Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4072 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBL0407 2 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 11634/99 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron.9537 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Ud. 29/11/01 Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T E N ZA sul ricorso proposto da: - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FF.SS. SPA TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 4622 -1- dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
TO AT;
intimato avversO la sentenza n. 1513/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 12/06/98 R.G.N. 3935/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MARESCA;
: udito 1'Avvocato FAVATA per delega per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 20 gennaio 1995 al Pretore di Genova SA AT, dipendente della società Ferrovie dello Stato s.p.a., premesso di essere titolare di rendita per una malattia professionale che si era poi aggravata, chiedeva la condanna della società ad adeguare la prestazione previdenziale in relazione a tale aggravamento. Il Pretore disponeva consulenza tecnica di ufficio, in esito alla quale, con sentenza del 13 marzo 1996, condannava le Ferrovie dello Stato a corrispondere al ricorrente la nuova rendita nella misura del 33%, oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. La società proponeva appello preliminarmente eccependo il proprio sopravvenuto of difetto di legittimazione passiva ai sensi della legge n.608/96 e chiedendo la chiamata in causa dell'INAIL. Nel merito, contestava che l'invalidità del ricorrente potesse essersi aggravata. Il Tribunale di Genova autorizzava la chiamata in causa dell'INAIL il quale si costituiva sostenendo che, per le vicende verificatesi anteriormente al 1° gennaio 1996, l'Istituto era semplicemente ente pagatore delle prestazioni cui erano tenute le Ferrovie dello Stato ma non legittimato passivo. Nel merito si rimetteva a giustizia. Espletata nuova CTU medico legale, con sentenza del 12 giugno 1998, in parziale riforma della decisione di primo grado, il Tribunale circoscriveva fino al 31 dicembre 1995 gli effetti della condanna delle Ferrovie dello Stato pronunciata dal Pretore;
per il periodo successivo al i gemmaio 1996 condamnava invece PINAIL alla corresponsione della prestazione previdenziale. In motivazione il giudice di appello ha osservato che, a far tempo dal 1° gennaio 1996, 'INAIL doveva essere considerato successore a titolo particolare delle Ferrovie dello Stato e, perciò, passivamente legittimato al giudizio, avendo la legge n.608 del 1996 chiaramente individuato nell'Istituto il soggetto obbligato per le prestazioni maturate 3 in data successiva al 31 dicembre 1995. Per l'identica ragione l'intervento dell'INAIL o la sua chiamata in causa non erano soggetti ai limiti e alle condizioni di cui all'art.344 c.p.c. né ai termini e alle forme prescritti dall'art.269 c.p.c. Tanto comportava che dovevano considerarsi poste a carico dell'INAIL, da un lato, le rendite e prestazioni relative ad eventi successivi al 31 dicembre 1995, dall'altro, le rendite e prestazioni riguardanti infortuni o malattie professionali verificatisi prima di quella data, anche se non ancora definiti, ma ciò solamente per i ratei spettanti dopo il 1° gennaio 1996, dovendo, per quelli precedenti, rispondere esclusivamente le Ferrovie dello Stato. Nel merito, invece, il Tribunale ha respinto l'appello. 2/ Contro questa sentenza le Ferrovie dello Stato s.p.a. hanno proposto ricorso con unico motivo illustrato con successiva memoria. L'INAIL resiste con controricorso. SA AT non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione dell'art.2, commi 13 e 15 della legge 20 novembre 1996 n.608, di conversione del d.l. 1 ottobre 1996 n.510, oltre a vizi di motivazione, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per averle addossato l'onere del pagamento della rendita fino al 31 dicembre 1995, in tal modo erroneamente interpretando la disposizione denunciata che, del tutto chiaramente, attribuisce all'INAIL l'obbligo del pagamento di tutte le prestazioni relative ad infortuni ( 0 - come nella malattie professionali) intervenuti prima di questa data quando alla stessa specie non siano stati ancora definiti. - Il ricorso è fondato. L'art. 2 del D.L.
1.10.1996 n. 510, convertito nella legge 28.11.1996 n. 608, prevede al comma 13^ che "a decorrere dal 1^ gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio e' assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'ente Ferrovie S.p.A. e' tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con 4 il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data". Lo stesso articolo prevede, poi, al 15^ comma, la necessita' del versamento all'INAIL di una riserva matematica "ai fini del pagamento dal 1^ gennaio 1996 delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonchè di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995". La giurisprudenza di questa Corte, interpretando le disposizioni di legge in oggetto, si è espressa nel senso che esse non disciplinano una ipotesi di trasferimento di alcuni rapporti da un soggetto ad un altro, ma descrivono piuttosto un fenomeno successorio ex lege (o meglio un trasferimento di funzioni), per il quale, ad una certa data (1^.1.1996), un soggetto subentrante (l'INAIL) si sostituisce al soggetto uscente (la S.p.A. Ferrovie dello Stato), acquisendo, all'atto del subentro, la titolarità di tutti i rapporti assicurativi, già facenti capo al precedente gestore (in questo senso Cass. 9 marzo 1999, n. 2030 e 30 marzo 1999, n.3085, 23 ottobre 2000 n.13948, 13 giugno 2001 n.7994 ed altre successive conformi). Deve, nel contempo, escludersi qualsiasi perdurante operatività o sopravvivenza della funzione assicurativa in capo alle Ferrovie dello Stato. Significativa al riguardo e' la disposizione in esame laddove precisa che, per quanto riguarda gli infortuni e le malattie verificatisi entro il 31.12.1995 (e quindi ricadenti nel vigore della gestione delle Ferrovie dello Stato), ma non ancora definiti a tale data, il soggetto obbligato all'erogazione della rendita o della prestazione e' l'INAIL; e ciò nonostante la almeno 5 parziale riferibilità della prestazione o della rendita all'epoca di competenza delle Ferrovie dello Stato. In sintesi, secondo la ricordata giurisprudenza, il trasferimento all'INAIL della titolarità dei rapporti assicurativi comporta che: a) per gli eventi verificatisi dopo la data del 1° gennaio 1996 l'INAIL è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, in quanto evidentemente decorrenti da epoca successiva;
b) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data e definiti entro il medesimo termine, le prestazioni a carico dell'INAIL sono esclusivamente quelle maturate dalla data suddetta, in quanto le prestazioni relative al periodo precedente sono state o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Ferrovie dello Stato;
c) per gli eventi verificatisi prima del 31 dicembre 1995 ma a tale data non ancora definiti, l'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere integralmente le prestazioni, senza alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi, in quanto, in mancanza di definizione, le Ferrovie dello Stato non hanno corrisposto e non potevano corrispondere alcunchè. L'interpretazione della legge nei sensi su esposti trova indiretta conferma nel D.M. 26 gennaio 1996, recante la determinazione della misura e delle modalità di versamento della riserva matematica, di cui sopra, in quanto detto provvedimento (art. 1) riferisce la destinazione di quest'ultima alla copertura "degli oneri derivanti, anche a seguito di contenzioso, dalle rendite, dalle inabilita' temporanee assolute e da tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle malattie professionali verificatesi entro il 31 dicembre 1995", senza introdurre, distinzione fra ratei imputabili a periodi relativamente a queste ultime, alcuna antecedenti o successivi a tale data. Va, peraltro, osservato che una diversa interpretazione contrasterebbe con il dato testuale delle disposizioni in esame;
renderebbe la previsione normativa (nella parte riguardante gli eventi non definiti entro la data del 31.12.1995) del tutto 6 superflua;
determinerebbe, inoltre, la necessita', una volta accertato il diritto dell'assicurato, di una contestuale richiesta all'INAIL e alle Ferrovie dello Stato, a ciascuno per la sua parte. In questo modo tale interpretazione si porrebbe in contrasto con la ratio delle norme in esame, ispirata a semplificare e ad unificare le procedure amministrative. Alla stregua degli indicati principi, la sentenza del Tribunale non è conforme a diritto nella parte in cui ha addossato alle Ferrovie dello Stato, anziché all'INAIL, l'onere del pagamento della (più elevata) rendita fino al 31 dicembre 1995, nonostante la vicenda dedotta in causa non fosse stata, a quella data, ancora definita (il ricorso al Pretore è stato depositato il 20 gennaio 1995). of Il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. E poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto, non avendo nessuna delle parti impugnato la statuizione di rigetto dell'appello sul punto, si è formato il giudicato interno sull'accertamento della sussistenza del diritto di SA AT alla corresponsione della rendita nella misura del 33%, oltre che degli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, la Corte può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art.384 c.p.c., nel senso della condanna dell'INAIL a corrispondere a SA AT la rendita nella misura del 33%, oltre interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa. Ravvisa la Corte nella circostanza che il proprio insegnamento sulla questione controversa si è consolidato dopo il deposito del ricorso, la sussistenza di giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese dell'intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'INAIL a corrispondere a SA AT la rendita nella misura del 33%, 7 oltre interessi legali con decorrenza dal 121° giorno Compensa tra tutte le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 29 novembre 2001 Il Presidente мал Dill IL CANCELLIERE- Depositato in Cancelleria oggi, 21 MAR 2002 IL CANCELLIERE 8 dalla domanda amministrativa. Il Cons.estensore f 7 E 1 8 3 W L - G 1 - G A L E L E D A T R ' E L L D N S I E A S O I T R T I D I O E G R D I S , T O R O G E A S I S P N E A T 5 A 5 S E N E T E I A M D A O P D S B T , L L O O O ,