Sentenza 20 aprile 2001
Massime • 1
Il giudice di pace al quale sia stata proposta con l'opposizione a decreto ingiuntivo una domanda riconvenzionale che eccede la propria competenza per valore, deve separare le due cause, trattenere quella d'opposizione e rimettere l'altra al tribunale.
Commentario • 1
- 1. L'opposizione a decreto ingiuntivo e competenza funzionale nell'ipotesi di connessione tra causa principale e causa riconvenzionale.Raffaele Vairo · https://www.studiocataldi.it/ · 30 novembre 2013
Di Raffaele Vairo Premessa 1. Il procedimento d'ingiunzione. - 2. Ambito di applicazione. - 3. Prova scritta. - 4. Giudice competente. Opposizione 5. Natura giuridica dell'opposizione.- 6. Giudice competente. 7. - Connessione fra cause. - 8. I rapporti verticali tra giudice di pace e tribunale. - 9. Approfondimenti. 1. Il procedimento d'ingiunzione. Art. 633. [I]. Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2) se il credito riguarda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5911 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di BRESCIA, Sezione Seconda Civile con ordinanza del 16/12/99, nella causa iscritta al n^. 376/1998 vertente tra
ED LI;
e
IR OS SRL, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ROBERTO BONARDI, giusta delega in atti;
- costituito in questa fase -
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/11/00 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE che ha chiesto si dichiari la competenza del giudice di pace di Brescia a conoscere della causa relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra DA FE e IR IL s.r.l. con tutte le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo
1. - La società SI IL a r.l., con ricorso al giudice di pace di Brescia, depositato il 5.11.1996, chiedeva fosse ingiunto a FE DA di pagargli la somma di L. 2.159.850, aumentata di rivalutazione ed interessi.
Il decreto d'ingiunzione, emesso l'8.11.1996, veniva notificato il 22.11.1996.
2. - FE DA proponeva opposizione con la citazione notificata il 30.12.1996.
Esponeva d'aver acquistato dalla SI tre coppie di silos per il prezzo di 11 milioni di lire ciascuna, integralmente pagato;
i silos avevano però manifestato difetti di funzionamento, che gli avevano provocato per varie ragioni un danno complessivo di 54 milioni. Chiedeva che il giudice di pace dichiarasse la propria incompetenza, per ragioni di valore e territorio, a conoscere sia della domanda principale sia di quella riconvenzionale, a favore del tribunale di Arezzo, ed in subordine l'incompetenza sulla seconda domanda a favore del tribunale di Brescia;
quanto alla domanda principale ne chiedeva il rigetto.
3. - Il giudice di pace, con sentenza dell'11.10.1997, in applicazione degli artt. 40, settimo comma, e 36 cod. proc. civ., dichiarava competente a conoscere dell'intera causa il tribunale di Brescia, davanti al quale la causa era riassunta con citazione notificata il 12.1.1998, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, assegnato a tale scopo.
4. - Il tribunale di Brescia, con ordinanza del 16.12.1999, pronunciata dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, ha disposto la separazione delle due domande e sulla causa relativa alla domanda principale ha chiesto di ufficio il regolamento di competenza: ciò in considerazione del fatto che spetterebbe al giudice di pace, che ha emesso il decreto d'ingiunzione, conoscere della opposizione allo stesso nei limiti della domanda a lui proposta.
5. - La SI IL ha depositato memoria chiedendo che la questione sia decisa affermando la competenza del giudice di pace. Negli stessi termini ha concluso il pubblico ministero nelle sue richieste scritte.
Motivi della decisione
1. - Il regolamento di competenza è ammissibile.
L'art. 45 cod. proc. civ. è applicabile anche nei casi di conflitto di competenza tra giudice di pace e tribunale (come si desume dal confronto tra gli artt. 45 e 46 cod. proc. civ.). Il conflitto riguarda una questione di competenza funzionale, per la quale valgono le regole proprie della competenza per materia. La questione è stata decisa dal giudice di pace con sentenza. Quando il tribunale deve decidere in composizione monocratica, com'è nel caso, (artt. 50 bis e ter cod. proc. civ.), il giudice istruttore è legittimato a richiedere il regolamento di competenza. La questione di cui il tribunale di Brescia ha chiesto la decisione deve essere risolta statuendo che spetta al giudice di pace e non al tribunale decidere sulla domanda principale.
Le ragioni sono le seguenti.
2. - L'opposizione al decreto d'ingiunzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il decreto (art. 645 cod. proc. civ.). La giurisprudenza della Corte, formatasi sotto il vigore del codice di procedura civile, prima delle modifiche introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 e dalla L. 21 novembre 1991, n. 374 sulla istituzione del giudice di pace, ha affermato che l'art. 645 non regola solo il modo in cui il giudizio di opposizione va iniziato, ma anche la competenza a pronunciarsi sulla opposizione, che si atteggia inoltre come funzionale, perché il criterio di collegamento prescelto dalla legge si inserisce in una disciplina che continua ad attribuire un valore al decreto pur dopo l'opposizione ed assegna a questa anche una funzione d'impugnazione (Sez. Un. 8 marzo n. 1835). 2.1. - La legge 353 del 1990, mentre ha modificato la disciplina del rilievo dell'incompetenza, non ha interessato la regola di competenza dettata per l'opposizione al decreto d'ingiunzione. I tempi più ristretti fissati per il rilievo della incompetenza (art. 38, primo comma, cod. proc. civ.) sono destinati a produrre l'effetto pratico di ridurre i casi in cui si dovrebbe pervenire alla separazione delle cause.
Ne sarà resa possibile, in modo più ampio che in precedenza, la decisione congiunta della causa riconvenzionale e di quella di opposizione da parte del giudice di quest'ultima (come le sezioni unite avevano notato nella sentenza prima richiamata). Non modificata però la regola di competenza per il procedimento sommario, il problema della decisione separata o congiunta delle due cause è rimasto, sia pure nei soli casi in cui si ha un tempestivo rilievo della incompetenza a conoscere della causa riconvenzionale. La risposta che la giurisprudenza della Corte ha dato al problema è così rimasta in modo affatto prevalente la stessa (Cass. 1 settembre 2000 n. 11459; 11 agosto 2000 n. 10692; 28 marzo 2000 n. 3730; in senso contrario si è espressa la sentenza 29 marzo 2000 n. 3818). Ne consegue che il giudice di pace, al quale sia proposta, con l'opposizione, una domanda riconvenzionale che eccede la propria competenza per valore, deve separare le due cause, trattenere quella d'opposizione e rimettere l'altra al tribunale.
3. - Non si procede ad alcuna liquidazione delle spese processuali ravvisandosi giusti motivi di compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Brescia;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della corte suprema di cassazione, il 16 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001