Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in applicazione del principio secondo cui il generico rischio della strada può diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a far uso di un mezzo privato di trasporto, deve escludersi l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego del ciclomotore per recarsi sul posto di lavoro, se la necessità di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato e dalla possibilità di effettuare il suddetto percorso sia interamente a piedi sia utilizzando per una parte un mezzo di trasporto pubblico. (Fattispecie relativa ad infortunio occorso ad una parrucchiera impiegata presso un negozio che si trovava alla distanza di un chilometro dalla sua abitazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5580 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UR ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PIRANI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati, ANTONINO CATANIA, PASQUALE VARONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 511/97 del Tribunale di PESARO, depositata il 22/07/97 R.G.N. 543/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/99 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 1993 IE ZI chiedeva al Pretore di Pesaro. Giudice del lavoro, di dichiarare che la stessa aveva riportato lesioni per infortunio sul lavoro e quindi condannare l'INAIL a corrisponderle la relativa indennità temporanea e permanente.
L'INAIL si costituiva sostenendo che non vi erano le condizioni per considerare indennizzabile l'infortunio, occorso all'assicurata mentre si recava in ciclomotore al negozio di parrucchiera ove era impiegata, in quanto, malgrado la dedotta mancanza di collegamento diretto con l'autobus, dovendosi percorrere a piedi cinquecento metri tra la fermata e il negozio, l'uso del ciclomotore non era giustificato dalla brevità del percorso (circa un chilometro). All'esito dell'interrogatorio dell'assicurata e di consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore accoglieva la domanda.
Avverso tale decisione proponeva appello l'INAIL con ricorso depositato il 18 aprile 1996, ribadendo che nel caso di specie non vi era alcuna ragione, collegata al lavoro, che imponeva all'assicurata di servirsi del ciclomotore per recarsi al negozio, aggravando così il rischio strada.
Si costituiva la ZI, chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 24 giugno-22 luglio 1997, l'adito Tribunale di Pesaro, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda compensando interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Osservava il Tribunale che, tenuto conto della distanza di appena un chilometro tra l'abitazione dell'assicurata ed il negozio -distanza percorribile a piedi o anche, sia pure in parte, con l'autobus-, l'aggravamento del rischio strada, costituito dall'essersi la ZI servita del ciclomotore, non era giustificato e quindi non connesso con l'attività lavorativa svolta.
Ricorre per cassazione IE ZI con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art.378 c.p.c. Resiste l'INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso IE ZI deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 68 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e degli artt. 115-116 c.p.c., nonché contraddittoria e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., lamentando che il Tribunale, dopo avere accertato che la stessa aveva subito un incidente stradale mentre il giorno 19 settembre 1992 alle ore 7,50, a bordo del ciclomotore, si recava al lavoro presso il negozio ove svolgeva l'attività di parrucchiera, ha erroneamente ritenuto che "non era affatto necessitata a servirsi del ciclomotore per recarsi al lavoro, potendo recarvisi o a piedi o con l'autobus (rimanendo da percorrere -a piedi- altri 500 metri e non constando che la ZI fosse in qualche modo inabile o impedita, per l'età o malattia, a percorrere tale distanza . . . )".
Inoltre, lamenta che il Giudice d'appello, sebbene fosse incontestato che essa ZI dovesse provvedere, nell'intervallo tra la mattina e il pomeriggio, ai bisogni della famiglia, ha ritenuto sufficente il tempo a disposizione della ricorrente, in quanto ". . .l'orario di lavoro è stato dichiarato dalla ZI . . . dalle 8.00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30 l'estate e alle 19.00 l'inverno". A parere della ricorrente, gli assunti e le valutazioni del Giudice a quo sarebbero erronei, sia perché la stessa aveva affermato in occasione della denuncia d'infortunio, e ribadito nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che tra l'abitazione e il luogo di lavoro vi era da percorrere la distanza non di un solo chilometro, bensì di due;
sia perché bisognava tener conto che il tragitto in oggetto doveva essere compiuto quattro volte al giorno da persona ormai ultracinquantenne;
sia infine perché l'attività di parrucchiera non aveva un orario fisso e rigidamente predeterminabile.
Pertanto, l'uso del motorino le permetteva di risparmiare non solo energie e tempo, ma anche denaro rispetto all'utilizzo del mezzo pubblico.
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non ha disciplinato, se non nell'ipotesi dei marittimi (art.6), l'infortunio che si verifichi mentre il lavoratore si reca al lavoro o fa ritorno all'abitazione. Il carattere eccezionale dell'art. 6 cit. conferma che il legislatore non ha esteso in via normale la tutela assicurativa alle ipotesi di mero collegamento dell'evento infortunistico con la prestazione lavorativa, ossia alle attività accessorie e preparatorie compiute dal lavoratore per recarsi al posto di lavoro o per tornare. D'altra parte, il legislatore delegato non ha dato attuazione alla delega, contenuta nella legge 19 gennaio 1963 n. 15, per l'emanazione di norme volte a ricomprendere nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro.
Partendo da tale premessa, la dominante giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso che, in tema di infortuni sul lavoro, la particolare figura dell'infortunio in itinere, non prevista dalla normativa sull'assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R, n.1124/65, può ritenersi verificata in occasione di lavoro e pertanto meritevole di tutela, soltanto quando sussista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività di lavoro;
per cui non è sufficiente, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, il rischio comune e generico connesso all'attività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico funzionalmente collegato all'attività lavorativa (cfr. Cass. 9143/97; Cass. 11 aprile 1998 n. 3742). Il che viene a determinarsi allorché, ad esempio, il lavoratore, per recarsi sul luogo di lavoro o per tornare alla propria abitazione, debba necessariamente usare un mezzo di trasporto particolare che non sia quello solitamente usato dalla generalità degli utenti della strada, come nel caso di necessità dell'uso del veicolo privato per l'assenza o l'inadeguatezza di mezzi pubblici (cfr.Cass. 2291/92). Orbene, il Tribunale ha diligentemente indagato in ordine alle circostanze di fatto caratterizzanti la situazione in esame, osservando - per quanto concerne le contestazioni mosse dalla ZI in questa sede - che la distanza tra la casa e il negozio era di un chilometro, come da affermazione dell'INAIL non contraddetta dalla controparte;
che l'attività della ZI, secondo le sue stesse ammissioni, si svolgeva con orari e modalità tali per cui ben poteva essa recarsi a lavorare con il mezzo pubblico o a piedi, disponendo di tre ore per l'intervallo; ed infine che il tratto di strada, da affrontare per recarsi al lavoro, ben poteva essere percorso dalla ZI interamente a piedi o con mezzo pubblico (rimanendo in tal caso da percorrere a piedi solo cinquecento metri), non risultando che questa fosse "in qualche modo inabile o impedita, per età o malattia.."
Avendo, dunque, il Tribunale congruamente motivato le ragioni delle sue conclusioni ed essendosi al contempo adeguato ai principi elaborati in materia da questa Corte e come sopra esposti, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999