Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3735 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
IN NOM0 37 3 5 / 03 REPUBBLICA ITALIANA H LA CORTE SUT EM DICASSAZIONE Oggetto INSTALAZIONE DI CREDITO SEZIONE PRIMA CIVILE INTIQUIDAZIONT. COATIA AMMINISTRATIVA Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 21654/00 Do . Rosario DE MUSIE Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Cron. 95 25 Consigliere Dott. Alde CECCHERINT Rep.1058 Dott. Fabrizic FORTE Consigliere Ud. 13/11/2002 NAPPI - Fel Corsigliere Dott. Aniello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI FUBBLICI SPA, in persona dell'Amministratore Delegato pro domiciliata in ROMA PIAZZA tempore, elettivamente BORGHESI 3, presso l'avvocato VAJENTINO CALANDRELLI, che rappresenta e di lende unitamente all'avvocato VINCENZO TROIANI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
UNICA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA in persona del Commissario Giudiziale AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliat.a ir: ROMA VIA 2002 pro tempore, 2066 POLONTA 7, 'avvocato CLACDIC PETROCC1, pressɔ che la 1 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEFFE ALEMANT, giusta procura speciale pe r Notaio Fa sta Piazza di Milano, rep. n. 319328 del 23.11.00; controricorrente avverso la sentenza n. 101 /00 della Corle d'Appello di MILANO, depositata il 18/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2002 dal Consigliere Dott. Anielic NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CALANDRELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito per l resistente, 1'Avvocato PETRUCCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
H udito i P.Y. ir. persona de! Sostituto Procuratore Generale Cott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 19 maggio 1993 1' INA, Ge- stione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime de la strada, chiese di essere ammessa passivo della liquidazione coasta amministrativa della a.p. . Onica assicurazioni per i mporto degli indennizzi pagati in conseguenza di sinistri verificatisi dopo la pubblica zione del decreto di liquidazione della società assicu- ratrice. Ma la domanda, Ti assunta daj la SA (Concessionaria servizi pubblici assicurativi) s.p.a., succeduta all'INA, fu respinta sia nel primo sia Ле: secondo grado del giudizio di merito. Ritennero in particolare i giudici d'appello che la SA adempic un'obbligazione propria, quando corri- sponde cli indennizzi dovuti per sinistri verificatisi dopo il decreto di liquidazione coatta amministrativa;
e perciò in questi casi non ha diritto di rivaisa nei confronti della società assicuratrice posta in liquida- zione. Solo quando corrisponde gli indennizzi per i si- nistri verificatisi prima del decreto di liquidazione coatta amministrativa la SA adempie un'obbligazione della società in liquidazione, nei cui confronti può poi agire per la rivalsa. Infatti, secondo quanto pre- vede l'art. 3 del d.l. n. 576 del 1978, dopo il decreto di liquidazione i rischi derivanti dai contratti stipu- lati dalla società insolvente vengono assunti in pro- prio dall'impresa cessionaria del suo portafoglio. E, quindi, la OR, che è tenuta ה rivalere l'impresa cessionaria nei limiti dei massimali da assicurare ob- bligatoriamente рег legge, [10:1 adempie Così un' obbligazione dell'impresa insolvente, In a contribui aco all'adempimento di un'obbligazione della stessa im- presa cessionariz, intervenendo per legge a ridurre gli oneri che le deriverebbero dalla cessione. Contro la sentenza d'appello ricorre ora per casse- zione la SA, che ta proposto due motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resi- ste con contrcricorso la 2.p.a. Unica assicurazioni in Liquidazione coalta. Motivi della decisione Con due motivi d'impugnazione la ricorrente dedu- ce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.
1. n. 576 del 1978, convertito in legge n. 738 del 1970, de- gli art. 19 e 29 Lagge n. 990 de 1969, degli art. B e 12, nonché vizio di motivazione della sentenza impugna- ta. Sostienе che il sistema delineato dalle leggi sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A. non ha a Lerato il principio di responsabilità dell'impresa as- sicuratrice posta in liquidazione coatle amministrati- var ha solo realizzato ma 'obbiettivo di evitare cho 'insolvenza dc l'impresa possa lasciare privi di CO- pertura assicurativa i sinistri considerati. * questo in particolare compito del Fondo di garanzia per le vittime della strada, che in definitive si accolla il costo dell'assicurazione solo quando [O розва farvi fronte 'impresa contrattualmente obbligata. Sicché noi confronti del 'impresa insolvente hanno diritto di ri- E norma 29 cella leggedell'art.. n. 990 de_ vals , A 1969, sia l'impresa cessionaria, per le somme erogate in relazione alla quota degli indennizzi eccederte i limiti legali di polizza, sia il Fondo di garanzia, per le soane rimborsate all'impresa cessionaria. Infatti Ja cessione del portafoglio non libera l'impresa insolven- te dalle obbligazioni derivanti dal già intervenuto in- casso dei premi versatile in precedenza dagli assicura- ti. Il diritto di rivalsa deve, comunque, considerarsi riconosciuto arche dall'art. 1203 Comma 3 C.C. e dall'art. 2041 C. C., in quanto il Fondo di garanzia adempie per necessità l'obbligazione di Un soggetto che, in mancanza della rivalsa, conseguirebbe un ingiu stificato arricchimento. ricorso è fondato, perché, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di danni derivan- ti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natan- Li, l'impresa cessionaria del portafoglio de l'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta ammini- strativa a norma del D.L. r. 576 del 1978, convertito zela legge n. 738 del 1978, la quale abbia pagato in aennizzi, in quanto soggetta all'oobligo di anticipa- zione nei limiti del massimale di polizza in relazione anche a sinistri verificatisi dopo la pubblicazione dei decre Lo di liquidazione e riguardanti polizze per 5 quali l'impresa assicuratrice, poi divenuta insolvente, abbia già riscosso i premi, non avendo percepito i re- lativi premi, ha diritto di rivalsa verso il Fordo di garanzia delle vittime della strada per le somme stabi- lite per legge, al rimenti resterebbe depauperata senza causa (con consequente indebito arricchimento dell'im- presa in liquidazione . Quest'ultimo, poi, provvedendo a tenere indenne 'impresa cessionaria di quanto corri- sposto agli aventi diritto ei sens: dell'art. 3 D.L. n. 576 del 1978, a sua volta assume un debito non proprio ed hay quindi, diritto di rivalsa verso la liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione al passivo della stessa ex art.29 legge n.990 del 1969 c, più in generale, ex art. 1203, n. 3, c.c." (Cass., sez. 701, ん agosto 2001, n. 10489, IT.. 5486641. In realtà, secondo quanto prevede l'art.
8.3 del D.P.F. 13 febbraio 1959, n. 449 (Testo unico delle leg- gi sull'esercizio delle assicurazioni private), quando un'impresa assicuratrice viene sottoposta a liquidazio- ne ccatta amministrativa, "salvo disdetta da parte de- gli assicurati, i contratt di assicurazione in Corso continuano a coprire rischi fino а sessanta giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione nella gazzetta ufficiale". Sicché lo scioglimenic del con- tratto di assicurazione, previsto dall'art. 1902 C.C. 6 quale effetto del decreto di liquidazione coatta, viene ribadito dal testo unico, sebbene con un differimento di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimen- Li). Sulla base di questa disciplina di carattere gene- rale fu redatta la particolare disciplina originaria- mente dettata dall'art. 20 della legge n. 990 del 1969, per l'assicurazione obbligatoria della R.C.A. Si stabi- li, infatti, che, nel caso di insolvenza dell'impresa assicuratrice, al risarcimento dei danni assicurati do- vesse provvedere :1 Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito, ב ncrma dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, presso l'istituto nazionale del- le assicurazioni. In particolare alla liquidazione dei danni assicurati il Fondo provvedeva tramite un'imprega assicuratrice appositamente designata, che veniva poi "ourrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dei- l'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in quidazione coatta con gli stessi privilegi stabi- liti da 11a legge а favorc dei medesimi", secordo l'espressa previsione dell'art. 29 comma 2 della stessa legge. Successivamente tuttavia l'art. 8 del decreto lagge dicembre 1976. П 857, ha introdotto una deroga 23 a art. 93 del T.U. non 449 del 1959, con la previsic- 7 Te che, "in caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicura - zione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli е dci ratanti, i con- tratti di assicurazione in corso alla data di pubblica- zione del decreto di liquidazione e stipula i in adem- pimento dell'obbligo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, continuano, nei limiti delle somme minime por cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i ri- schi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio". Sicché attualmente 11 liquidazione coatta amministrativa nor comporta più l'automatico scioglimento dei contratti di assicurazione obbligatoria della R.C.A., anche sc per mane una durata non superiore a sessanta giorni, secon- do la previsione dell'art. 63 T.U. n. 449 del 1959, per i massimali assicurativi superiori a quelli minimi di legge. Pe questa ragione il decrcto legge 26 settembre 1978, n. 576, ha stabilito che "con il decreto che pro- muove la liquidazione coat.l.a amministrativa di L 'im presa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati dalla circo lazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafog o dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato previamente il tratta, infatti, ai farconsenso" (art. 1). S. fronte ai rischi previsti da un contratto che conserva la sua efficacia anche dopo il decreto di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione che lo aveva sti- pu ato. Sicché si é precisato che i contratti compresi nel portafoglio trasfer to "continuano СОП l'impresa ces- sioraria la quale assume a proprio carico i relativi rischi decorrere dalle ore 24 del giorno di pubblica- ziore del decreto con il quale è stata promossa a li- quidazione coa ta dell'impresa . Ma si è pure ribadito che "per gli indennizzi pagati in dipendenza di con- tratti stipulati in adempimento dell'obbligo di cui al la Legge 74 dicembre 1969, CL. 990, 'impresa cessiona- ria ha dirizzo di rivalsa nei confronti dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ne Jimiti delle sommo che, qualora non si fosse fant.c luo- go al trasferimento di portafoglio, avrebbero fatto ca- rico al predetto fondo ai sensi dell'art. 3, primo e se- condo Comta, del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, no la legge 26 Feb- braio 1977, n. 39" (art. 3). Si tratta ora di stabilire se La nuova disciplina degli effetti dell'insolvenza dell'impresa assicuratri- ce 9 1 contra lo di assicurazione abbia comportato un superamento del principio fissato dall'art. 29 comma 2 de la legge 1. 990 de l 1969, che, per il tramite dell'impresa designate, riconosceva ai Fondo di garan- zic il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa insolvente. Secondo la sentenza impugnata e la resistente Unica assicurazioni 5.0.a. in L.C.A., irfatti, cuest.a Пuova disciplina comporta i1 trasferimento all'impresa ces- sionaria di cutti gli obblighi contrattuali de l'impresa insolvente;
e di conseguenza comporta an- che che Fondo di qaranzia assuma in proprio, non i 11 sostituzione de l'impresa insolvente, l'obbligo di rivalere l'impresa cessionaria. Seanonché questa interpretazione non è condivisibi- le, cerché è ragionevole riteners che la nucva disci- olina abbia inciso solo 5 1 termini egali di durata da contratto di assicurazione, nor Sulla titolarità degli obblighi contrattuali: con la conseguenza di una perdurante applicabiliza del diritto di rivalsa previ - sto dall'art. 29 della legge n. 990 del 1969, sia in favore dell'impresa cessionaria (Cass., sez. I, 28 giu go 1994, n. 6209, m. 487243 sia in favore del Fondo 10 di garanzia. Stabilisce, infatti, l'art. 2 de d.l. n. 576 del 1978 che per i contratti compresi nel portafoglio tra- sterito all'impresa cessionaria il diritto di disdetta per evitare la tacita proroga del contratto non può es- sore esercitato per due anni a decorrere dalla data del decreto" di L.C.A.; e l'art. 5 aggiunge che l'impresa cessionaria ka l'obbligo di riassumere j. lavoratori dell'impresa insolvente. Sicché la legge ha evidente- mente lo scopo di garantire la continuità sia della co- pertara assicurativa dei rischi da R.C.A. sia dei rap- porti di lavoro dipendente con l'impresa insolvente. E' vero che, secondo quanto prevede l'art. 3 deilo stesso d.
1. n, 576 del 1978, 'impresa cessionaria ag- SUME a proprio carico i rischi dei contratti in corso, già a decorrere dalle ore 24 del giorno di pubblicazio- ne del decreto con il quale è stata promossa la liqui dazione ccatta dell'impresa. Ma è anche vero che sono qui in discussione pur sempre contratti il cui premio è stato incassato dall'impresa insolver.te; сопе vero fino alle scadenze coperte aoi premi pagati, i cho, Canni assicurati da tali contrattl vanno risarciti a norma dell'art. 19, primo comma, lettera c) della legge del 1969, secondo 1' espressa precisazione I] 990 dell'art. 8 d.]. 857 del 1976. П. E l'art. 19 colla logge n. 990 del 1969 prevede appunto che il Fondo di garanzia intervenga in sostituzione dall'impresa insol- vente, non come obbligato principale;
né distingue tra canni derivanti de sinistri verificatisi prima o dopo il decreto di 1.C.A. Xon possibile allora neppure riteners, come pr0- pongono i giudici del merito, che solo per i sinistri verificatisi prima del decreto di L.C.A. sia amm ibi le la rivaisa de l Fordo garanzia nei confronti dell'impresa insolvente. Infatti l'art. 4 del decreto n. 576 del 1978, pur prevedendo che l'impresa cessiona- ria, come già l'impresa designaza, operi per conto del Fondo di garanzia aile liquidazione dei sinistri avve- nuti prima del decreto di J.C.A., Пon stabilisce espressamente che il Fondo ha diritto di rivalsa ne' contronti dell'impresa insolvente. E, quindi, è ragio- nevole concludere che una tale rivalsa derivi dall'art. 29 della legge n. 990 del 1969, di cui, peraltro, non è ragionevole escludere l'applicazione anche ai sinisiri auccessivi a). decreto. di L.C.A., posto che l'art. 19 del 1969, richiamato lettera ان dalla Legge I). 930 espressamente dall'art. 8 del d.l. 1 + 857 del 1976, non distingue tra sinistri precedenti o successivi alla li- quidazione coatta. Ia sentenza impugnata va, pertanto, cassota con 12 rinvio ad altra sezione della corte d'a ppello di Mila- no, che si uniformerà al principio di diritto già enun- ciato dalla citata Cass., sez. III, 1 agosto 2001, n. 10489, m. 548664.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra . sezione della Corte d'appello di Milano. Roma 13 Moj Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi Rosario De Musis An Polly uns CORTE Prima Gea Civie Depositatean Cancelleria IL CAND Luisa Passinenį 13 MHR. 2003 ji IL CANCELLIERE Mire CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 29-5-2003 serie 4 al n. 20447 versate € 170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U, n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Riccie 13