Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 1
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo a criteri che individuino la legittimità o meno dell'uso del mezzo in questione secondo gli "standards" comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso ad un lavoratore che stava rientrando nella propria abitazione con un mezzo di trasporto privato per consumare il pranzo e poi ritornare sul posto di lavoro, aveva escluso l'indennizzabilità sul solo presupposto che la scelta del mezzo privato non fosse funzionale alle modalità della prestazione lavorativa).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA Con sentenza del 28 dicembre 2013, la Corte d'appello di Venezia ha respinto le domande proposte dalle società attrici, ai sensi dell'art. 33 l. 10 ottobre 1990, n. 287, volte all'accertamento dell'abuso di posizione dominante e della concorrenza sleale posto in essere dal Comune di Rovigo e dalle società convenute dal medesimo partecipate, con dichiarazione di nullità, inefficacia o all'annullamento dell'atto costitutivo della società a responsabilità limitata costituita dal Comune di Rovigo in violazione dell'art. 54 della l. reg. Veneto 4 marzo 2010, n. 18, norma che imponeva di separare i servizi cimiteriali istituzionali dalle attività di mere onoranze, nonché …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 giugno 2018
FATTI DI CAUSA Con sentenza del 28 dicembre 2013, la Corte d'appello di Venezia ha respinto le domande proposte dalle società attrici, ai sensi dell'art. 33 l. 10 ottobre 1990, n. 287, volte all'accertamento dell'abuso di posizione dominante e della concorrenza sleale posto in essere dal Comune di Rovigo e dalle società convenute dal medesimo partecipate, con dichiarazione di nullità, inefficacia o all'annullamento dell'atto costitutivo della società a responsabilità limitata costituita dal Comune di Rovigo in violazione dell'art. 54 della l. reg. Veneto 4 marzo 2010, n. 18, norma che imponeva di separare i servizi cimiteriali istituzionali dalle attività di mere onoranze, nonché …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10750 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT NI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARN presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresen difende, giusta delega in atti;
- ricorre contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
- controricorre avverso la sentenza n. 45/99 del Tribunale di MODENA, depositat 28/06/99 R.G.N. 7257/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 10/ dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. An MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo del ric assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Modena ha ritenuto che al Dr. NI ON GI non spettasse la rendita per inabilità permanente a se dell'infortunio occorsogli, il 14/5/87, mentre a bordo del suo ciclom faceva ritorno in ufficio. Per escludere l'indennizzabilità del pre infortunio in itinere il Tribunale ha rilevato che:
- lo straordinario, poteva effettuarsi nel pomeriggio a discrezione lavoratore in un arco di tempo fra le 14,05 e le 19,20 ed esso non p esser ne' inferiore a due ore ne' superiore a quattro per settimana;
- l'infortunio era avvenuto mentre l'assicurato stava rientrando a per consumarvi il pranzo e far ritorno in ufficio alle ore 14,30;
- il tragitto era servito, anche all'epoca, da trasporto pubblico;
luce della consolidata giurisprudenza in materia doveva rite insussistente il rischio professionale atteso che ne' il rientro a per il pranzo, ne' l'utilizzo di un mezzo di trasporto non pubblico imposti dall'orario di lavoro che doveva esser osservato, ma frutto d libera scelta.
In relazione all'azione risarcitoria esperita dall'infortunato confronti dell'INAIL, per avergli revocato illegittimamente la re concessagli - come risultava dalla attestazione rilasciata dal dire dell'ente stesso - il Tribunale ha rilevato che tale revoca, adottata delibera del 6/9/89, non fosse qualificabile come atto endoprocedimen essendo dal punto di vista sostanziale, espressione della sottos delibera dell'INAIL di attribuire l'indennizzo per malattia professio Tuttavia era pacifico che nessuna somma era stata ric dall'infortunato prima della predetta delibera di segno opposto;
po tale ultima decisione era quella fondata sui presupposti di legge pe riconoscimento di indennizzo da infortunio in itinere, alcun di poteva esser fatto valere sulla precedente perché viziata e q insuscettibile di creare affidamento.
Il Dr. GItesio chiede la cassazione della sentenza con ricorso fo su tre motivi;
l'INAIL resiste con controricorso;
il ricorrent presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e applicazione degli art. 2 e 74 dpr 30 giugno 1965 n. 1124 e 55 l. n. marzo 1989; omesso esame di un punto decisivo della controversia. Egli, con tale censura, rileva che il Tribunale, a differenza del Pre aveva ritenuto che la delibera con cui gli era stato comunicata la spettanza della rendita già attribuitagli - oggetto di certificazion parte del direttore dell'INAIL - non costituisse atto endoprocedimen bensì atto che legittimamente aveva caducato altro emesso in prece senza che sussistessero i presupposti per l'indennizzabi dell'infortunio in itinere;
di conseguenza alcun diritto al risarci del danno egli poteva vantare per effetto di tale revoca. Imputa quindi al Tribunale di non aver, con tale statuizione, affront risolto il problema se l'INAIL potesse disporre la revoca per le pre ragioni dovendosi escludere che lo stesso fosse stato risolto, sia implicitamente, e correttamente.
Ed infatti una volta riconosciuto il diritto alla rendita per inabi permanente lo stesso può esser solo oggetto di revisione ai dell'art. 83 del predetto dpr 1124/65 o di rettifica per errore ai dell'art.55 l. n.88 del 1989. La censura è infondata.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente il Tribunale ha, come detto, esplicitamente affermato che l'atto adottato in data 6 dall'istituto previdenziale aveva revocato quello concessorio rendita per insussistenza dei presupposti per l'indenizzabi dell'infortunio in itinere occorsogli.
Statuizione del tutto corretta spettando all'istituto previdenziale, ai predetti poteri di revisione e di rettifica, previsti espressa dalle norme prima indicate, il più generale potere di annullamento atti non conformi a legge espressione del potere di autotutela della che incontra nel suo esercizio solo i noti limiti individuati giurisprudenza amministrativa, che non ricorrono nel caso di specie.
2 - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e applicazione dell'art. 2 dpr 30 giugno 1965 n. 1124; motiva insufficiente e contraddittoria.
Egli imputa al Tribunale di aver - nell'accertare se l'uso del privato costituisse rischio elettivo - di aver fatto ricorso al cri della "imposizione" anzicché a quello della "ragionevolezza", risult alla stregua della evoluzione della giurisprudenza di legitti quest'ultimo il parametro idoneo per la individuazione di opzioni, mezzo di trasporto, da parte dell'assicurato, ricollegabili a valori di tutela nell'ordinamento, quali le esigenze connesse ai valori famiglia.
2.1 - La censura è fondata.
È noto che l'articolato complesso sviluppo della giurisprudenza di q Corte per la delimitazione dell'area di tutelabilità - del lavorator materia di infortunio in itinere trova due ben individuabili d'approdo:
a - l'elaborazione - ai fini dell'individuazione dell'ambito di cope assicurativa della nozione di rischio elettivo inteso come tutto ciò sia estraneo e non attinente alla attività lavorativa e dovuto ad scelta arbitraria del lavoratore il quale crei ed affronti volutament base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da q inerente all'attività lavorativa ponendo così in essere una interruttiva di ogni nesso tra lavoro rischio ed evento. (Cass. 17/5 n. 6431) che efficacemente riassume il processo elaborativo di regola).
Trattasi, in sostanza, di regola non diversa da quella enunciata da q Corte per la delimitazione delle responsabilità del datore di lavoro contrattuale che extracontrattuale in ordine alla integrità psico-f del lavoratore (fra le molte: 30/5/2001 n. 7367, 15/4/1996 n. 17/11/1993 n. 11351, 1/9/1991 n. 9459). b - la individuazione di ulteriori criteri definitivi della pre nozione di rischio elettivo costituiti dalla normalità e ragionevo della scelta del lavoratore di usare il mezzo privato: entrambe q nozioni risultano determinabili in relazione a valori costituzionali la ragionevolezza (art. 3 Cost.), libertà di fissare la propria resi (art. 16 Cost.) le esigenze familiari (art. 31 Cost.), la tutela lavoro in ogni sua forma (art. 35 Cost.), la protezione del lavorator caso di infortunio (art. 38 Cost.). Questo processo giurisprudenziale che si intreccia e sovrappone con q elaborativo della nozione di rischio elettivo è, anche efficacemente sintetizzato nella recente sentenza 8/11/2000 n. 1450 questa Corte. Secondo la stessa, il senso complessivo degli orientamenti più recen quello di affermare che l'assicurazione comprende gli infortuni persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno luogo di abitazione a quello di lavoro, anche nel caso di utilizzo mezzo di trasporto privato purché imposto da particolari esi nell'ambito delle quali preminente rilievo assumono i luoghi in cu personalità dell'individuo si realizza in rapporto con la comu familiare;
e che "si tratta di una definizione della fattispecie del infortunio in itinere che va senz'altro condivisa perché maggior rispettosa dei canoni costituzionali della ragionevolezza (art. 3 Cos della protezione dei lavoratori in caso d'infortunio (art. 38 secondo Cost.)".
Da essa, rileva la predetta decisione, sostanzialmente non s discostato il legislatore nel dettare la specifica disci dell'infortunio in itinere con l'art. 12 del decreto legislativ febbraio 2000 n. 38 (inapplicabile ratione temporis nella controv decisa nella sentenza in esame ed in quella presente) nella parte in fissa il parametro della "normalità" del percorso luogo di abitazio luogo di lavoro.
2.3 - Ritiene la Corte che per la soluzione della questione che, co censura in esame è chiamata a risolvere, si riveli particolarmente l'approdo interpretativo, nella sua giurisprudenza, da ultimo esam proprio per il suo carattere specificativo del criterio del ri elettivo: utile, in definitiva, per individuare ciò che esorbiti situazioni diverse da quelle inerenti all'attività lavorativa pone così nell'ambito delle ragioni ed impulsi personali interruttivo di nesso tra lavoro rischio ed evento.
La sua peculiarità consiste, come si è detto, nel ricercare i cr individuativi della normalità - che delimita l'ambito di cope assicurativa, oltre il quale insorge, per l'appunto, il rischio elett facendo ricorso a valori guida dell'ordinamento giuridico - di costituzionale- idonei a risolvere il conflitto fra inte dell'istituto assicuratore a non erogare prestazioni che esulino dall funzione di copertura dei rischi propri delle attività lavorati quello del lavoratore di veder non escluse dall'ambito di tali atti momenti peculiari della sua personalità di uomo-lavoratore in coinvolte.
2.3 - L'indicazione che si trae dall'indirizzo in esame si r particolarmente importante - metodo logicamente - per la selezion costumi e tendenze esistenti nella società civile tutte astratta idonee a concretizzare le nozioni di normalità e ragionevolezza. Queste infatti appartengono sicuramente all'ambito delle c.d. elastiche (ampiamente riconosciute in dottrina ed oggetto, altresì recenti decisioni di questa Corte, 20.11.98 n. 11732/98 (S.U.), 22. n. 10514, 18.1.99 n. 434, 13.4.99 n. 3645, 27/7/2000 n. 9837, 22/4/20 5299, 8/5/2000 n. 5822, 22/11/2000 n. 15004) - di cara giurisprudenziale nel caso della nozione di rischio elettiv costituenti, quindi, diritto vivente - che si caratterizzano completarsi il loro precetto con riferimento alla realtà sociale, pr in quanto il legislatore (od i giudici di legittimità nella loro fun nomofilattica) attesa la natura degli interessi regolati hanno dovuto riferimento a parametri non rigidi.
Efficacemente, a tal proposito, una recente sentenza di questa (21/11/2000 n. 15004) afferma che "deliberatamente limitando il pr contenuto ed esaurendosi in un modulo generico, alcune disposizioni le c.d. clausole generali) esigendo la propria specificazione, "deleg pur non espressamente, questa specificazione ad un fattore esterno coscienza generale poi mediata dall'interpretazione. Dalla consol lettura del modulo generico emergono alcuni principi che la s disposizione tacitamente richiama, in tal modo conferendo loro la fun di fonte integrativa.
Finalità di questo meccanismo è l'adeguamento del modulo normativo realtà (per conferire differenziato rilievo a molteplici circost che, nell'articolata struttura del mondo esterno caratterizzano il f e che, attraverso l'interpretazione man mano emergono integrand modulo), ed alla modificazione indotta dal tempo (e che il m normativo non può ipotizzare)".
È significativo che - nell'ambito di tale tematica - la Corte (27/7 n. 9837) - in materia di infortunio in agricoltura - abbia cassat sentenza del giudice di merito che a proposito dell'uso di un trat per vie diverse da quelle tracciate, passando attraverso i campi, omesso di far riferimento ai concreti standards del costume agricolo assumono connotazioni variegate a seconda dell'evoluzione social determinati contesti rispetto a quella realtà, con proprie peculiar costituita dal mondo dell'agricoltura".
In tale fattispecie la Corte ha, per il giudice di rinvio, enunciat seguente principio di diritto: sia nell'individuazione dell'atti connessa, che ai sensi dell'art. 206 dpr 30/6/65 n. 1124 ri nell'attività agricola indennizzabile per gli infortuni in agricol sia in quella della esistenza di un rischio precostituito, escl dell'indennizzabilità stessa, il giudice deve far riferimento standards propri di un determinato contesto socio-economico secon quali si articola una determinata attività lavorativa agricola, ess in tali casi, egli chiamato a compiere un'attività integrativa di elastiche (Cass. 3654/99)". Nello stesso ambito di norma elastica - con necessità di integra delle stesse per via giudiziaria - si pone il predetto art. 12 d. l n. 38 del 2000 che consente l'uso del mezzo privato purché necessita
2.4 - In un certo contesto socio-economico, in relazione a partic esigenze, quali il raggiungimento dei luoghi di lavoro da quell abitazione, e viceversa, naturalmente, più sono, naturalmente, standards che tendono a radicarsi nello stesso, a seconda dei valori in esso tendono ad affermarsi (per es. il ricorso al mezzo privato p essere imposto da ragioni di convenienza o di conformazione a co correnti o di assoluta necessità per insussistenza di qualsiasi collegamento).
Sorge quindi la necessità di identificare quali siano i para selettivi degli stessi.
Questi, indubbiamente, sono costituiti dai valori guida dell'ordinam normalmente individuabili nella Costituzione: affinché il process integrazione fra realtà sociale ed ordinamento giuridico si svilupp maniera coerente ad essi (Cass. 3645/99 riguardante la tematic questione afferma che gli standards valutativi (nella fattispecie liceità del comportamento di un lavoratore ex tossico dipendente) d tenersi nell'ambito dei principi - cornice, identificando nell'ar della Costituzione un principio cardine per la soluzione del conflitt interesse del datore di lavoro a salvaguardare la immagine della impresa e quello del lavoratore a non esser pregiudicato da neg esperienze del passato;
nonché la predetta decisione 8/11/2000 n. che indica come canoni selettivi dell'infortunio in itinere tutelabil art. 3 e 38 della Costituzione).
Ciò assicura che solo gli standards che superino l'esame di conformi tali valori possono concorrere ad assumere la funzione di integra delle norme elastiche.
Tale metodologia sembra esser proprio quella adottata da questa nella individuazione del criterio normalità/razionalità. È infatti significativo che per individuare l'ammissibilità del ri al mezzo privato nelle sentenze prima ricordate si faccia riferiment una serie di valori costituzionali quali la libertà di fissazione residenza, il rapporto con la comunità familiare una più intensa t previdenziale meglio attagliata alle esigenze della società in cui il lavoratore.
2.5 - Non può escludersi che oltre a quelli legittimati dai pre valori costituzionali altri standards in materia di attività connes quelle di lavoro quale è quella di spostamento in esame, altri ne emersi nella società civile anche essi connessi a valori dello s rango.
In tale prospettiva è innegabile che la modalità di percorrenza tragitto abitazione - lavoro con mezzo privato possa corrispondere che ad esigenze di un più intenso rapporto con la comunità familia sì da preferirsi negli intervalli lavorativi la consumazione dei presso la stessa per mantenere un più stretto e frequente legame c membri della stessa - anche ad esigenze di raggiungere in maniera riposata e distesa i luoghi di lavoro. In tal modo assicurando un proficuo apporto alla organizzazione produttiva nel quale il lavorato inserito: e ciò risponde ad una valore di utilità sociale ben pre nell'ordinamento.
Neppure azzardato pare sostenere che l'uso del mezzo privato corrispondere anche ad una sorta di più accentuata gratificazione attività lavorative in corrispondenza alla tendenza largamente pre nella società civile di riduzione del conflitto tempo libero - lavor E ciò in corrispondenza di una serie di valori tutelativi dei di della personalità individuabili nell'art. 2, 3 comma secondo, 41 secondo della Costituzione, tutti convergenti alla tutela dell lavoratore ed alla riduzione del conflitto fra interessi della produ e libertà - dignità del lavoratore.
2.6 - Il Tribunale ha invece parametrato la legittimità del ricors mezzo privato solo in relazione ad un criterio di "imposizione" ne legittimità alle opzioni per tale mezzo che non fossero esclusiva funzionali alle modalità di lavoro riconoscendo solo ad esse "normal e quindi, copertura assicurativa.
Ed invece, la legittimità del mezzo in questione va individuat relazione ad un criterio di normalità-razionalità che tenga conto standards comportamentali esistenti nella società civile risponden valori - guida dell'ordinamento quali un più intenso legame co comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa, e quanto vi è connesso, diretto ad una maggiore efficienza prestazioni lavorative non in contrasto con una riduzione del conf fra la stessa ed il tempo libero.
La sentenza va quindi cassata e la causa rimessa ad altro giudice ch atterrà al predetto principio di diritto.
3. Il rigetto del primo motivo - che conferma la legittimità della r del provvedimento di concessione della rendita per inabilità permane e l'accoglimento del secondo esonerano la corte dall'esame del motivo relativo alle conseguenze della illegittimità della revoca.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo;
accoglie il secondo;
dichiara asso il terzo;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le alla Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 Agosto 2001