Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 1
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tenuti presenti i caratteri originari del sistema e la sua evoluzione, deve ritenersi configurabile l'occasione di lavoro, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio subito da lavoratore soggetto ad assicurazione perché addetto ad attività protetta a norma dell'art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, anche con riferimento ad eventi occorsi nello svolgimento di attività prodromica e necessaria rispetto alla prestazione dedotta in contratto, a prescindere da particolari requisiti di specificità del rischio. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto indennizzabile l'infortunio subito da una addetta alle pulizie presso un ospedale, la quale, dopo avere timbrato il cartellino all'ingresso, si stava recando in bicicletta al padiglione in cui doveva eseguire la prestazione lavorativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/1999, n. 4676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4676 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Consigliere
Dott. Aldo DE MATTEIS Cons. Rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE per l'ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI sul LAVORO (INAIL), in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in Via IV Novembre 144 presso gli avv.ti Pasquale Varone, Cesare Ioppoli e Antonio Vincenzo Noto che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale per atto notar Carlo Federico Carlo di Roma dell'8/2/98 Rep. 42859;
- ricorrente -
contro
DU RE, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco De Sanctis 15, presso lo studio dell'avv. Pellegrini Antonio che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.420/95 del Tribunale di Bologna depositata il 22/12/95 R.G. 3262/95;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.98 dal Relatore Cons. Dott. De Matteis Aldo;
Udito l'avv. Ioppoli Cesare;
Udito l'avv. Pellegrini Antonio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mele Francesco che ha concluso per l'accoglimento.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15 ottobre 1993 la Sig.ra DD EN adiva il Pretore di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro per sentire dichiarare l'I.N.A.I.L. tenuto all'erogazione delle prestazioni economiche relative all'infortunio sul lavoro occorsole in data 13.09.1992.
Esponeva che ella, dipendente della Soleil s.r.l., svolgeva nel 1992 attività di addetta alle pulizie presso l'ospedale Civile Lolli di Imola;
che in data 13.09.1992 si era recata con la propria bicicletta sul luogo di lavoro e, dopo avere marcato la cartolina segnatempo all'ingresso dell'ospedale presso il quale doveva effettuare la prestazione, nel proseguire in bicicletta per i viali interni dell'ospedale stesso, per recarsi nel padiglione dove doveva svolgere la prestazione, veniva a collisione con altro ciclista (un ricoverato), subendo lesioni.
Con sentenza n. 1192/94, depositata il 20 gennaio 1995, il Pretore di Bologna dichiarava che l'infortunio patito dalla ricorrente aveva natura di infortunio sul lavoro, condannando l'I.N.A.I.L. alla corresponsione delle prestazioni conseguenti ed alla refusione delle spese processuali.
Con ricorso depositato in data 06.03.1995 l'I.N.A.I.L. impugnava la sentenza pretorile chiedendone l'integrale riforma. Il Tribunale di Bologna, con sentenza depositata in data 22.12.1995, notificata all'Istituto in forma esecutiva in data 09.02.1996, rigettava l'appello proposto dall'I.N.A.I.L. (previa correzione della motivazione della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto l'infortunio in itinere, confermandola nel resto), condannando l'Istituto al pagamento delle spese del grado.
Il Tribunale, ricordate le pacifiche circostanze dell'incidente ("la appellata, dopo essere giunta sul posto di lavoro (un ospedale presso il quale svolgeva attività di addetta alle pulizie), venne urtata, mentre si trovava ancora sulla sua bicicletta, da un paziente dell'ospedale, anch'egli in bicicletta, e cadde a terra, restando contusa"), escludeva, per tali modalità, che si potesse trattare di infortunio in itinere, perché avvenuto sul luogo di lavoro, e affermava che l'evidenziato collegamento tra lavoro ed evento dannoso, trattandosi di collegamento funzionale e perciò causale, deve ritenersi sufficiente perché nel caso di specie sia ravvisabile quel rischio lavorativo specifico che rende l'infortunio indennizzabile da parte dell'Inail.
Avverso detta sentenza l'I.N.A.I.L. ha proposto ricorso per Cassazione, con unico complesso motivo, con atto notificato il 28.2.1996.
Resiste il lavoratore interessato, EN DD, con controricorso, notificato il 3.4.1996.
Motivi della decisione
Il ricorrente Inail deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 66, 68 e 74 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ.; e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
violazione dei principi generali delle disposizioni di legge relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione;
il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.. Tutte le doglianze investono, e per tale motivo possono essere esaminate congiuntamente, il nesso eziologico tra occasione di lavoro ed evento lesivo.
Il ricorrente Istituto lamenta che la sentenza impugnata avrebbe disatteso il principio fondamentale, sancito nell'art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, secondo cui il sinistro, per essere indennizzabile, deve essere collegato alla esecuzione dell'attività lavorativa da un nesso di derivazione eziologica, così da dipendere dal rischio inerente ad un atto della stessa o comunque a questa ed alla sua realizzazione connesso.
Il Tribunale di Bologna, invece, avrebbe omesso di rilevare che, essendo stato correttamente escluso il infortunio in itinere, non vi era alcuno collegamento tra la caduta della bicicletta e l'espletamento dell'attività tutelata, dal momento che l'evento non era dipeso dal rischio specifico inerente alla esecuzione della prestazione tutelata, e neppure di attività complementari ed accessorie alla stessa;
non avrebbe quindi tenuto in alcun conto il basilare principio del collegamento causale tra evento e lavoro, ritenendo sufficiente un collegamento tra evento e lavoro tutelato del tutto occasionale, episodico e marginale, e che quindi non presentava alcuna specifica connotazione "professionale". Invocava l'autorità delle sentenze della Corte Costituzionale 19.7.1989 n. 462 e di questa Corte n. 106/1994. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha deciso la controversia sottoposta al suo giudizio in conformità alla pronuncia di questa Corte 15 febbraio 1986 n. 925 (in Riv. Inf. Mal. Prof. 1986, III, 48), anche se non citata in motivazione (in fattispecie analoga anche nella erronea qualificazione iniziale di infortunio in itinere, successivamente corretta in sede di appello), che ha ritenuto verificatosi in occasione di lavoro l'infortunio occorso ad un lavoratore ospedaliero che era caduto riportando lesioni mentre percorreva a piedi, all'interno dell'ospedale, un viale che dava accesso ai reparti. L'orientamento espresso in tale pronuncia dalla Corte va applicato anche alla fattispecie de qua, stante l'analogia nel nesso funzionale tra l'attività durante la quale è occorso l'evento lesivo e la prestazione lavorativa.
Il motivo di censura dell'Inail, sopra riportato, è focalizzato sulla nozione di rischio specifico proprio, e quindi su una lettura parziale del quadro normativo in subiecta materia.
Già la scelta terminologica, ad opera della Legge fondatrice dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 17 marzo 1989, n. 80, della espressione occasione di lavoro (conservata nell'art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), in luogo del termine più restrittivo di causa, successivamente impiegato per le malattie professionali (art. 2 R.D. 13 maggio 1929, n. 928), svela un intendimento espansivo del legislatore nella individuazione del criterio di collegamento degli eventi protetti con il lavoro. Il concetto di occasione implica l'idea di possibilità, in opposizione a causa, che indica un processo di stretta derivazione causa-effetto. Ed è significativo che il T.U. 1124, per definire l'oggetto della propria tutela, non parla di rischio assicurato (riservando il termine rischio al sistema di provvista finanziaria tramite premi calcolati con metodo attuariale: art. 40 t.u. 1124) bensì ricorre all'espressione, puramente descrittiva, di attività protette (successivamente ripresa dalla giurisprudenza costituzionale e di questa Corte di legittimità), che, unitamente alle altre coordinate normative, individua tra i molteplici eventi dannosi quelli protetti. Una rigida applicazione del principio del rischio specifico proprio tabellato era costituita dall'all. 4 delle malattie professionali annessa al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; dal superamento di tale sistema, operato con la sent. Della Corte Costituzionale 18 febbraio 1988 n. 179, la stessa Corte fa derivare il definitivo distacco dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro dal concetto statistico assicurativo di rischio al quale era originariamente legata (Corte Costituzionale sent. 2 marzo 1991 n. 100). Alla tipologia originaria del lavoro alla macchina si ispira l'Istituto ricorrente, invocando la consolidata giurisprudenza secondo cui un evento lesivo, per poter essere considerato come verificato in occasione di lavoro, deve dipendere dal rischio inerente al tipo di lavorazione per cui l'assicurazione è stata stipulata, non essendo sufficiente un collegamento meramente marginale o indiretto con l'attività lavorativa, ne' un semplice rapporto di coincidenza cronologica o topografica (Cass. 18 agosto 1983 n. 5390 ed altre). Ma il sistema delle assicurazioni obbligatorie degli infortuni sul lavoro, pur conservando a tutt'oggi l'impianto originario della legge 17.3.1898 n.80, e cioè di un sistema di protezione non universale,
bensì chiuso a determinate categorie di persone, eventi e situazioni, selezionate dal legislatore ordinario (Cass. 6 maggio 1995 n. 4940) ha subito una profonda evoluzione, ad opera dello stesso legislatore, della giurisprudenza costituzionale e di quella ordinaria, che ha profondamente mutato il significato normativo di fondamentali categorie concettuali e legislative, al fine di renderle coerenti con il successivo dettato costituzionale degli artt. 38 2^ comma e 3 Cost., da cui la Corte Costituzionale ha derivato il principio della parità di tutela a parità di rischio, posto a base di numerose sentenze di accoglimento, e che comunque vale come criterio ermeneutico costituzionale.
La stessa teoria del rischio professionale, elaborata sul finire del secolo scorso nell'ambito della dottrina civilistica, quale prospettiva di radicale revisione del principio dell'imputazione per colpa dell'obbligo risarcitorio, e quindi per superare i limiti della responsabilità civile dell'esercente attività produttive intrinsecamente pericolose, costituiti dai principi romanistici del "qui jure suo utitur neminem ledit" e "casus fortuitus a nullo prestatur", e divenuta quindi, per l'insufficienza pratica di quei rimedi civilistici parcellari, pur concettualmente corretti, l'esatto fondamento giustificativo dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, deve essere estesa ed intesa, dopo l'avvento della Carta Costituzionale, altresì come esigenza di tutela del rischio professionale del lavoratore nello svolgimento delle attività cui lo stesso è obbligato in esecuzione del contratto di lavoro, quale oggetto principale di esso o quali attività connesse o comunque implicate.
La Corte costituzionale - nel convalidare la scelta dello strumento assicurativo-sociale, siccome rispondente, più in generale, a quel modello "aperto", quanto ai mezzi con cui attuare la garanzia previdenziale, prefigurato dall'art. 38 Cost. - ha ripetutamente affermato la perdurante centralità, nell'ambito della tutela per gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, del rischio professionale, quale rischio derivante al prestatore dallo svolgimento della propria attività lavorativa.
In tale prospettiva, la Corte ha potuto innanzitutto precisare che nel precetto di cui all'art. 38 Cost. può dirsi "insito l'elemento del rischio solo nel senso che la specifica tutela costituzionale dei lavoratori non si estende a qualsiasi situazione di bisogno, ma è limitata agli stati di bisogno oggettivamente provocati da determinati eventi. In questo senso la nozione di rischio esprime un giudizio di possibilità di lesione fondato su indici tipici, indipendentemente da criteri di verosimiglianza statistica rapportati alle situazioni concrete dei singoli lavoratori".
Di talché oggetto della tutela previdenziale contro gli infortuni non è "la pericolosità dell'attività considerata, concretamente misurabile secondo un certo grado di probabilità statistica, bensì l'attività per sè stessa, in quanto connotata da indici tipici, essendo il sistema assicurativo-sociale basato "non sul rischio concreto derivante dalle singole lavorazioni (con conseguente esclusione della necessità di provare la mancanza di pericolosità della macchina o della lavorazione), ma sulle attività protette, con conseguente distacco dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dal concetto statistico assicurativo di rischio al quale era originariamente legata (Corte Cost. n. 100/1991 cit.). Alla luce di tali principi costituzionali, questa Corte ha ripetutamente precisato il significato normativo degli artt. 1 e 2 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Ridotta, in nome di una interpretazione dell'art. 4 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 adeguatrice ai precetti costituzionali, la valenza selettiva già propria del requisito soggettivo costituito dalla manualità della prestazione lavorativa (Cass. Sez. Un. 14 aprile 1994 n. 3476, in Riv. Inf. Mal. Prof. 1994, II, 83), la funzione di delimitazione della sfera applicativa della tutela, per quanto riguarda il lavoro subordinato che interessa l'odierna fattispecie, rimane essenzialmente affidata al (solo), requisito oggettivo, quale definito dall'art. 1 del t.u. 1124, il quale, ripetendo la struttura dell'art. 1 della legge n. 80 del 1898, ritaglia l'ambito applicativo dell'assicurazione nel settore industriale sulla base di tre criteri selettivi delle "attività protette", ammesse alla tutela a seconda che appunto si tratti di "lavorazioni": a) che comportino la adibizione "a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi ed impianti elettrici e termici" (criterio c.d. della "macchina isolata" e del rischio specifico); b) che determinino l'occupazione in un ambiente organizzato di lavoro, nel quale si faccia comunque uso di tali macchine (criterio c.d. del "rischio ambientale"); C) che siano ricomprese nell'elencazione tassativa, compiuta dalla medesima norma, delle ventotto lavorazioni ritenute intrinsecamente pericolose e pertanto presunte tali iuris et de iure indipendentemente dall'uso di macchine o di altri apparecchi ed impianti, cui adde, per effetto della sent. Corte cost. 9 giugno 1977 n. 144, la conduzione di veicoli a motore.
Come è stato autorevolmente rilevato, i tre criteri operano in via autonoma. In particolare, quello della "macchina isolata" e quello del "rischio ambientale", non sono in progressione di pericolosità, non vanno cioè intesi come due cerchi concentrici di cui quello dell'adibizione a macchina costituisca il minore, secondo un criterio di diffusività del rischio della macchina che partendo da questa si allarghi a comprendere tutti coloro che siano esposti a quel rischio perché occupati nell'ambiente in cui la macchina opera;
ne' la presenza della macchina costituisce il presupposto per la protezione dei soli rischi ad essi collegati, perché questi sono già ricompresi dalla disposizione di cui alla prima parte dell'art. 1, che estende la sua ala protettrice a chiunque venga in contatto, anche occasionale, a motivo delle sue mansioni, con la macchina. Al contrario, giusta il magistero di questa Corte a Sezioni Unite, la seconda parte del primo comma dell'art. 1 del t.u. tutela il lavoro in sè e per sè considerato, e non soltanto quello che viene eseguito presso le macchine. In questo caso la pericolosità è data dallo spazio delimitato, dal complesso dei lavoratori in esso operanti e dalla presenza delle macchine (Cass. sez. un. 14 aprile 1994 n. 3476, cit.). Nè osta all'affermazione della sussistenza della occasione di lavoro nella fattispecie in esame il requisito della tipicità, perché questo va riferito secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 462/1989 citata dal ricorrente) e quella di legittimità (Cass. 13 ottobre 1992 n. 11172), alla situazione lavorativa protetta, non al nesso eziologico tra singola causa lesiva e lesione. E la giurisprudenza di questa Corte, pur non recependo esplicitamente la tesi, autorevolmente prospettata in dottrina, della presunzione semplice di professionalità dell'infortunio avvenuto sul luogo e nel tempo di lavoro nelle ipotesi di cui all'art. 1 comma 1 (in analogia con la presunzione assoluta di cui all'art. 1 comma 3 t.u. 1124/1965;
con le osservazioni tuttavia di Corte Cost. sent. 100/1991 cit., che riprende in parte qua Cass. 18 gennaio 1991 n. 436, secondo la quale non di tecnica della presunzione assoluta si tratta, ma di mera tutela dell'attività lavorativa in sè e per sè), ha formulato, nelle sue enunciazioni più incisive, principi molto vicini, affermando che il requisito dell'occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite del rischio elettivo (Cass. 5 maggio 1998 n. 4335, in Foro it. 1998, I (6), 1792) o della totale estraneità del rischio - che non si richiede essere tipico o normale - all'attività lavorativa (Cass. 23 agosto 1997 n. 7918, Pres. Lanni, est. Filadoro), oppure che "la mera presenza sul luogo di lavoro crea un nesso tra lavoro ed evento" (Cass. 21 maggio 1994 n. 5019). Che nella specie non ricorra rischio elettivo, neppure prospettato dal ricorrente, risulta dalle seguenti considerazioni: che la bicicletta, con la quale la lavoratrice era giunta sul posto di lavoro, costituiva mezzo normale di locomozione nei viali interni del vasto ospedale;
che l'uso di tale mezzo non costituiva una scelta arbitraria della lavoratrice, comportante deviazione dal normale processo produttivo (elementi che caratterizzano il rischio elettivo:
da ultimo Cass. 1 settembre 1997 n. 8269), ma al contrario, per un verso costituiva un mezzo normale di accesso al lavoro (ingresso dell'ospedale e timbratura del cartellino), per altro verso costituiva, come cennato, un mezzo normale di locomozione all'interno dell'ospedale, che da una parte non aggravava il rischio del camminare a piedi, e nel contempo riduceva il tempo di trasferimento, compreso nel nastro lavorativo, tra timbratura del cartellino all'ingresso dell'ospedale e inizio della prestazione nel padiglione nel quale doveva svolgerla.
In definitiva, la DD stava svolgendo, sul luogo e nel tempo della prestazione lavorativa, una attività prodromica (Cass. 8 aprile 1998 n. 3620), necessaria ed indispensabile per svolgere la prestazione dedotta in contratto.
L'infortunio per cui è causa si iscrive quindi nella nozione di rischio ambientale di cui all'art. 1 comma 1 seconda parte D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come definito da questa Corte a Sezioni Unite
(sent. 3476/94 cit.), e come risultante dalla interpretazione di questa Corte applicativa di tale nozione, in fattispecie legate alla presente da analogo nesso funzionale tra attività durante la quale ha agito la causa lesiva e prestazione lavorativa (il già citato precedente specifico 15 febbraio 1986 n. 925 cit.; Cass. 7 maggio 1998 n. 4646, Pres. Lanni est. Filadoro, che ha ritenuto la occasione di lavoro nella caduta per le scale di casa di un lavoratore dipendente che era ritornato a riprendere un attrezzo aziendale necessario alla prestazione lavorativa;
Cass. 7918/1997 cit., che ha ritenuto la occasione di lavoro per un lavoratore infortunatosi nell'atto di rivestirsi al termine del turno); o, con nozione più lata, da analoga inscindibilità della frazione comportamentale rispetto alla prestazione lavorativa (rileva al riguardo tutta la giurisprudenza di questa Corte in tema di c.d. pause fisiologiche, e cioè degli infortuni avvenuti nelle brevi soste delle attività lavorative per consumare il pasto o per altri bisogni fisiologici, allargando la nozione di occasione di lavoro anche alle necessità della vita immediatamente connesse al lavoro assicurato, anche al di fuori del nesso topografico (Cass. 3 giugno 1985 n. 3296; Cass. 19 novembre 1983 n. 6904; Cass. 21 febbraio 1987 n. 1883; Cass. 15 gennaio 1990 n. 131). Nè ricorre il lamentato vizio di motivazione, avendo il Tribunale concisamente (art. 132 n. 4 c.p.c.) ma adeguatamente motivato in conformità ai principi sopra esposti, anche in relazione al nesso eziologico, evidenziando la riconducibilità dell'infortunio - ai fini della sua copertura assicurativa - ad una occasione di lavoro, in ragione della riferibilità dell'incidente al tempo, al luogo e alle necessità lavorative della DD.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 31.000 oltre L. due milioni e mezzo per onorari.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna l'Inail al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate in L. 31.000 oltre L. due milioni e mezzo per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 21 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 1999