Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2011, n. 13536
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Sentenza 10 febbraio 2011

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Integra gli estremi del reato di truffa la condotta del dipendente di un istituto di credito che crei una fittizia disponibilità bancaria a favore di un terzo, ed emetta assegni che poi sono pagati dall'istituto sull'erroneo presupposto dell'esistenza della provvista.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2011, n. 13536
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13536
    Data del deposito : 10 febbraio 2011

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