Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/07/2001, n. 9892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9892 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
A N IA L ITA E N 0066584 6 8 O A 1 I 4 1 IC Z 7 L 4 A B / R B 6 T 2 S 5 . I .R . G N P E . A OME DEL POPOLO ITALIANO I R . D OGGETTO B L R N A . U E Imposta di registro: L A IB D D L T I agevolazioni 'pr ma casa'; R A A SUPREMA DI CASSAZIONE S T E S P . I T decaderiza N B E R N A S 9 89 2 / 01 E E G I ** S T SEZIONE CIVIE V RIBOTARIA A E A M composta dai Magistrati: R.G. N. 20844/99 Dott. IO DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron. 224.95 Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 15.3.2001 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUP CASSAZIONE SENTENZA CAMPI 3 CIVILE sul ricorso iscritto al n. 20844 R.G. 1999, proposto 66584 N. da SI IO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Nicola MOLE' ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria del 5 ottobre 1998, depositata col n. 306/04/98 in 4 8 4 data 11 dicembre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 15 marzo 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Molè per il ricorrente e l'avv. Di Martino per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo IO AS acquistò nel 1983 un appartamento a Terni, fruendo dei benefici per l'acquisto della 'prima casa' ai sensi della legge 168/1982; non avendo destinato l'immobile a propria abitazione, fu raggiunto da avviso di liquidazione del 26 agosto 1993, per il recupero dell'imposta di registro ordinaria, con relativi accessori. La sua impugnativa fu accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Terni, con decisione 71/02/94; ma la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, con sentenza del 5 ottobre 1998, depositata col n. 306/04/98 I'11 dicembre successivo, ha accolto il gravame dell'Ufficio, affermando non assolta la condizione di legge - della destinazione dell'immobile a propria abitazione - alla data dell'avviso di liquidazione, a distanza di dieci anni dall'acquisto. Per la cassazione ricorre, con un motivo, il contribuente, giusta atto notificato il 5 novembre 1999 ed illustrato da memoria. Resiste, con controricorso notificato il 13 novembre 1999, l'Amministrazione finanziaria. Motivi della decisione 2 Nell'unico motivo di ricorso si lamenta 'la troppo succinta motivazione da parte della C.T.R., che non ha approfondito la tematica proposta col ricorso introduttivo, circa la mancata previsione di un termine in ordine alla condizione di adibire l'immobile a propria abitazione, e non ha considerato il relativo avveramento "non appena le circostanze di fatto e di diritto lo hanno consentito". L'Amministrazione oppone l'incensurabilità della valutazione di fatto ad opera del giudice del merito, sorretta da adeguata motivazione. Il ricorso si rivela inammissibile. Deve, in via preliminare, superarsi l'eccezione, formulata per la prima volta con la memoria 'ex' art. 378 c.p.c., di decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo, fissata in tre anni dalla registrazione (art. 74 comma 2 del d.P.R. 674/1972, art. 76 comma 2 del d.P.R. 131/1986): la decadenza in favore del contribuente, infatti, non solo è materia di potere dispositivo, ma dev'essere espressamente opposta col ricorso introduttivo. Nella prospettiva delineata, non assume rilievo, in senso contrario, il richiamo del ricorrente ad un 'orientamento definitivo', espresso in materia da Cass. 1196/2000/S.U.: in via generale, infatti, un indirizzo giurisprudenziale non può incidere su preclusioni processuali ormai verificatesi. Più in particolare, il precedente richiamato si segnala per avere ancorato la decorrenza del termine triennale, fissato per l'azione dell'Amministrazione, al momento in cui il proposito del 3 contribuente, di utilizzare il bene a fini abitativi, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile: con ripercussioni, semmai, contrarie alla tesi ancora sostenuta, nel merito propriamente detto, dal ricorrente. Venendo, appunto, al motivo d'impugnazione, si osserva che esso, sotto il profilo di una eventuale (non esplicitamente ipotizzata) violazione di legge, si rivela generico, per essere limitato alla affermazione di inesistenza di un termine entro il quale adibire l'immobile a propria abitazione, affermazione che, in sé corretta, non consente di individuare una precisa ragione di censura alla sentenza impugnata, nella quale l'inosservanza della condizione per fruire in via definitiva dell'agevolazione risulta affermata, con riguardo al periodo di dieci anni - inutilmente decorso, come non è contestato fra le parti - fra la stipula dell'atto di acquisto e la notifica dell'avviso di liquidazione. In tale prospettiva, non meno generica si rivela la censura (esplicita) d'insufficienza della motivazione. Il ricorrente si limita ad opporre la possibilità di realizzare la condizione inosservata in qualsiasi momento senza indicare, peraltro, un plausibile raccordo con l'asserita decorrenza, dalla registrazione dell'atto, della decadenza " così non attingendo la contrastata 'ratio dell'Amministrazione decidendi', attraverso la specificazione di un possibile errore logico di essa. E', in particolare, frutto di mera assertiva, a sostegno dell'opinione opposta, l'affermazione circa l'adempimento di quella condizione nel 1995, certamente inidonea a contraddire la corretta 4 indagine di merito, che ha fissato il momento rilevante in relazione all'atto impositivo impugnato. Di qui, per ogni verso, l'inammissibilità del ricorso. Le spese sono regolate dal criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive lire 2.150.000, di cui 2.000.000 per onorari, oltre quelle a debito. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001. Il Cons. estensore Il Presidente РадаEnrico Papa - IO Delli Priscoli illows Helli buscoli то ما شده DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Innocento Battista Oggi 20 LUG 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N O 6 I 8 Z 9 1 A / 5 R 4 . T / N 6 S I 2 A G I . B R E . R R . P . A L D L T A A L U D E . B B D E I I A T R S T A N N T I 1 E E S 3 R S 1 I E E A . T N A M 5