichiarazioni testimoniali che il cantiere era stato chiuso in occasione di ferragosto e che non vi era stato nessuno che lo avesse potuto sostituire;
né era attendibile sul punto la deposizione resa dal teste LL secondo cui solo per un anno il AN aveva goduto delle ferie per la presenza in cantiere di altro dipendente, tale US;
era, infatti, emerso che questi aveva prestato attività lavorativa sino al giugno del 1984, per cui l'anno cui si era riferito LL non poteva essere né il 1984, né il 1986. Trattasi di giudizio congruamente e correttamente motivato, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure proposte rivelano mero carattere tautologico finendo col sollecitare soltanto un inammissibile riesame degli elementi probatori. 4 R Né ha fondamento la doglianza attinente al governo delle spese che avrebbero dovuto essere compensate tra le parti. stabilitoIl Tribunale ha, infatti, applicato il principio dall'art.91 c.p.c. secondo cui va condannata la parte soccombente - nella specie l'appellante al relativo rimborso. - Né il giudice d'appello era tenuto ad esporre le ragioni che lo avevano indotto a non fare uso del potere di compensazione per suo carattere squisitamente discrezionale. Il ricorso va perciò rigettato. Non si provvede sulle spese del presente giudizio poiché l'intimato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 5 marzo 2001 Il Consigliere est. Il Presidente Maux Piles Douis Verd. Roquio be Munis Dall I A D S , S O A L T L , O A B S 0 IL CANCELLIERE E I 1 3 P D 3 . Depositato in Cancelleria S 5 T I A R N T . A S G oggi, 15 GIU 2001 ' N O O L P L 3 IL CANCELLIERECANOELLIEAE A E M 7 D I D - L E 8 A , - A D 1 0 O 1 O 0 E T T 2 1 N I E R I S A E E P L L G E D 1 05