Sentenza 26 maggio 2001
Massime • 1
Non è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore durante il tragitto casa - lavoro percorso con mezzo privato, ove lo stesso lavoratore non dimostri la necessità dell'utilizzo di tale mezzo in relazione agli orari lavorativi ed a quelli dei mezzi pubblici di trasporto, senza che rilevi, al riguardo, che l'uso del mezzo privato sia stato autorizzato dal datore di lavoro, non potendo tale autorizzazione supplire alla mancanza delle condizioni di fatto prescritte per la configurazione dell'infortunio in itinere e per il conseguente intervento della tutela assicurativa (principio affermato in relazione a fattispecie anteriore alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 38 del 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7208 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'TO PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato MACRO RENATO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETROFORTE GINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2926/98 del Tribunale di BARI, depositata il 23/09/98 R.G.N. 1592/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato DE FERRÀ per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 settembre 1998 il Tribunale di Bari confermava la statuizione del locale Pretore del lavoro che aveva rigettato la domanda proposta con ricorso del 30 luglio 1991 dal Dott. D'TT PE, per ottenere dall'Inail la rendita per invalidità permanente a seguito di infortunio occorso alle ore 18.30 del giorno 11 ottobre 1989 in Bari, dove lavorava presso la sede dell'Inps, allorché, essendo alla guida della propria, autovettura era stato tamponato subendo il cd. colpo di frusta. Il Tribunale riteneva non esservi le condizioni per il riconoscimento dell'infortunio in itinere, non essendo stata fornita la prova ne' della sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, ne' della necessità dell'uso del veicolo privato per il collegamento tra l'abitazione, sita in VI, e il luogo di lavoro, sito in Bari, considerati gli orari lavorativi e gli orari dei mezzi pubblici di trasporto;
il Tribunale affermava poi essere irrilevante l'autorizzazione a servirsi mezzo proprio che gli veniva rilasciata in relazione a singole missioni, perché l'infortunio non si era verificato durante una missione e l'autorizzazione non comprendeva, la distanza tra il domicilio e il posto di lavoro altrettanto irrilevante era l'autorizzazione del datore di lavoro a risiedere in comune diverso da quello in cui era situata la sede di lavoro, perché essa non implicava anche l'autorizzazione a servirsi del mezzo proprio, ed in ogni caso la medesima non sarebbe stata opponibile all'Inal; parimenti privo di effetti era il provvedimento emesso dall'Inps di riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio, trattandosi di una libera determinazione del datore di lavoro che non poteva impegnare l'Inail.
Avverso detta sentenza propone ricorso il soccombente affidato a due motivi.
Resiste l'Inail con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 2 del d.p.r. 1124/65 e dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360,
nn. 3 e 5, cod. proc. civ., perché essendo egli addetto al reparto riscossioni dell'Inps, con accesso quotidiano presso le varie sedi della provincia di Bari, era stato da sempre autorizzato dallo stesso Istituto all'uso della propria autovettura per l'espletamento di detti adempimenti, nonché per ricoprire il tragitto tra l'abitazione sita in VI (distante circa quindici chilometri da Bari) e il posto di lavoro, al fine di espletare la grande mole di attività che non avrebbe potuto essere svolta con l'uso dei mezzi pubblici. Il nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento sarebbe stato erroneamente escluso dal Tribunale, perché era stato dimostrato dal provvedimento dell'Inps che aveva ritenuto l'infortunio in legame causale con il servizio. In tal modo il rischio generico della strada si era trasformato in rischio specifico di lavoro.
Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., perché
il già citato provvedimento dell'Inps, anche se irrilevante nei confronti dei terzi, nella parte motiva starebbe a dimostrare la natura e le modalità di svolgimento delle mansioni nonché l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio.
Il ricorso non merita accoglimento.
Per la sussistenza del rischio professionale, rilevante ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è necessario e sufficiente che la condotta dell'assicurato (quand'anche determinata da circostanze straordinarie) sia comunque inerente all'esecuzione del lavoro e posta in essere in connessione con lo svolgimento del medesimo (cfr. Cass. 7 maggio 1997, n. 3995), mentre l'esposizione del dipendente ad un rischio elettivo, tale da escludere una qualsiasi connessione dell'infortunio con la prestazione lavorativa, comporta, la particolare situazione nella quale il lavoratore venga a trovarsi per scelta puramente arbitraria, diretta a soddisfare impulsi personali che lo inducono ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alle normali attività (Cass. n. 3734/1994, cit.). L'infortunio in itinere - che colpisce il dipendente - mentre si reca al lavoro o ne fa ritorno - non previsto dalla normativa sull'assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 può, tuttavia, ritenersi verificato in occasione di lavoro, e pertanto meritevole di tutela, quando sussista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e il lavoro, cosicché non è sufficiente, ai fini della sua indennizzabilità, il rischio comune e generico connesso all'attività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico, funzionalmente collegato all'attività lavorativa, il quale viene a determinarsi solo nelle ipotesi in cui il lavoratore, per recarsi sul luogo di lavoro o per tornare alla propria abitazione, debba percorrere una strada pericolosa, ovvero debba necessariamente usare un mezzo di trasporto particolare, che non sia quello solitamente impiegato dalla generalità degli utenti della strada, come nel caso di necessario uso del veicolo privato per l'assenza e l'inadeguatezza di mezzi pubblici (vedi, tra le tante pronunzie, Cass. 19 aprile 1999, n. 3885). Il Tribunale ha accertato che l'infortunio avvenne nel percorso tra il posto di lavoro e il domicilio del ricorrente, ed ha correttamente affermato che in tal caso spettava allo stesso di dimostrare la necessità dell'uso del mezzo privato, considerati gli orari lavorativi e gli orari dei mezzi pubblici di trasporto. Non essendo stato dimostrato tale collegamento, si versa fuori dell'ipotesi di infortunio in itinere e, quindi, non assume alcuna rilevanza la circostanza che il D'OL fosse stato autorizzato a risiedere fuori della sede di lavoro.
Pienamente condivisibile appare poi il giudizio di irrilevanza espresso dal Tribunale in ordine alla ulteriore circostanza che il ricorrente fosse stato autorizzato all'uso del mezzo privato in relazione alle singole missioni da compiere, essendo pacifico che l'infortunio non era avvenuto durante le missioni, ma sulla strada di ritorno dall'ufficio alla propria abitazione.
Sulla base questi elementi di fatto, il Tribunale ha poi ritenuto ininfluente il provvedimento adottato dall'Inps, il quale, lungi dall'apportare elementi fattuali di segno contrario, che neppure il ricorrente ha individuato in ricorso, ha riconosciuto l'infermità come dipendente da causa di servizio nell'ambito delle libere determinazioni incidenti sul rapporto di lavoro, a lui riservate in qualità di datore, ma che nessuna incidenza possono svolgere sul versante del distinto rapporto assicurativo che lega il lavoratore all'Inail, la cui tutela opera solo ove si verifichino i presupposti in fatto per la configurazione dell'infortunio in itinere, enucleati dalla giurisprudenza a cui sopra si è fatto riferimento. Infatti neppure l'autorizzazione da parte del datore di lavoro all'uso del mezzo privato negli spostamenti dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa (la cui esistenza è stata peraltro negata in sentenza) varrebbe a configurare la responsabilità dell'istituto assicuratore in relazione alle conseguenze dell'infortunio occorso, non potendo la medesima autorizzazione supplire alla mancanza delle condizioni di fatto prescritte per la configurazione dell'infortunio in itinere, ossia per la trasformazione del rischio generico della strada in rischio specifico, che si ha quando la necessità di compiere quel determinato percorso con il proprio mezzo viene imposta dalle modalità della prestazione lavorativa, tali da rendere praticamente impossibile l'uso del mezzo pubblico. La tutela Inail infatti opera esclusivamente in presenza di questi - elementi di fatto, di talché non possono che restare irrilevanti a tal fine i provvedimenti emessi dal datore di lavoro, siano essi di autorizzazione all'uso del mezzo privato, sia anche di assunzione di responsabilità.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 Maggio 2001