Sentenza 13 gennaio 2006
Massime • 1
In relazione ai reati previsti dai commi quinto ter e quater dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modificazioni, la stessa legge prevede la celebrazione obbligatoria del rito direttissimo anche nei confronti di imputato a piede libero (o detenuto per altra causa); ne consegue che è atto abnorme il rifiuto da parte del giudice del dibattimento di indicare la data dell'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2006, n. 14537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14537 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 13/01/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 89
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 023998/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
nei confronti di:
1) RS BOGDAN, N. IL 18/05/1979;
avverso ORDINANZA del 09/03/2005 TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi (conformi). OSSERVA
L'otto marzo 2005 il P.M. chiedeva al Tribunale monocratico di, Civitavecchia l'indicazione della data dell'udienza per il giudizio direttissimo a carico del cittadino romeno RS Bogdan, imputato del reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 14, comma 5 ter;
precisava che il predetto era stato tratto in arresto per rapina - reato per cui si procedeva separatamente - e nel corso delle indagini era emersa la illegale permanenza nello Stato dopo provvedimento di espulsione. Il giudice monocratico respingeva la richiesta per difetto dei presupposti del giudizio direttissimo, non essendo intervenuto arresto per il reato di sua competenza. Ricorre per Cassazione il P.M., denunciando l'abnormità del provvedimento, che impediva l'instaurazione del giudizio direttissimo prescritto per il reato in questione dal citato, art. 14, comma 5 quinquies.
Il ricorso è fondato. Infatti, il menzionato comma 5 quinquies stabilisce senza eccezioni che "per i reati previsti ai comma 5 ter e comma 5 quater, si procede con rito direttissimo", mentre prevede l'arresto solo per talune delle ipotesi contemplate (il comma 5 ter - al secondo periodo - comprende anche l'ipotesi contravvenzionale di inosservanza dell'espulsione in caso di permesso di soggiorno posdato e non rinnovato, che non consente arresto). Essendo il rito direttissimo possibile anche nei confronti di aiutato a piede libero (o, come nella fattispecie, detenuto per altra causa), si deve dunque ritenere che la legge speciale non abbia inteso subordinarne la celebrazione all'avvenuto arresto (cfr., per l'inderogabilità delle previsioni del rito direttissimo in materia di immigrazione, Cass., sez. 1^, 23.3 - 16.6.2000, P.G. in proc. Danut;
12/29.11.2003, Muhamad). Ne segue che il rifiuto di indicare la data dell'udienza è atto abnorme, che impedisce la celebrazione del giudizio nella forma prescritta.
Il provvedimento pugnato va perciò annullato, senza rinvio e gli atti: vanno trasmessi, al Tribunale perché dia corso al giudizio direttissimo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Civitavecchia per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2006