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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 6501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6501 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OT GI nato a [...] il [...] OT IG nato a [...] il [...] TR AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR EN ME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IG Giordano, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposizione relativa alla confisca per CA GI e CA IG;
per l’inammissibilità per il ricorso proposto in difesa di NO GI. Udito l’avv. Enzo Domenico Spina, difensore di fiducia di NO GI, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;
udito l’avv. Belloni Attilio, difensore di fiducia degli imputati UO GI e CA IG, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6501 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 22/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 2 ottobre 2024, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento della concorde richiesta delle parti ha rideterminato la pena inflitta a CA GI, CA IG e NO GI per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. (capo 1) e ha dichiarato non doversi procedere con riguardo ai reati di cui all’art. 473 cod. pen. perché estinti per intervenuta prescrizione. Ha inoltre confermato nel resto la pronuncia di primo grado. 2. Avverso tale sentenza CA GI, CA IG hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, i quali articolano le medesime censure, di seguito riassunte nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 474- bis cod. pen. e 578-bis cod. proc. pen. I ricorrenti premettono che, con la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 416 e 473 cod. pen. emessa in primo grado, era stata disposta la confisca di tutti i beni sottoposti a sequestro per equivalente. La Corte territoriale, dopo aver dichiarato prescritti i reati di cui all’art. 473 cod. pen., aveva confermato detta confisca. In tal modo avrebbe violato le disposizioni richiamate atteso che, la previsione dell’art. 578-bis cod. pen., introdotta dalla legge n. 21 del 2018, la quale consente di mantenere la confisca per equivalente anche nel caso in cui il reato sia prescritto, ha natura sostanziale e non può essere applicata a fatti che, come nel caso di specie, sono stati commessi prima della sua entrata in vigore. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in quanto la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso l’accertamento della responsabilità degli imputati in ordine ai reati di cui all’art. 473 cod. pen., al quale è subordinata la possibilità di disporre la confisca allorché tali reati siano dichiarati prescritti. 3. Il ricorso proposto da NO GI prospetta un’unica censura con la quale deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo la sentenza motivato sulla assenza di cause che avrebbero potuto condurre al proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione relativa alla confisca. Ha chiesto, inoltre, dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da NO GI. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da CA GI e CA IG è fondato. 2. Si osserva, preliminarmente, che in primo grado gli imputati sono stati ritenuti responsabili, oltre che del reato di cui all’art. 416 cod. pen., anche dei reati fine di cui all’art. 473 cod. pen. ed è stata disposta nei loro confronti la confisca dei beni sequestrati per equivalente. La Corte d’appello ha dichiarato i reati di cui all’art. 473 cod. pen. estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni concernenti la confisca. I ricorrenti, ritenendo inapplicabile nella specie la previsione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., hanno denunciato l’omessa revoca di detta confisca. 3. La suddetta disposizione, introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, stabilisce che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dall’art. 240-bis, comma 1, cod. pen. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Le Sezioni unite di questa Corte, intervenendo a dirimere un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’ambito di operatività temporale della citata disposizione, hanno stabilito che essa ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 – 01). Successivamente, Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tinè, Rv. 284529 – 01 ha affermato che in tema di confisca “per equivalente”, trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha, altresì, precisato che la natura “per equivalente” della confisca deve essere accertata rigorosamente, posto che la confisca “diretta” è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, laddove vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria. Nel caso in esame, la Corte territoriale, pur a fronte della dichiarazione di prescrizione dei delitti di cui all’art. 473 cod. pen., commessi anteriormente 4 all’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. pen., ha confermato la confisca per equivalente disposta dal giudice di primo grado, senza confrontarsi con i principi sopra richiamati, ed in particolare senza accertare compiutamente la natura della confisca e quindi valutare le conseguenze connesse alla disciplina applicabile in relazione alla intervenuta declaratoria di prescrizione. 4. Il ricorso proposto da NO GI è inammissibile. Secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del cd. “patteggiamento in appello” ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, Rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522). Pertanto, con il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., possono essere dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170). Nella specie l’unico vizio denunciato dal ricorrente attiene alla mancata motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità, sicché esso, non rientrando tra quelli per cui è consentito il ricorso per cassazione, deve essere dichiarato inammissibile. Ne consegue che NO deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). 5 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA GI e CA IG limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di NO GI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso il 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR EN ME OS LO
udita la relazione svolta dal Consigliere AR EN ME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IG Giordano, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposizione relativa alla confisca per CA GI e CA IG;
per l’inammissibilità per il ricorso proposto in difesa di NO GI. Udito l’avv. Enzo Domenico Spina, difensore di fiducia di NO GI, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;
udito l’avv. Belloni Attilio, difensore di fiducia degli imputati UO GI e CA IG, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6501 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 22/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 2 ottobre 2024, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento della concorde richiesta delle parti ha rideterminato la pena inflitta a CA GI, CA IG e NO GI per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. (capo 1) e ha dichiarato non doversi procedere con riguardo ai reati di cui all’art. 473 cod. pen. perché estinti per intervenuta prescrizione. Ha inoltre confermato nel resto la pronuncia di primo grado. 2. Avverso tale sentenza CA GI, CA IG hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, i quali articolano le medesime censure, di seguito riassunte nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 474- bis cod. pen. e 578-bis cod. proc. pen. I ricorrenti premettono che, con la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 416 e 473 cod. pen. emessa in primo grado, era stata disposta la confisca di tutti i beni sottoposti a sequestro per equivalente. La Corte territoriale, dopo aver dichiarato prescritti i reati di cui all’art. 473 cod. pen., aveva confermato detta confisca. In tal modo avrebbe violato le disposizioni richiamate atteso che, la previsione dell’art. 578-bis cod. pen., introdotta dalla legge n. 21 del 2018, la quale consente di mantenere la confisca per equivalente anche nel caso in cui il reato sia prescritto, ha natura sostanziale e non può essere applicata a fatti che, come nel caso di specie, sono stati commessi prima della sua entrata in vigore. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in quanto la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso l’accertamento della responsabilità degli imputati in ordine ai reati di cui all’art. 473 cod. pen., al quale è subordinata la possibilità di disporre la confisca allorché tali reati siano dichiarati prescritti. 3. Il ricorso proposto da NO GI prospetta un’unica censura con la quale deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo la sentenza motivato sulla assenza di cause che avrebbero potuto condurre al proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione relativa alla confisca. Ha chiesto, inoltre, dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da NO GI. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da CA GI e CA IG è fondato. 2. Si osserva, preliminarmente, che in primo grado gli imputati sono stati ritenuti responsabili, oltre che del reato di cui all’art. 416 cod. pen., anche dei reati fine di cui all’art. 473 cod. pen. ed è stata disposta nei loro confronti la confisca dei beni sequestrati per equivalente. La Corte d’appello ha dichiarato i reati di cui all’art. 473 cod. pen. estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni concernenti la confisca. I ricorrenti, ritenendo inapplicabile nella specie la previsione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., hanno denunciato l’omessa revoca di detta confisca. 3. La suddetta disposizione, introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, stabilisce che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dall’art. 240-bis, comma 1, cod. pen. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Le Sezioni unite di questa Corte, intervenendo a dirimere un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’ambito di operatività temporale della citata disposizione, hanno stabilito che essa ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 – 01). Successivamente, Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tinè, Rv. 284529 – 01 ha affermato che in tema di confisca “per equivalente”, trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha, altresì, precisato che la natura “per equivalente” della confisca deve essere accertata rigorosamente, posto che la confisca “diretta” è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, laddove vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria. Nel caso in esame, la Corte territoriale, pur a fronte della dichiarazione di prescrizione dei delitti di cui all’art. 473 cod. pen., commessi anteriormente 4 all’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. pen., ha confermato la confisca per equivalente disposta dal giudice di primo grado, senza confrontarsi con i principi sopra richiamati, ed in particolare senza accertare compiutamente la natura della confisca e quindi valutare le conseguenze connesse alla disciplina applicabile in relazione alla intervenuta declaratoria di prescrizione. 4. Il ricorso proposto da NO GI è inammissibile. Secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del cd. “patteggiamento in appello” ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, Rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522). Pertanto, con il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., possono essere dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170). Nella specie l’unico vizio denunciato dal ricorrente attiene alla mancata motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità, sicché esso, non rientrando tra quelli per cui è consentito il ricorso per cassazione, deve essere dichiarato inammissibile. Ne consegue che NO deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). 5 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA GI e CA IG limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di NO GI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso il 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR EN ME OS LO