Sentenza 15 aprile 2016
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2016, n. 54594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54594 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2016 |
Testo completo
54594/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1372/2016 Arturo Cortese Presidente - Angela Tardio CC 15/04/2016- Relatore- R.G.N. 33388/2015 Monica Boni Alessandro Centonze Antonio Cairo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De TE AR AR, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 04/06/2015 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 giugno 2015 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da De TE AR AR, volta a ottenere, in via preliminare, la sospensione dell'ordinanza n. 64/2014 RGE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., e, nel merito, la rideterminazione della pena conseguente al riconosciuto parziale bis in idem tra le pronunce di condanna di cui all'ordine di esecuzione.
1.1. Il Giudice dell'esecuzione premetteva che: l'istante aveva riportato tre condanne definitive a pena detentiva con sentenze rese dallo stesso Ufficio, definitive il 12 aprile 2002 e l'8 maggio 2008, e con sentenza resa dalla Corte di assise di appello di Milano, definitiva il 27 marzo 2005; - con propria ordinanza del 29 gennaio 2015, gravata da successivo ricorso per cassazione, emessa a seguito della decisione di questa Corte dichiarativa della sua competenza, aveva accolto l'istanza formulata dal De TE al G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria per il riconoscimento della parziale sovrapponibilità temporale dei fatti ex art. 416-bis cod. pen., di cui alle sentenze definitive il 12 aprile 2002 e l'8 maggio 2008, e aveva rideterminato, nei termini illustrati, la pena complessiva da eseguire in anni diciotto, mesi tre e giorni ventiquattro di reclusione;
- l'istante aveva censurato tale modus operandi, assumendo che la pena era più grave di quella già determinata ex art. 671 cod. proc. pen. con precedente ordinanza del 14 maggio 2008, esponendo nel ricorso, proposto ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen., le censure mosse, in sede di ricorso per cassazione, per vizio di violazione di legge, rappresentando che la sospensione della predetta ordinanza avrebbe consentito di preservare la sua posizione sino all'esito del giudizio di legittimità e di tutelare la sua libertà personale, e deducendo le precarie condizioni di salute di due congiunte con lui conviventi.
1.2. Tanto premesso il Giudice, previa ricostruzione della vicenda processuale, rilevava, a ragione della decisione, che l'istanza di sospensione non poteva trovare accoglimento in difetto di elementi idonei a giustificare l'esercizio dei poteri eccezionali di cui all'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., poiché: -l'istante non aveva offerto argomentazioni idonee a sovvertire il giudizio già espresso in sede esecutiva, con ordinanza del 21 settembre 2011, in ordine alla rideterminazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, che rappresentava un parametro di riferimento in quanto avallato anche in sede di legittimità con il rigetto del ricorso proposto;
- con detta ordinanza si era motivato in ordine alla gravità della condotta e alla personalità del reo secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e questa Corte aveva ritenuto infondati i motivi relativi alla individuazione della pena più 2 grave, al limite di pena del reato continuato e al difetto di motivazione circa la quantificazione della pena;
- l'istante nel motivare la sua richiesta di sospensione dell'ordinanza del 29 gennaio 2015 non solo aveva censurato detta ordinanza ancora sub iudice, ma anche la valutazione operata con l'ordinanza del 21 settembre 2011, già confermata da questa Corte;
- alla irrevocabilità della ordinanza del giudice dell'esecuzione seguiva che non poteva ritenersi, ai soli fini della valutazione dei presupposti per la sospensione, che fosse intervenuto il superamento del limite legale di pena, in difetto di elementi ulteriori o non valutati che giustificassero diverse conclusioni;
quanto alla censura sulla composizione del collegio giudicante della ordinanza del 29 gennaio 2015, non era risultata la formulazione di istanze di ricusazione nell'ambito del procedimento concluso con la stessa ordinanza;
quanto alle condizioni di salute dei familiari conviventi, lo stesso istante aveva ammesso la presenza nel proprio nucleo familiare di un figlio nato nel 1993, e, come tale, non impossibilitato a provvedere alle necessità degli altri componenti del detto nucleo.
2. Avverso detta ordinanza l'interessato De TE ha proposto, tramite i suoi difensori di fiducia, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546 lett. e) e 666, comma 7 cod. proc. pen. e agli artt. 3 e 13 Cost.
2.1. Secondo il ricorrente, che rappresenta che la sua istanza è stata solo diretta a ottenere la sospensione dell'ordinanza n. 64/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata ha realizzato una palese violazione di legge non avendo egli chiesto la rideterminazione della pena per il riconoscimento del bis in idem parziale, ma solo la sospensione dell'esecuzione della indicata ordinanza, impugnata con ricorso per cassazione. La chiesta sospensione, supponendo secondo un principio generale dell'ordinamento la verifica della compresenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, doveva essere apprezzata dal Giudice dell'esecuzione controllando se il ricorso proposto fosse a prima vista giustificato in fatto e in diritto, senza anticipare il giudizio e accertare la fondatezza delle questioni poste con il già proposto, e pendente, ricorso.
2.2. Il Giudice non poteva, pertanto, scendere nel merito delle doglianze e valutare la rideterminazione della pena, mentre nulla ha detto in ordine alla 3 palese violazione del principio di uguaglianza e alla necessaria salvaguardia della sua libertà personale alla luce del danno grave e irreparabile che potrebbe conseguire ai suoi interessi dalla mancata sospensione.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso, in correlazione alla natura eccezionale dell'istituto invocato e alla motivata insussistenza del fumus di fondatezza della impugnazione proposta con argomenti non specificamente aggredibili sul piano della loro plausibilità logico-giuridica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Si rileva, in diritto, che, come già condivisibilmente ritenuto da questa Corte, il provvedimento reiettivo della richiesta di sospensione dell'esecuzione di ordinanza reso dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., ovvero dal magistrato o dal tribunale di sorveglianza ai sensi del combinato disposto della medesima norma e del successivo art. 678 cod. proc. pen., non è ricorribile, perché non è un provvedimento decisorio, ma soltanto interlocutorio e nessuna norma ne prevede una autonoma impugnabilità. Né è possibile, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, estendere al caso in questione rimedi impugnatori previsti in relazione ad altri provvedimenti giurisdizionali, o sostenerne la ricorribilità sotto il profilo della incidenza sulla libertà personale, già pregiudicata o comunque limitata dalla condanna irrevocabile (tra le altre, Sez. 1, n. 5896 del 12/11/1996, Cecotto, Rv. 206241; Sez. 1, n. 24372 del 11/05/2005, Lang, Rv. 232395; Sez. 1, n. 29565 del 11/07/2008, Valentini, n.m.; Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Maietta, Rv. 246634; Sez. 1, n. 30310 del 31/03/2011, De Bernardis, n.m.).
3. Al rilievo della non ricorribilità dell'ordinanza, preclusivo di ogni ulteriore apprezzamento pertinente al proposto ricorso, seguono la declaratoria di cui all'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2016 Il Consigliere estensore -IL Presidente Arturo Cortese Angela Tardio Angle Cards DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 DIC 2016 IL CANCELLIERE SELTE FAJELLA 5