Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2010, n. 8846
CASS
Sentenza 17 febbraio 2010

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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza, ai sensi degli artt. 666, comma settimo, e 678 cod. proc. pen., rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, perché non è prevista dalla legge l'impugnabilità.

La disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza e si applica non solo ai termini di comparizione ma anche a quelli previsti per la decisione.

Commentario1

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    Villani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 2 ottobre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2010, n. 8846
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8846
Data del deposito : 17 febbraio 2010

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