Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/1999, n. 4676
CASS
Sentenza 11 maggio 1999

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Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tenuti presenti i caratteri originari del sistema e la sua evoluzione, deve ritenersi configurabile l'occasione di lavoro, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio subito da lavoratore soggetto ad assicurazione perché addetto ad attività protetta a norma dell'art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, anche con riferimento ad eventi occorsi nello svolgimento di attività prodromica e necessaria rispetto alla prestazione dedotta in contratto, a prescindere da particolari requisiti di specificità del rischio. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto indennizzabile l'infortunio subito da una addetta alle pulizie presso un ospedale, la quale, dopo avere timbrato il cartellino all'ingresso, si stava recando in bicicletta al padiglione in cui doveva eseguire la prestazione lavorativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/1999, n. 4676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4676
    Data del deposito : 11 maggio 1999

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