Sentenza 14 marzo 2002
Massime • 2
Allorquando dinanzi al pretore, giudice del lavoro, venga proposta opposizione a decreto ingiuntivo per un credito di lavoro e l'opponente formuli domanda riconvenzionale, non rientrante nella competenza per materia del pretore giudice del lavoro e comunque eccedente la competenza per valore del pretore, e non venga eccepita dalle parti l'incompetenza per valore sulla domanda riconvenzionale, ne' questa venga rilevata d'ufficio dal giudice nei termini stabiliti dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 353 del 1990, trattandosi, nella specie, di causa iniziata prima del 30 aprile 1995), e non si proceda quindi alla separazione delle cause e alla rimessione al tribunale della domanda riconvenzionale, anche quest'ultima va trattata con il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 353 del 1990 (applicabile nel caso di specie per essere stato il giudizio iniziato dopo il primo gennaio 1993), e l'eccezione di incompetenza non può essere formulata per la prima volta in sede di legittimità.
In tema di azione civile per risarcimento dei danni promossa dalla parte lesa da un fatto costituente reato, il giudice civile è tenuto a sospendere il giudizio solo nei casi in cui si verifichi una delle condizioni che, in base alle disposizioni del codice di procedura penale che disciplinano i rapporti tra azione civile e giudizio penale, impongono al di sospendere il giudizio civile (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado: art. 75, comma terzo, cod. proc. pen.); ove tali condizioni non si verifichino, l'azione legittimamente esercitata in sede civile può essere proseguita e decisa in tale sede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3753 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 8069/99 proposto da
RA LO, elett.te dom.to in Roma, Via di San Giacomo n. 18, presso lo studio dell'Avv. Luigi Flauti, che unitamente all'Avv. Giulio Magnocavallo lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
- ricorrente -
contro
ENI S.p.a. - DIVISIONE AGIP, incorporante per fusione di AGIP S.p.a., in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Silla n. 3, presso lo studio dell'Avv. LO Ferzi, che unitamente all'Avv. Filippo Menichino la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
e sul ricorso n. 10281/99 proposto da
ENI S.p.a. - DIVISIONE AGIP, come sopra elettivamente domiciliata e rappresentata.
- ricorrente incidentale -
contro
RA LO.
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n. 853 del 30.1.1999 (R.G. n. 531/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.11.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. LO Ferzi;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 25 agosto 1993 la s.p.a. AGIP proponeva opposizione avverso il decreto del 28 luglio 1993 con il quale il RE del lavoro di Milano le aveva ingiunto di pagare a LO GE RA, a titolo di trattamento di fine rapporto, la somma di L. 10.232.361, oltre agli accessori, e conveniva il RA davanti al medesimo RE, chiedendo che il decreto fosse revocato e domandando, in via riconvenzionale, che il convenuto fosse condannato a risarcirle i danni per la truffa perpetrata dallo stesso insieme con un complice (LE BO, titolare della ditta Eliosodiat, poi denominata Colorsodiat) ed a pagarle, effettuata la parziale compensazione con il credito vantato dal medesimo, la somma di L. 2.500.000.000, oltre agli accessori.
A sostegno dell'opposizione, la società AGIP esponeva che il RA, nella sua qualità di responsabile dell'Unità Modellistica di Giacimento, essendo incaricato di provvedere alla fotocopiatura di documenti, nell'arco di oltre due anni, aveva commissionato tale servizio alla ditta Eliosodiat-Colorsodiat e, allo scopo di far percepire alla medesima compensi non dovuti, o aveva fatto figurare ordinativi di riproduzioni in quantità superiore a quella effettiva o aveva ordinato la riproduzione su carta pregiata e molto costosa anziché su carta semplice. L'opponente deduceva che per tali fatti, costituenti reato, aveva presentato denuncia penale nei confronti dei due responsabili.
Instauratosi il contraddittorio, il RE., con sentenza del 13 aprile 1994, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
Questa decisione veniva impugnata dalla società AGIP e il Tribunale di Milano, assunta la prova testimoniale a suo tempo dedotta dall'appellante e disposta una consulenza tecnico-contabile, con sentenza del 30 gennaio 1999, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il RA a pagare alla controparte la somma di L. 2.171.273.018, risultante dalla effettuata parziale compensazione con il credito del lavoratore.
Il Tribunale osservava che dalle concordi deposizioni testimoniali risultavano dimostrati i fatti posti dalla società AGIP a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, il cui ammontare era stato provato per mezzo dei conteggi effettuati dal consulente tecnico d'ufficio sulla base della documentazione esibita dalla medesima società.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RA, che ha dedotto tre distinti motivi.
Ha resistito con controricorso la s.p.a. ENI -DIVISIONE AGIP, che ha dichiarato di avere incorporato la s.p.a. AGIP e che ha proposto ricorso incidentale, articolato in un unico motivo. Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale il RA denuncia "la violazione delle norme sulla competenza" e deduce due distinte censure, la prima delle quali è poi richiamata nel secondo motivo. Afferma in primo luogo il ricorrente che, essendo pendente un processo penale a suo carico per i fatti allegati dalla società datrice di lavoro, il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dal momento che la decisione che deve essere emessa dal giudice penale "non può essere prevaricata" da quella resa dal giudice civile. In secondo luogo, il RA asserisce che la domanda riconvenzionale proposta dalla società datrice di lavoro non rientrava nella competenza per materia del giudice del lavoro, con la conseguenza che, venendo in rilievo la competenza per valore del Tribunale, la causa avrebbe dovuto essere rimessa al medesimo Tribunale in qualità di giudice primo grado. Entrambe le censure sono prive di fondamento.
Per quanto concerne la seconda censura, va in punto di fatto ricordato che nel giudizio davanti al RE la società AGIP - la quale con l'opposizione al decreto ingiuntivo aveva assunto la veste sostanziale di convenuto - a fronte della pretesa del RA rivolta ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto per l'attività di lavoro subordinato prestata, aveva formulato una domanda riconvenzionale dipendente dal titolo che apparteneva alla causa come mezzo dell'eccezione di compensazione (art. 36 c.p.c.) e avente per oggetto il risarcimento dei danni per la truffa perpetrata nei suoi confronti dal medesimo RA. Al contrario di quanto ora afferma la società controricorrente, invero, con la domanda riconvenzionale, in base alla corretta interpretazione datane dal giudice di appello - non investita, oltre tutto, da alcuna formale e specifica censura da parte della medesima società controricorrente, che ne avrebbe avuto interesse - era stata dedotta la responsabilità extracontrattuale del RA ed era stato, quindi, chiesto il risarcimento del danno per fatto illecito e non già il risarcimento, fondato sulla responsabilità contrattuale del lavoratore, per violazione del dovere di fedeltà.
Ciò posto, in linea di diritto va osservato che, poiché la domanda riconvenzionale non apparteneva alla competenza per materia del giudice del lavoro ed eccedeva la competenza per valore del RE adito, quest'ultimo, in base ad una retta interpretazione dell'art. 36 c.p.c., attesa la sua competenza per materia riguardo alla domanda principale dedotta dal RA (nonché funzionale, trattandosi di un credito di lavoro), avrebbe dovuto rimettere al giudice superiore solamente la causa relativa alla suddetta domanda riconvenzionale e trattenere la causa sulla domanda principale (fondata, oltre tutto, su un titolo non controverso), per disporne, eventualmente, la sospensione in attesa della definizione dell'altra (cfr. Cass. 11 marzo 1983 n. 1847, Cass. 7 dicembre 1976 n. 4573 e Cass. 28 maggio 1968 n. 1629; v. anche, quanto all'impossibilità di un simultaneo processo davanti al giudice superiore nell'ipotesi di domanda riconvenzionale appartenente alla competenza per materia del giudice inferiore, Cass. 20 gennaio 1984 n. 488 e Cass. Sez. Un. 24 novembre 1982 n. 6362). Senza contare, poi, che tale decisione avrebbe dovuto essere resa, a fronte della competenza per valore del Tribunale nella causa inerente alla domanda riconvenzionale, anche in considerazione del carattere funzionale e inderogabile della competenza dello stesso RE nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo dallo stesso emesso (v., fra le tante sentenze, da ultimo Cass. 20 aprile 2001 n. 5911, Cass. 28 giugno 2000 n. 8814 e Cass. 1 settembre 2000 n. 11499). Il provvedimento di rimessione al giudice superiore della causa inerente alla domanda riconvenzionale, peraltro, non è stato reso dal RE, il quale, nel decidere il merito della controversia, si è limitato a revocare il decreto ingiuntivo e ad emanare, sulla suddetta domanda riconvenzionale, una decisione che non è improprio definire di non liquet, in base al rilievo che "all'esito del procedimento penale si porrà eventualmente la questione". L'incompetenza per valore del giudice adito in relazione alla suddetta domanda riconvenzionale, pertanto, non è stata rilevata d'ufficio "in ogni momento del giudizio di primo grado", come disponeva il vecchio testo dell'art. 38, secondo comma, c.p.c. (applicabile al caso in esame essendo la causa iniziata prima del 30 aprile 1995); con la conseguenza che, non avendo nemmeno il RA formulato la relativa eccezione nel termine testè indicato - come si evince dal fatto che nella memoria di costituzione nel giudizio di appello non è stata da esso dedotta alcuna censura in ordine alla omessa pronuncia del RE su tale questione pregiudiziale - la medesima eccezione, in quanto proposta per la prima volta in questa sede di legittimità, non può essere presa in considerazione dalla Corte.
D'altra parte, non può ora il RA dolersi per il fatto che anche la causa sulla domanda riconvenzionale sia stata trattata con il rito del lavoro, dal momento che tale rito è stato legittimamente applicato. Va al riguardo richiamata la disposizione contenuta nell'art. 40, terzo comma, c.p.c., come risultante dalla modifica apportata allo stesso dall'art. 5 l. 26 novembre 1990 n. 353 (applicabile al caso in esame per essere il presente giudizio sorto dopo il 1^ gennaio 1993), secondo cui, qualora due o più cause, connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., siano state cumulativamente proposte davanti al medesimo giudice, le stesse debbono essere trattate e decise con il rito del lavoro se una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c. (fattispecie, quest'ultima, ricorrente nel caso in esame, essendo di lavoro, come si è detto, la causa promossa dal RA). Per quanto concerne l'altra censura, poi, richiamato quanto è stato detto sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla società AGIP per la truffa subita, deve essere applicata la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 75 e 652 c.p.p., dai quali risulta: a) che nel giudizio civile per risarcimento dei danni, promosso dalla parte lesa da un fatto costituente reato, la sentenza di assoluzione emanata dal giudice penale ha efficacia di giudicato "salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile" (art. 652, primo comma;
v. l'analoga disposizione di cui al secondo comma per il caso di rito abbreviato); b) che l'azione di risarcimento dei danni, esercitata davanti al giudice civile, può essere trasferita nel giudizio penale (art. 75, primo comma), mentre prosegue nella sede originaria qualora non sia stata trasferita o qualora sia stata iniziata "quando non è più ammessa la costituzione di parte civile" (art. 75, secondo comma); c) che il giudice civile, se la suddetta azione sia stata promossa in sede civile nei confronti dell'imputato "dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado", deve disporre la sospensione del giudizio civile in attesa che diventi definitiva la sentenza pronunciata in sede penale. Nel caso in esame, poiché il ricorrente, che ne aveva l'onere, non ha dedotto (nè, tanto meno, dimostrato) il verificarsi di uno dei fatti che impedivano al giudice civile di emettere una qualsiasi pronuncia sul merito della domanda riconvenzionale proposta dalla società AGIP oppure che imponevano al medesimo giudice di sospendere il giudizio civile, si deve ritenere che l'azione civile, legittimamente esercitata in sede civile, in modo altrettanto legittimo sia poi proseguita in tale sede per essere ivi decisa. Con i motivi secondo e terzo dell'impugnazione, che per ragioni di connessione debbono essere congiuntamente esaminati, il ricorrente principale deduce la violazione e la falsa applicazione "di norme di diritto" e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. e sostiene che il Tribunale ha emesso la pronuncia di condanna nei suoi confronti senza tenere conto del fatto che il nesso causale fra la condotta e il danno derivato alla società datrice di lavoro era del tutto inesistente e soprattutto senza considerare che tale danno era esclusivamente da imputarsi non già alla condotta di esso RA - che, quale dipendente di terzo livello, non aveva alcun potere decisionale - ma al comportamento posto in essere sia dalla medesima datrice di lavoro, "per avere registrato e pagato le fatture che le venivano inviate" senza che venissero attivati i necessari controlli da parte degli uffici competenti, sia dalla ditta che "quei pagamenti presunti aveva riscosso".
Anche queste censure sono infondate.
Il giudice di appello ha affermato che dalle concordi deposizioni dei testimoni, "non smentiti da alcun elemento di segno opposto", era stata dimostrata "la ricostruzione dei fatti operata dalla società AGIP", e cioè, in base a quanto era stato dedotto nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, che era il RA, il quale, adducendo ragioni di urgenza ma senza che ve ne fosse la necessità, in combutta con il titolare della ditta Eliosodiat-Colorsodiat, aveva inoltrato in un lungo arco di tempo gli ordinativi inerenti alla fotocopiatura dei documenti alla ditta in questione, la quale aveva fatturato lavori di riproduzione fotografica, senza averli mai eseguiti oppure aveva effettuato la fotocopiatura su carta pregiata e molto costosa anziché su carta semplice.
A fronte di questa motivazione, sintetica ma del tutto esauriente, il ricorrente principale non deduce il mancato esame di punti decisivi della controversia da lui allegati (o rilevabili d'ufficio) ne' indica, in concreto, quali elementi di prova "di segno opposto" (secondo l'espressione usata nella sentenza impugnata) non sarebbero stati presi in considerazione dal Tribunale e, se esaminati, avrebbero potuto indurre quest'ultimo ad emanare una decisione diversa da quella adottata. Il RA, viceversa, si limita a prospettare, da un lato, una pretesa responsabilità sia di altri dipendenti della società AGIP (quelli che avrebbero omesso di controllare la corrispondenza fra le fatture e gli ordinativi), sia del titolare della ditta alla quale venivano inviati gli ordini di fotopiatura, non accorgendosi che, anche a condividere la sua tesi, non verrebbe meno la sua personale responsabilità (siccome accertata dal giudice di appello per mezzo delle suddette risultanze di prova, sia testimoniale che documentale). Ne deriva che, attesa l'inconferenza delle censure dedotte dal ricorrente principale anche su questo punto della controversia, la pronuncia emessa dal giudice di appello deve rimanere ferma.
Passando all'esame del ricorso incidentale proposto dalla società ENI-DIVISIONE AGIP, quest'ultima con l'unico motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c., oltre al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.) e lamenta che il Tribunale, nonostante che dall'opera di ricostruzione contabile effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, oltre che dalle deposizioni testimoniali, fosse emerso che il RA aveva posto in essere una condotta (analogamente) truffaldina in concorso con il titolare di un'altra ditta, lo Studio Deleffe, non abbia provveduto, senza fornire alcuna motivazione al riguardo, ad ampliare il quesito che aveva inizialmente posto al suddetto consulente d'ufficio, in modo che quest'ultimo potesse indagare anche in ordine al diverso comportamento posto in essere dal RA, dal quale le era derivato un ulteriore danno per un importo superiore a L. 1.600.000.000.
Questo motivo deve essere disatteso.
Nell'atto di opposizione, con il quale aveva dato inizio al giudizio di cognizione, la società AGIP aveva posto a fondamento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta contro il RA unicamente i fatti (costituenti il reato di truffa denunciato in sede penale) relativi ai rapporti instaurati dal medesimo RA con la ditta Eliosodiat-Colorsodiat, senza fare alcun minimo cenno al diverso rapporto con la ditta Studio Deleffe. Non poteva, per conseguenza, la società pretendere che nel giudizio di appello venisse attuato, a seguito dell'allegazione di fatti nuovi e diversi da quelli che erano stati dedotti davanti al RE (anche se scoperti in epoca successiva a quella in cui aveva avuto inizio il processo civile), un ampliamento del thema decidendum, giacché tale ampliamento avrebbe comportato non tanto il conferimento di un ulteriore quesito al consulente tecnico d'ufficio, quanto una inammissibile mutatio libelli (la quale, come è noto, ricorre quando nel corso del giudizio vengano prospettati o fatti diversi da quelli dedotti con l'atto introduttivo o altri fatti, in aggiunta a quelli già indicati, in modo da pretendere una pronuncia diversa o più ampia di quella inizialmente richiesta).
Tenuto conto di questi rilievi, la sentenza impugnata si sottrae alle censure dedotte nel ricorso incidentale, giacché, una volta esclusa la violazione dell'art. 421 c.p.c. - dato che il giudice di appello non poteva attivare i propri poteri d'ufficio, in ordine all'istruzione della causa, su circostanze di fatto che non potevano essere prese in considerazione ai fini della decisione -, non sussiste nemmeno il vizio di omessa motivazione, noto essendo che tale vizio non ricorre, come è avvenuto nella specie, quando dal giudice di merito non venga esaminato un punto della controversia non decisivo.
Avuto riguardo a tutte le argomentazioni che precedono, deve essere rigettato sia il ricorso principale proposto dal RA, sia il ricorso incidentale formulato dalla società ENI-DIVISIONE AGIP. Attesa la reciproca soccombenza, giusti motivi sussistono per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2002