Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2016, n. 54594
CASS
Sentenza 15 aprile 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2016, n. 54594
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 54594
    Data del deposito : 15 aprile 2016

    Testo completo