Sentenza 17 febbraio 2010
Massime • 2
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza, ai sensi degli artt. 666, comma settimo, e 678 cod. proc. pen., rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, perché non è prevista dalla legge l'impugnabilità.
La disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza e si applica non solo ai termini di comparizione ma anche a quelli previsti per la decisione.
Commentario • 1
- 1. Notifiche a mezzo posta: rapporti tra il processo civile e tributarioVillani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 2 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2010, n. 8846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8846 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni Presidente del 17/02/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere N. 500
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato Consigliere N. 35420/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT AN N. IL 03/09/1979;
avverso l'ordinanza n. 3322/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 02/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza del 2.09.2009 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza proposta da IE IV, attraverso il suo difensore di fiducia, per la sospensione del procedimento di sorveglianza attivato con la sua istanza volta alla sospensione dell'ordinanza con la quale era stata dichiarata inammissibile la sua domanda di detenzione domiciliare con riferimento alla condanna subita il 3.3.2008, ad opera del GIP del Tribunale di Napoli, ad anni 4 di reclusione.
A sostegno della decisione il tribunale osservava che la richiesta sospensiva era da ritenersi introduttiva di un affare giudiziario urgente, per il quale non poteva applicarsi, come pure opinato dalla difesa, la sospensione dei termini del periodo feriale e che le ragioni della sospensiva, date dalla mancata comunicazione esplicita all'interessato della possibilità di comparire all'udienza e di essere ivi sentito, a parte la loro parziale imprecisione in fatto, non implicava comunque causa di nullità e, pertanto, fondato motivo di sospensione dell'ordinanza di cui innanzi.
Si duole di tale decisione con ricorso per cassazione il IE, denunciandone, con l'assistenza del suo difensore di fiducia, l'illegittimità per violazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art.2 e dell'art. 240 bis disp. att. c.p.p..
Lamenta in particolare la difesa ricorrente di aver sottoposto al tribunale la necessità di sospendere il procedimento di sorveglianza giacché l'udienza per la discussione della sua istanza era stata fissata in periodo feriale e cioè il 2.9.2009, con la conseguenza che la celebrazione dell'udienza, in assenza di deroghe applicabili alla fattispecie, deve ritenersi nulla e nullo il provvedimento in quella sede adottato. Il P.G. in sede ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera infatti anche con riferimento al procedimento di sorveglianza e si applica non solo ai termini di comparizione ma anche a quelli previsti per la decisione del Tribunale di sorveglianza (Cass., Sez. 1, 29/10/2004, n. 46021; Cass., Sez. 1, 21904/2008). È pur vero che il tribunale, nella sua ordinanza di rigetto, ha premesso che provvedeva al giudizio dappoiché ritenuta urgente la materia trattata, in quanto di "valenza cautelare intriseca" e riguardante la sospensione di una ordinanza che aveva rigettato la domanda di detenzione domiciliare, sospensione che, se accolta, avrebbe determinato l'interruzione temporanea della detenzione in carcere ed il ripristino della detenzione domiciliare, ma nel sistema della legge, L. n. 742 del 1969, artt. 2 e 2-bis, la sospensione non è operativa per diretta disposizione legislativa, eppertanto de ture, nelle ipotesi contemplate esplicitamente alla L. n. 742 del 1969, art. 2, commi 1 e 2, mentre in altre ipotesi, commi
3 e 4, l'urgenza per l'inoperatività della sospensione deve essere dichiarata dal giudice del procedimento;
analogamente, nel senso della necessità di un provvedimento giudiziale che motivi la sussistenza di ragioni di urgenza, dispone l'art.
2-bis cit. nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione. Ciò posto nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di urgenza preventivamente stabilite dal legislatore, e cioè quelle contemplate dai commi 1 e 2 della legge in materia, e neppure una delle ipotersi nelle quali l'urgenza può comunque essere dichiarata con esplicito provvedimento del giudice che procede, urgenza peraltro nel caso in esame dichiarata irritualmente nel corpo dell'ordinanza e non già preventivamente alla celebrazione dell'udienza. Cionondimeno nessun provvedimento può essere utilmente invocato a questo giudice di legittimità nel caso in esame, dappoiché impugnato davanti ad esso un provvedimento non ricorribile. Secondo principio già in passato affermato da questa Corte (Cass., Sez. 1, 12.11.1996, n. 5896) infatti, avverso il provvedimento di cui all'art. 666 c.p.p., comma 7 e art. 678 c.p.p., non è previsto alcun mezzo di impugnazione, ne' esso può ritenersi ricorribile sotto il profilo della sua diretta incidenza sulla libertà personale, con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro di esso eventualmente proposto va dichiarato inammissibile e preclusivo, pertanto, di ogni esame ulteriore rispetto alla pregiudiziale processuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010