Sentenza 16 settembre 2013
Massime • 1
In tema di misura custodiale carceraria applicata a soggetto indiziato di concorso esterno in associazione camorristica e di delitti aggravati ex art. 7 della legge n. 203 del 1991, il giudice della cautela è tenuto a valutare, quali elementi della prova contraria idonea a vincere la presunzione dei "pericula libertatis" sancita dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., le circostanze, oggettivamente emerse, che sarebbero idonee a revocare in dubbio la ripetibilità del contributo causale offerto dall'indagato e, con essa, l'attualità delle esigenze di cautela, quali il tempo trascorso dai fatti e i contegni indicativi della presa di distanza dell'indagato dalla realtà malavitosa locale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2013, n. 42431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42431 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/09/2013
Dott. CAVALLO LD - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO NC - rel. Consigliere - N. 2801
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 23110/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO NS N. IL 17/01/1958;
avverso l'ordinanza n. 8617/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 20/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Galasso Aurelio, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari ed il rigetto nel resto del ricorso;
udito il difensore avv. Contalli Giovanni e UL ZO. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 14 febbraio 2012 veniva applicata la misura cautelare della custodia inframuraria a carico di AL AL, gravemente indiziato, capo B) della rubrica, di concorso esterno nell'associazione per delinquere di stampo camorristico facente capo al ed clan dei casalesi ed in particolare alla fazione capeggiata da ID AE, GU IG, Di IO NC, IA ZO perché, quale dipendente del comune di Castelvoltumo e fratello del sindaco pro tempore, AL ON LD, strumentalizzava insieme ad altri le sue funzioni istituzionali mediante consigli ed assistenza al fine di consentire la realizzazione di un imponente centro residenziale turistico in località Lago Patria, con versamento di Euro 6000,00 in favore del sodalizio criminale per ogni appartamento realizzato, attraverso il rilascio di provvedimenti amministrativi illegittimi in favore di EO EL e dei suoi figli, teste di paglia -costoro - dei reali titolari di quei beni, e cioè GI AE, impossibilitato a superare il vaglio dei certificati antimafia dappoiché condannato per il reato ex art. 416 bis c.p., ed i suoi familiari. Al predetto indagato venivano altresì contestati, entrambi aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, i reati collegati di cui agli artt. 110 e 323 c.p., capo D1) della rubrica, per avere, concorrendo nel rilascio dei provvedimenti illegittimi di cui al capo precedente, procurato ingiusti vantaggi patrimoniali di rilevante entità ai beneficiari dei medesimi, e di cui agli artt.110, 117, 479 e 476 c.p., capo D2) della rubrica, per aver concorso nella consumazione delle false attestazioni necessarie per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui innanzi, false attestazioni specificamente indicate nel capo di imputazione. In data 14.3.2012 il Tribunale del riesame annullava detto provvedimento cautelare e la Corte di Cassazione, adita con ricorso del P.M., con sentenza del 3.7.-6.11.2012 cassava con rinvio la relativa ordinanza. Argomentava il giudice di legittimità che il giudice a quo aveva provveduto ad una valutazione parcellizzata degli esiti indiziari del processo (le dichiarazioni collaborative, l'accertata appartenenza del GI a consorteria malavitosa, l'inserimento dell'indagato nella macchina comunale, la sua capacità di influenzarne, anche attraverso il fratello sindaco, l'attività amministrativa municipale, le intercettazioni telefoniche) da valutarsi invece complessivamente da parte del giudice di rinvio anche nella loro idoneità di riscontro delle circostanze riferite dai pentiti. In tal guisa nuovamente investito, il Tribunale del riesame, con decisione del 20 febbraio 2013 oggetto del presente scrutinio di legittimità, confermava l'ordinanza cautelare del GIP. A sostegno il giudice territoriale valorizzava:
A. le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SS NO, GU IG e AN MA, concordi nell'indicare l'indagato come referente dell'ala bidogniettiana del clan dei casalesi presso il Comune di Castelvolturno, nel riportare i contatti dai medesimi favoriti tra il predetto ed il GI proprio per la realizzazione del complesso residenziale per cui è causa, nel confermare il suo fattivo interessamento per i procedimenti amministrativi di competenza municipale necessari per la realizzazione dell'opera;
B. una serie di intercettazioni telefoniche tra l'indagato ed il GI AE, significative, secondo i giudicanti, dei legami strettissimi e consolidati dell'indagato con un esponente di spicco della criminalità organizzata operante nella zona e degli apporti dati dal medesimo nell'iniziativa edilizia speculativa per cui è causa;
C. quanto, infine, alla legittimità delle opere realizzate, richiama il tribunale il giudicato cautelare formatosi con la definitività delle ordinanze cautelari a carico di GI AE e EO EL, di guisa che sul punto non rilevano le tesi difensive illustrate nel procedimento in atto.
2. Avverso tale ultima ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, assistito dai difensori di fiducia, i quali, nel suo interesse, hanno depositato distinti atti di impugnazione.
2.1 L'avv. ZO UL sviluppa un unico motivo di ricorso con il quale denuncia, per un verso, violazione degli artt. 110 e 416 bis c.p. e, per altro verso, violazione dell'art. 187 c.p.p. e segg.,
in particolare osservando: vi è un presupposto logico e giuridico nella motivazione impugnata non adeguatamente chiarito e cioè la legittimità delle licenze autorizzative della struttura alberghiera per cui è causa, assunta come provata dal giudice del riesame e smentita da altro giudicante, il quale ne ha infatti disposto ed ordinato il dissequestro;
nella realtà dei fatti detta struttura è stata completata ed è, allo stato, funzionate;
il teorema accusatorio, inoltre, non considera affatto che l'indagato, messo comunale, ed il fratello sindaco non hanno per legge alcuna competenza per il rilascio di autorizzazioni edilizie, per le quali unico competente è l'autorità amministrativa tecnica comunale, i cui titolari sono stati giudicati del tutto estranei alla vicenda;
all'indagato viene contestato il concorso esterno nell'associazione malavitosa denominata clan dei casalesi, ma nessun apporto specifico, se non generiche asserzioni di aver favorito ciò che non era in grado di favorire, risulta in concreto individuato;
quale sarebbe stato il contributo dell'indagato nel rilascio delle licenze edilizie contestate non risulta affatto individuato dal tribunale;
immotivata e non argomentata si appalesa inoltre la valutazione di attendibilità dei collaboratori utilizzati nel processo;
per GU IG l'indagato era a diposizione del clan per la cura di pratiche amministrative di interesse del sodalizio criminale;
quali fossero queste pratiche ed a cosa servissero, se per fini leciti ovvero illeciti non è stato chiarito, anche se sarebbe stato agevole accertarlo su semplice iniziativa del P.M.; di qui la palese evidenza della genericità dei presunti riscontri;
se tali pratiche sono quelle relative alle licenze per cui è causa, ne va ribadita la piena legittimità e regolarità, sia perché rimasti fuori dal processo e non incriminarti coloro che sottoscrissero le relative fasi procedimentali, sia perché altra autorità giudiziaria ne ha avallato la legittimità, sia perché, infine, realizzati ed in uso i manufatti in parola;
il collaboratore AN individua l'apporto nell'opera di persuasione dell'indagato verso il fratello sindaco, come è noto del tutto estraneo per legge al rilascio di concessioni edilizie, nello specifico avvenuto del tutto legittimamente;
di qui, anche in questo caso, la genericità dei riscontri valutati dal Tribunale.
2.2 L'avv. Giovanni Cantelli, da parte sua, sviluppa quattro motivi di impugnazione.
2.2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 110 e 416 bis c.p., nonché art. 273 c.p.p., in particolare osservando: il provvedimento impugnato si fonda sulle dichiarazioni di tre pentiti e su riscontri individuati in intercettazioni telefoniche;
dei pentiti manca una adeguata motivazione circa la loro attendibilità e per ognuno di essi la valutazione critica ed indiziante delle chiamate in correità; nessun rilievo risulta dato alle osservazioni difensive, numerose e specifiche;
il pentito SS non indica come abbia l'indagato aiutato il GI ed il EO e con quali atti contra legem abbia favorito i predetti nella realizzazione del loro progetto edilizio ovvero in altre circostanze;
lo stesso SS dimostra che l'indagato nulla sapeva di accordi tra GI ed il clan dei casalesi per la realizzazione del Domitia Village;
l'ordinanza ignora gli esiti delle indagini difensive prodotti dalla difesa a dimostrazione dei motivi, leciti, per cui l'indagato conobbe il SS, motivi del tutto contrastanti con quelli illustrati da questi;
in relazione alle dichiarazioni collaborative del GU, questi non ha mai indicato come e dove conobbe l'indagato, quali favori specifici ebbe concretamente a fare;
nessun appartamento è stato mai intestato all'indagato ed il Sindaco AL, fratello dell'indagato ha sempre svolto attività di contrasto alla criminalità organizzata, circostanze queste, l'una e l'altra, che contrastano con le accuse del collaboratore anzidetto;
in relazione, infine, alle dichiarazioni del AN il Tribunale non ha considerato che questi era in forte dissenso con il fratello dell'indagato, il quale aveva contrastato iniziative edilizie commerciali del pentito;
detto collaboratore riferisce notizie che, afferma, gli ha fornito il GU, il quale però in quel periodo era detenuto;
il AN inoltre ricorda scioglimenti comunali mai verificatisi, favoritismi verso l'imprenditore RA (appalto rifiuti) smentiti dai fatti, riunioni malavitose negate da altre autorità giudiziarie;
le intercettazioni telefoniche (non vi sono telefonate con altri sodali camorristi, ma solo comunicazioni con il GI) non provano nulla di rilevante e su di esse la difesa ha svolto puntuali rilievi altrettanto puntualmente ignorati dal tribunale;
il GI chiede con le telefonate copie documentali per provare la legittimità del progetto;
l'ordinanza parla di notizie riservate passate dall'indagato al GI senza darne alcuna indicazione, anche perché i due parlano di atti amministrativi pubblici ai quali hanno accesso tutti i consociati;
gli atti amministrativi adottati dalla municipalità per la realizzazione del Domitia Village sono legittimi e regolari, come provato attraverso consulenze di docenti universitari (prof. Ing. Polverino, prof. Avv. Laudadio); tale regolarità è stata confermata con ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che ebbe a dissequestrare il villaggio;
la realizzazione del villaggio risulta inoltre assistita dai pareri paesaggistici di legge (indicati); si contestano violazioni relative a VIA e VAS successive al momento dell'iter amministrativo (la legge, D.Lgs. n. 151, è del 2006, la violazione delle distanza stradali non tiene conto del declassamento della relativa arteria da statale in comunale, l'indice volumetrico è stato dimostrato essere pari ad 1/10, più rigoroso del limite regolamentare, pari ad 1/8, tutto evidenziato e dimostrato dalle CTP di cui innanzi); il Tribunale ha del tutto ignorato i rilievi tecnici delle consulenze e nulla ha motivato in relazione alla presunta illegittimità delle licenze rilasciate.
2.2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione delle norme incriminatrici di cui ai capi D1) e D2) della rubrica e difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando: non viene in alcun modo indicato l'apporto concreto che l'indagato avrebbe dato per l'abuso di cui al capo D1) e per le falsità di cui al capo D2); i provvedimenti oggetto dell'abuso e rilasciati in seguito alle consumate falsità si appalesano del tutto legittimi come provato con CC.TT.PP, mai considerate dall'ordinanza impugnata e come affermato in altro procedimento giudiziale conclusosi con il dissequestro dei beni;
anche in relazione alle considerazioni di cui innanzi, essenziali ai fini della configurabilità dei reati cointestati, nulla si legge nell'ordinanza impugnata;
nulla altresì si legge nel provvedimento impugnato in relazione alle esaurienti giustificazioni date dal GI in sede di interrogatorio ex art. 294 c.p.p. in ordine alla sua proprietà di solo 1/6 del terreno edificabile oggetto dell'intervento edilizio per cui è causa, della vendita del terreno al EO per Euro 1.400.000,00 e permuta contestuale di alcuni appartamenti da realizzare e del suo conseguente interesse alla realizzazione dell'opera non già come proprietario effettivo ma come interessato alle permute dette.
2.2.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia ancora la difesa ricorrente violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 e difetto di motivazione sul punto perché ignorato l'insegnamento di legittimità sul punto e, con esso, la essenziale distinzione tra aiuto individuale e solidarietà verso il gruppo e perché immotivato il provvedimento quanto all'elemento psicologico del reato.
2.2.4 Col quarto ed ultimo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 274 c.p.p. e art. 275 c.p.p., comma 3 dappoiché ignorato l'intervento della C. Cost. del 20.3.2013, n. 57 in relazione alla legittimità costituzionale dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e non valutati, ai fini delle esigenze cautelari: l'incensuratezza dell'indagato, il commissariamento attuale del Comune di Castelvolturno, l'intercettazione telefonica a dimostrazione che l'indagato non votò a favore del fratello nelle elezioni comunali del 2006 per evitare al congiunto contatti con la criminalità organizzata;
la scarcerazione di quasi tutti gli indagati all'esito dell'interrogatorio di garanzia del GIP.
3. Il ricorso è fondato limitatamente alla motivazione relativa alla ricorrenza o meno di esigenze cautelari attuali, pur in costanza del reato associativo e dell'aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 contestati e della disciplina di rigore per essi prevista all'art.275 c.p.p., comma 3. 3.1 Ed invero va preliminarmente rammentato, quanto al merito del provvedimento in esame, che, ai fini dell'emissione di una misura cautelare personale, per "gravi indizi di colpevolezza" ex art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato;
tra le tante: Cass., Sez. 6, 06/07/2004, n. 35671). Nel caso all'esame del Collegio, inoltre, deve essere doverosamente richiamato il pronunciato della quinta sezione di questa Corte la quale, delibando e successivamente cassando con rinvio l'ordinanza del tribunale per il riesame che ebbe a sua volta ad annullare l'ordinanza restrittiva a carico dello AL, ha ritenuto immotivata la valutazione parcellizzata degli indizi comunque acquisiti a carico dell'indagato ed invitato nel contempo il giudice di rinvio a considerarne la idoneità a riscontrare le dichiarazioni collaborative raccolte nel processo, nel preciso contesto di una accusa di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Orbene, ciò posto ritiene la Corte che legittimamente siano state considerate gravemente indizianti, attesa la fase processuale in atto, le dichiarazioni accusatorie dei tre collaboratori di giustizia SS, GU e AN, convergenti nel riconoscere all'indagato il ruolo contestatogli in atti di referente presso il Comune di Castelvolturno dell'ala bidognettiana del clan dei casalesi, dichiarazioni di apprezzabile peso probatorio sia per detta convergenza, sia per il riconosciuto ruolo apicale coperto dal collaboratore GU sul territorio di Castelvolturno nel periodo in cui si è dipanata la vicenda di causa. Nella riferita qualità è d'uopo collegare al predetto collaboratore, per innegabile regola di esperienza, l'approfondita conoscenza in quei luoghi di fatti e persone di interesse camorristico. Secondo indicazioni del giudice di legittimità hanno poi i giudici territoriali valorizzato, come riscontro delle dichiarazioni collaborative a carico dell'indagato, il ruolo di questi nella macchina municipale, il rapporto di familiarità con il Sindaco dell'epoca, l'intraneità del GI nell'organizzazione camorristica di riferimento, i ripetuti rapporti, incontri, conversari provati tra l'indagato ed il GI, tutti finalizzati al buon esito della iniziativa speculativa di natura edilizia consumatasi con la realizzazione del Domitia Village. Molto insistono i difensori, replicando al quadro accusatorio, sul dato formale della legittimità di siffatto insediamento edilizio e sulla mancata indicazione di specifiche condotte di rilevanza penale riferibili all'indagato e collegabili a provvedimenti amministrativi comunque non di competenza del Sindaco ma del personale tecnico municipale.
Al riguardo osserva il Collegio che negare il potere di influenza del Sindaco sull'apparato amministrativo comunale è argomento difensivo giustamente considerato "debole" dall'istanza di merito, mentre il ben più incisivo tema dato dalla legittimità di quanto realizzato, nella presente fase cautelare sconta un duplice limite. Per un verso la legittimità dell'opera non esclude la tesi accusatoria di un interesse camorristico, di certa rilevanza penale, nella sua realizzazione per rafforzare economicamente la struttura organizzativa del gruppo, interesse perseguito anche attraverso la simulazione proprietaria tra il ZI, personaggio di riconosciuto peso associativo ed i proprietari formali mentre, per altro verso, sono emersi nella discussione della causa alcuni profili di accertata illegittimità nella esecuzione delle opere, sanate per questo attraverso abbattimenti. Di qui la certezza che in concreto parti legittime dell'eseguito si unirono a parti illegittime. Tanto premesso, il giudizio di merito consentirà un maggior chiarimento di siffatti importantissimi profili della vicenda in esame e delle implicazioni in esse dei personaggi coinvolti nel processo, se del caso anche nella prospettiva generosamente auspicata dalla difesa. La misura cautelare, in conclusione, appare legittimamente adottata in riferimento al reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., in relazione al quale irrilevante si appalesa la questione circa la sussistenza o meno dei restanti reati contestati all'indagato perché considerati collegati a quello più grave.
3.2 Fondate appaiono, viceversa, le censure difensive in relazione alla ricorrenza o meno, nella fattispecie, delle esigenze cautelari, la cui valutazione non può certo prescindere dal preciso dato normativo di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3. Come è noto detta norma stabilisce che, sussistendo gravi indizi di colpevolezza in ordine, tra gli altri, al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero a reati aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, contestati all'imputato nelle forme del concorso esterno, è
applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Orbene, nel caso in esame integrano circostanze oggettivamente acquisite che i fatti di causa risalgono a sette, otto anni or sono e che è del tutto mutato il quadro malavitoso locale nel quale la pubblica accusa pone la figura dell'indagato. I rappresentanti camorristi dell'epoca infatti sono ormai, nelle figure apicali di interesse per il territorio, collaboratori di giustizia, il Comune di Castelvolturno è commissariato e comunque non più governato dal fratello dell'indagato, questi, ed è il dato di maggior interesse ai fini della decisione sul punto in esame, ha dato credibile dimostrazione di una seria presa di distanza dalle consorterie malavitose operanti in loco, come dimostrato dalle intercettazioni difensivamente evocate in ordine alla sua ferma decisione di allontanarsi da ogni personaggio sospetto e dalla volontà espressa di non votare il fratello in occasione delle elezioni municipali al fine di evitargli, quale Sindaco, di dover avere a che fare con la delinquenza organizzata del posto. Risulta altresì accertato che in occasione di quelle elezioni il clan ed dei casalesi dette il suo appoggio elettorale all'avversario politico del fratello dell'indagato. Di tutte le riferite circostanze, di indubbia significatività, il giudice territoriale non ha tenuto conto, essendosi lo stesso limitato a richiamare la presunzione di legge collegata alle contestazioni a carico dello AL ed a sviluppare succintamente la tesi della insussistenza di elementi idonei a sovvertirla atteso il suo carattere iuris tantum. Sul punto pertanto l'ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al fine di consentire al giudice territoriale una più approfondita delibazione del tema in discussione con preciso riferimento all'attualità delle ritenute esigenze, alla luce del tempo da allora trascorso, delle dimostrazioni emerse in atti di una certa presa di distanza dell'indagato dalla realtà malavitosa locale e tenuto conto, altresì, che risulta esclusa dalla ipotesi accusatoria l'intraneità dello AL alla camorra casalese, riguardando la contestazione il solo suo concorso esterno.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2013