Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10750
CASS
Sentenza 3 agosto 2001

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In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo a criteri che individuino la legittimità o meno dell'uso del mezzo in questione secondo gli "standards" comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso ad un lavoratore che stava rientrando nella propria abitazione con un mezzo di trasporto privato per consumare il pranzo e poi ritornare sul posto di lavoro, aveva escluso l'indennizzabilità sul solo presupposto che la scelta del mezzo privato non fosse funzionale alle modalità della prestazione lavorativa).

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    FATTI DI CAUSA Con sentenza del 28 dicembre 2013, la Corte d'appello di Venezia ha respinto le domande proposte dalle società attrici, ai sensi dell'art. 33 l. 10 ottobre 1990, n. 287, volte all'accertamento dell'abuso di posizione dominante e della concorrenza sleale posto in essere dal Comune di Rovigo e dalle società convenute dal medesimo partecipate, con dichiarazione di nullità, inefficacia o all'annullamento dell'atto costitutivo della società a responsabilità limitata costituita dal Comune di Rovigo in violazione dell'art. 54 della l. reg. Veneto 4 marzo 2010, n. 18, norma che imponeva di separare i servizi cimiteriali istituzionali dalle attività di mere onoranze, nonché …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10750
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10750
Data del deposito : 3 agosto 2001

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