Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3753
CASS
Sentenza 14 marzo 2002

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Allorquando dinanzi al pretore, giudice del lavoro, venga proposta opposizione a decreto ingiuntivo per un credito di lavoro e l'opponente formuli domanda riconvenzionale, non rientrante nella competenza per materia del pretore giudice del lavoro e comunque eccedente la competenza per valore del pretore, e non venga eccepita dalle parti l'incompetenza per valore sulla domanda riconvenzionale, ne' questa venga rilevata d'ufficio dal giudice nei termini stabiliti dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 353 del 1990, trattandosi, nella specie, di causa iniziata prima del 30 aprile 1995), e non si proceda quindi alla separazione delle cause e alla rimessione al tribunale della domanda riconvenzionale, anche quest'ultima va trattata con il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 353 del 1990 (applicabile nel caso di specie per essere stato il giudizio iniziato dopo il primo gennaio 1993), e l'eccezione di incompetenza non può essere formulata per la prima volta in sede di legittimità.

In tema di azione civile per risarcimento dei danni promossa dalla parte lesa da un fatto costituente reato, il giudice civile è tenuto a sospendere il giudizio solo nei casi in cui si verifichi una delle condizioni che, in base alle disposizioni del codice di procedura penale che disciplinano i rapporti tra azione civile e giudizio penale, impongono al di sospendere il giudizio civile (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado: art. 75, comma terzo, cod. proc. pen.); ove tali condizioni non si verifichino, l'azione legittimamente esercitata in sede civile può essere proseguita e decisa in tale sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3753
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3753
    Data del deposito : 14 marzo 2002

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