Sentenza 10 febbraio 2011
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di truffa la condotta del dipendente di un istituto di credito che crei una fittizia disponibilità bancaria a favore di un terzo, ed emetta assegni che poi sono pagati dall'istituto sull'erroneo presupposto dell'esistenza della provvista.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2011, n. 13536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13536 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 10/02/2011
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 411
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 21607/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
ZZ AR HI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste in data 14.10.2009;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ZAZA Carlo;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato Avv. Cassini Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Udine in data 28.3.2008, con la quale ZZ AR HI veniva condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 1.200 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di furto continuato aggravato dal mezzo fraudolento, dal danno rilevante e dall'abuso di prestazione d'opera, così riqualificata l'originaria imputazione di truffa aggravata continuata, commesso fino al 18.1.2000 quale coordinatore del Nucleo Operativo Estero Merci del Banco AM ET di Udine consentendo indebitamente l'apertura, mediante moduli firmati in bianco, di conti correnti in valuta straniera in favore delle società CL di Lussemburgo e dell'amministratore della stessa EN TH OS, facendo transitare su detti conti lettere di credito emesse della Sab Banka di Sarajevo poi respinte dagli istituti di credito destinatari, accreditando assegni emessi dal OS a nome di società orientali su istituti di crediti di analoga nazionalità, creando sui conti correnti di cui sopra una disponibilità fittizia immediatamente trasferita all'estero o incassata in Italia, ricevendo assegni privi di copertura emessi a favore della CL e del OS da quest'ultimo e da AN KI, altro amministratore della CL, facendo risultare l'accreditamento delle relative somme sui predetti conti correnti e la formale trasmissione degli assegni alle banche corrispondenti e nella realtà restituendo gli assegni per posta ad un funzionario della banca trattarla ed in tal modo sottraendo al Banco AM ET una somma corrispondente ad oltre L. cinquanta miliardi, altresì emettendo indebite lettere di credito in favore del OS e della CL per Importi complessivi di sette milioni di dollari e venticinque milioni di marchi tedeschi. Il ricorrente deduce:
1. violazione dell'art. 624 c.p. e mancanza e illogicità della motivazione sulla qualificazione del fatto come furto in luogo dell'originaria contestazione di truffa;
2. mancanza e illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione del fatto come furto in luogo dell'originaria contestazione di truffa, è fondato.
Con la sentenza impugnata si osservava che l'imputato disponeva di somme appartenenti all'Istituto di credito, sulle quali non aveva alcun titolo di possesso, facendole uscire dal circuito finanziario della banca;
che il far figurare come accreditata al OS la provvista degli assegni versati sul conto e l'emissione indebita delle lettere di credito costituivano meri strumenti per occultare le sottrazioni;
che gli esborsi erano risultato diretto della fraudolenta attività del ZZ, il quale distraeva denaro operando quale dipendente infedele dall'istituto; e che non erano ravvisagli artifici o raggiri che avessero indotto la banca ad atti propri di disposizione patrimoniale.
Il ricorrente rileva che l'imputato non prelevava somme dai conti correnti accesi presso la banca, ma vi creava una disponibilità fittizia, dalla quale il OS attingeva emettendo assegni pagati dall'istituto sull'erroneo presupposto che ne esistesse la provvista;
che l'artificio costituito da siffatta costituzione fittizia di disponibilità induceva l'Istituto a pagare gli assegni emessi dal OS e ad eseguire i bonifici dallo stesso disposti;
che anche con l'emissione delle lettere di credito l'Imputato non sottraeva direttamente liquidità alla banca, ma costituiva il titolo perché l'istituto di credito destinatario reclamasse il pagamento delle posizioni garantite;
e che in conclusione la sottrazione delle somme era diretta conseguenza non dell'iniziativa del ZZ, ma di disposizioni della banca indotte dai descritti artifici, I quali consentivano di eludere il controllo degli organi di vigilanza interna dell'Istituto.
È indiscusso che ciascuna delle due diverse tipologie di fatti contestati al ZZ si articolava in due fasi. La prima di esse vedeva l'intervento dell'imputato nella creazione di un credito fittizio del OS verso il Banco AM ET, costituito dalle apparenti disponibilità sul conti correnti aperti a nome di tali soggetti e dalle lettere di credito indebitamente emesse a favore degli stessi;
nella seconda si verificava la vera e propria acquisizione delle somme in capo al OS mediante l'Incasso di assegni tratti sul conti correnti ed il pagamento delle lettere di credito.
Tanto premesso, il tema proposto dal ricorrente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti verte sull'essere il conseguimento dei vantaggi patrimoniali, da parte del OS, risultato diretto delle condotte fraudolente del ZZ o piuttosto di disposizioni di pagamento dell'istituto bancario indotte dalle operazioni compiute dall'imputato. Questione che si traduce sostanzialmente in quella della possibilità di individuare o meno atti dispositivi della banca che siano stati autonomamente determinanti nel consentire al OS di ottenere l'ingiusto profitto in danno del Banco AM ET;
è invero notoriamente l'esistenza di una siffatta disposizione patrimoniale del soggetto passivo, elemento inespresso ma indispensabile nella realizzazione dell'Ipotesi criminosa della truffa (Sez. U, n. 1 del 16.12.1998, imp. Cellammare, Rv. 212080), a tracciare la distinzione fra quest'ultima fattispecie e quella del furto aggravato dal mezzo fraudolento (Sez. 5, n. 3478 del 5.2.1998, imp. Gullà, Rv. 210807).
Orbene, è In primo luogo evidente come la situazione oggetto del processo sia nettamente diversa da quella del dipendente di un istituto bancario che si impossessi, mediante movimentazioni indebite, di somme di denaro depositate su conti correnti accesi presso la banca;
situazione quest'ultima ricondotta dalla giurisprudenza di questa Corte all'ipotesi del furto aggravato (Sez. 6, n. 32543 del 10.5.2007, imp. Varriano, Rv. 237175). Nel caso in esame le condotte contestate non ponevano in essere, infatti, il depauperamento di disponibilità regolarmente costituite presso la banca in favore di clienti, ma al contrario creavano ingiusto profitto in favore di un cliente mediante la fittizia costituzione di credito bancario.
Chiarito questo aspetto, rammentate le due fasi nelle quali si svolgevano le condotte oggetto di imputazione, è certo innanzitutto che la prima di esse si manifestava in una serie di operazioni con le quali il ZZ abusava delle proprie funzioni all'interno dell'istituto di credito al fine di creare indebiti vantaggi patrimoniali in favore del OS. Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che i comportamenti posti in essere dal dipendente bancario in violazione delle disposizioni sui rapporti di credito e debito con i clienti ed a scopo di profitto per sè o per altri sono riconducibili alle fattispecie dell'appropriazione indebita e della truffa in danno della banca;
decisiva, ai fini della ravvisabilità della seconda ipotesi, essendo la sussistenza nella condotta di atti fraudolenti (Sez. 6, n. 8179 del 28.6.1988, imp. Curta, Rv. 178881;
Sez. 1, n. 2856 del 13.11.1989, imp. Cigolini, Rv. 182887). Ed In quest'ultimo senso vanno senz'altro qualificate le operazioni effettuate dall'imputato, risoltesi nella artificiosa creazione di provvista fittizia sui conti correnti riferibili al OS e di lettere di credito indebitamente emesse in favore del predetto. Ma a parte queste considerazioni, e venendo al punto centrale della questione, le condotte di cui sopra, se erano senza dubbio idonee ad occultare agli organi di controllo della banca la mancanza di fondamento sostanziale delle apparenti disponibilità di conto corrente e delle lettere di credito, non lo erano nel consentire di per sè al OS il conseguimento dell'ingiusto profitto. Per la realizzazione di quest'ultimo erano infatti determinanti specifici atti dispositivi dell'istituto di credito, estranei ai poteri di intervento del ZZ pur se indotti da operazioni effettuate da quest'ultimo. Essenziale era, in primo luogo, la stessa apertura dei conti correnti a nome del OS e della CL, disposta dalla banca sulla base di moduli predisposti dall'imputato; ma altrettanto essenziali erano gli ulteriori atti con i quali l'istituto di credito pagava gli assegni tratti dal OS sui conti correnti e le lettere di credito abusivamente emesse. Il mero possesso di queste ultime non costituiva infatti ancora profitto in capo al loro portatore. E, quanto alle disponibilità sui conti correnti, solo la monetizzazione delle stesse mediante l'incasso degli assegni consentiva il loro effettivo introito da parte del OS. La natura totalmente fittizia di tali disponibilità, create mediante l'accredito di assegni privi di provvista, impedisce invero di considerare conseguito un corrispondente profitto in favore del OS per il solo fatto della registrazione formale dell'attivo sui conti, anche in considerazione dell'inevitabile individuazione della scopertura degli assegni accreditati prima dell'incasso delle somme, ove quest'ultimo non fosse stato immediatamente effettuato.
Complessivamente ricostruito, il fatto contestato ed accertato nella sua materialità si mostra dunque come integrato da condotte fraudolente dell'imputato, qualificabili come artifici idonei ad indurre in errore il Banco AM ET sulla disponibilità di credito dal parte del OS, e da atti di disposizione patrimoniale della banca, determinati da tale induzione in errore, con i quali soli il OS conseguiva l'ingiusto profitto in danno dell'istituto bancario mediante la liquidazione delle lettere di credito e degli assegni tratti sui conti.
Il fatto così delineato presenta gli elementi costitutivi del reato di truffa originariamente contestato;
e fra essi, in particolare, il realizzarsi del profitto e del corrispondente danno in conseguenza di atti dispositivi della parte offesa, determinante nell'escludere la configurabilità del diverso reato di furto ravvisato con la sentenza impugnata.
Per il delitto di truffa è tuttavia decorso successivamente alla decisione di primo grado il termine massimo di prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio dichiarandosi estinto il reato nella diversa qualificazione giuridica. Rimangono integre le statuizioni civili assunte in primo grado, con conseguente rigetto del ricorso agli effetti civili;
e restano altresì assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata poiché, riqualificato il fatto come truffa, il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011