Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9522 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL9522 /0 1 REPUBBLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R. G. N. 10144/00 22005 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. Rep. 3264 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 21/02/01 SPIRITO Rel. Consigliere Dott. Angelo C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BOSCOLO ROSA, UFFICIO COPIE Z CASSIODORO 19, Richieste copia studio presso l'avvocato ARTURO ALFIERI, che dal Sig. JL SQLE 24 ORE 3000 rappresenta e difende unitamente all'avvocato la per diritti (1-3 LUG. 2001 DANIELA PARINI, giusta delega a margine del ricorso;
IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
RAIMONDINA, CHABOD GIUSEPPE BLANC MARCELLO, CHABOD EVARISTO;
OF022148 - intimati avversO l'ordinanza del Tribunale di AOSTA, emessa il 2001 19/04/00; 481 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- CORTE SUPFEMA DI CASSAZIONE consiglio il 21/02/2001 dal Consigliere Dott. Angelo UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig. Alfieri- ALGERI SPIRITO;
per diritti L. 4000+h lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore II 12 RTI 2001 Generale Dott. Guglielmo PASSACANTANDO con le quali si IL CANCELLIERE codesta Corte Suprema voglia annullare ilchiede che provvedimento di sospensione del giudizio civile emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale di Aosta, emessa in data 19.4.2000, con ogni conseguente ANCELLERIA statuizione di legge. BB911913 AX497181 00502679 -2- R.G. 10144/2000 Svolgimento del processo Nel febbraio del 1996 la sig. OS convenne in giudizio CE BL, nonché RA e PP BO, nella loro qualità d'eredi di GO BL, per far ac- certare che quest'ultimo le aveva venduto un immobile in Villeneuve. I convenuti, costituitisi, eccepirono che la scrittura di vendita doveva essere annul- lata per incapacità di intendere e volere del menzionato GO BL. Nel settembre del 1998 i sigg. BL e BO citarono in giudizio alcuni soggetti, tra i quali la stessa OS, per far annullare per incapacità d'intendere e volere vari atti di disposizione posti in essere da GO BL, nei quali era compreso anche il contratto di vendita oggetto della causa promossa dalla OS nel 1996. All'udienza per le conclusioni il BL e gli BO produssero una perizia, esple- tata dopo la morte di GO BL in un procedimento penale a carico della OS per circonvenzione d'incapace. Con provvedimento del 19 aprile 2000, il giudice unico del Tribunale d'Aosta di- spose la sospensione del primo dei menzionati procedimenti civili (quello promosso nel 1996 dalla OS), ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ritenendo sussistere, per un ver- so, la pregiudiziale penale relativa al procedimento per circonvenzione d'incapace e, per altro verso, la pregiudiziale costituita dall'altro procedimento civile promosso nei confronti della OS. Quest'ultima propone ora ricorso per la cassazione del menzionato provvedimento di sospensione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 295 c.p.c. Gli intimati BL e BO non si sono difesi. Cons.Shirtoest. 1 R.G. 10144/2000 Motivi della decisione Il ricorso è fondato e va accolto. E' ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui l'art. 295 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, laddove prevede la sospensione del processo civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due ema- nande statuizioni e, quindi, in coerenza con l'obbiettivo di evitare un conflitto fra giudicati, non ad un mero collegamento fra le dette statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza od analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento in forza del quale l'altro giudizio (civile, pe- nale od amministrativo), oltre ad essere pendente in concreto ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto od in parte l'esito della causa da sospendere. Siffatta nozione di dipendenza trova conferma, sia nella soppressione nel nuovo te- sto dell'art. 295 c.p.c. del riferimento all'art. 3 dell'abrogato c.p.p. (il quale prevedeva la sospensione per effetto della sola influenza dell'indagine sui fatti affidata al giudi- ce penale), sia nella previsione dell'art. 211 delle disposizioni di attuazione dell'at- tuale cod. proc. pen., il quale, al di fuori del caso regolato dall'art. 75 dello stesso co- dice (giudizio civile promosso per le restituzioni od il risarcimento del danno dipen- denti da reato), contempla la sospensione della causa civile soltanto qualora la futura sentenza penale possa assumere nella causa medesima autorità di giudicato, cioè se, Cons. Spirito est. 2 R.G. 10144/2000 ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen. il diritto contesto in sede civile dipenda dall'ac- certamento inerente al reato (tra le varie, cfr. Cass. 26 maggio 1999, n. 5083). Orbene, come s'è visto in precedenza, nella specie il giudice ha sospeso il giudizio proposto dalla OS nei confronti del BL e dei BO sul doppio presupposto dell'esistenza di pregiudiziale penale e civile. Quanto alla prima, rifacendosi al prin- cipio precedentemente enunciato, è agevole rilevare che nessuna delle menzionate ragioni di sospensione sussistono, a fronte di un procedimento penale che (come lo stesso giudice ammette nella propria ordinanza) si trova nella mera fase delle indagi- ni preliminari;
sicché, allo stato gli accertamenti relativi al caso possono essere auto- nomamente svolti dal giudice civile. Quanto alla pregiudiziale civile, essa è da ritenersi insussistente, posto che se per un verso è vero (come afferma il giudice) che la domanda proposta dalla OS ha come presupposto la validità dell'atto di vendita del quale si chiede il riconoscimento giudiziario, per altro verso è altrettanto vero che di tale validità non si discute solo nella causa intentata successivamente dai BL/BO, bensì (a seguito della speci- fica eccezione formulata dalla controparte) anche in quella precedentemente proposta dalla OS. Ciò configura un'ipotesi di litispendenza in relazione alla nullità dello specifico atto di cui si discute, riguardo alla quale sarà il giudice successivamente adito a prendere gli opportuni provvedimenti.
Per questi motivi
La Corte cassa il provvedimento impugnato e condanna gli intimati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 1,9309,00di cui lire un milione per onorari difensivi. Cons. Spirito est. 3 R.G. 10144/2000 Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001. Il Presidente に Bulder a L'Estenso Muzi CORTE SUPRE CESSIONE ACTILERIE Aranchi 13 2801LIE F hoooo 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in a UTI. 2001 4 Seria 43546 290.000 Versato C AM DUECE gente p. (D.ssa Maria Grazia P Responsabile Serv iziari (Dr. M. PACECHN) Cons. Spirito est. 4.