Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2001, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
E § N ITALIANA 6 O 8 I 9 N ее 63610 Z 1 BLICA W/ A R / T 6 - 2 S A I B . I G . R R E L P A L D T D A U IN NOM024 2 6 /0 1 . L A B E B I D D A R T I T E S T 1 N 3 E N IA S E 1 CORTE SUM E CASSAZIONE S I R . Oggetto E A E N T 啡IVA ATTIV A M SEZIONE TRIBUTARIA INTERMEDIAZIO- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NE R.G.N. 5703/99 Dott. Michele CANTILLO -- Presidente Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere 4PP5 Cron. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Ud. 13/10/00 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente пои SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, UFF IVA ROMA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
Richiesta copia studio
- ricorrente -
dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. contro "20 ZOPHE IS AUTONOLEGGIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. PELLICO 16, presso lo studio dell'avvocato MORCELLA MANLIO, che la difende, giusta CANCELLERIA 2000 procura a margine;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1677 controricorrente CAMPIONE CIVILE N. 63610 1 類 CG064284 avversO la sentenza n. 6/98 della Commissione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tributaria regionale di ROMA, depositata il 13/02/98; UFFICIO COPIE Richiesta copia studio udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. MONCELLA per diritti L. 6000 udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Enrico 27.2.9 il ALTIERI;
IL CANCELLIERE DI udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato STEFANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato MORCELLA, che si riporta alla memoria depositata e insiste nel rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore hai Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto. § 1. Svolgimento del processo L'ufficio i.v.a. di Roma sulla base di processo CANCELLERIA verbale di constatazione del Nucleo Centrale della Guardia di Finanza di Roma, nel quale si riteneva che le operazioni commerciali compiute dall' IS Autono- leggio TA s.p.a. ( da qui di seguito, l' IS ) Co- I D stituissero una prestazione di servizi resa su corri- spettivo e, quindi, soggetta ad imposta, notificava alla detta società un avviso di rettifica per l'anno 1990, accertando un debito d'imposta per lire 17.368.844.000. L' IS proponeva ricorso alla commissione tribu- V C 2 taria provinciale di Roma, la quale lo accoglieva, os- servando che l'IS italiana non concludeva alcun con- tratto di noleggio coi clienti, ma si limitava a svol- gere il ruolo di intermediaria tra la domanda interna e le società consorelle estere ( ed una diversa società per la Sardegna ) per il noleggio di autovetture in paesi stranieri, per cui non sussisteva alcun obbligo di fatturazione a suo carico. -Tale ricostruzione secondo i primi giudici era confermata dalla procedura seguita: l'IS effettuava la prenotazione, rilasciando al cliente un voucher at- testante il pagamento di una somma, corrispondente al hair presunto importo del noleggio, mentre il contratto ve- niva concluso con la società straniera. Era quest'ultima ad emettere regolare fattura e, nel caso in cui il valore del voucher fosse insufficiente, il cliente doveva corrispondere alla consorella la diffe- - sulla renza. Per l'esazione del credito l'IS estera base di apposito accordo cedeva all'IS italiana il 95% del credito stesso pro soluto, attribuendo a quest'ultima il 5% a titolo di provvigione. Proponeva appello l'ufficio, sostenendo che l'IS italiana poneva in atto una vera e propria prestazione E di servizio di autonoleggio, in quanto la contrattazio- ne e il pagamento del corrispettivo intervenivano con 3 detta società, e che la fattura estera, pur intestata al cliente italiano, era di fatto diretta alla IS italiana, mentre la parte di credito trattenuta dalla stessa non costituiva una provvigione, ma un rimborso di spese ammnistrative e di indennità di rischio. Costituitasi in giudizio, l'IS contestava la fon- datezza del gravame e deduceva che il Tribunale di Ro- ma, con sentenza del 10 aprile 1997, aveva assolto il suo legale rappresentante dai reati ravvisati in rela- zione al citato processo verbale di constatazione per insussistenza dei fatti stessi. In tale sentenza veniva riconosciuta l'esisteza di rapporti tra l'IS italiana как e le proprie consorelle estere, nel senso sostenuto dalla società e condiviso dalla commissione tributaria provinciale. Nella sentenza veniva, in particolare, ac- certata l'esistenza di prestazioni di mediazione, ef- fettuate dall'IS italiana ed esenti da i.v.a. ai sen- si dell'art. 2, comma terzo, lett. a) del d. P. R. n. 633/72. società deduceva, inoltre, di aver presentato La istanza di annullamento in via di autotutela, ai sensi dell'art.2 quater della legge 30 novembre 1994, n.656, sulla quale l'uffico impositore aveva espresso alla Direzione regionale delle entrate per il Lazio un av- viso favorevole alla riconsiderazione della fattispe- 4 + cie. Con sentenza 19 gennaio 13 febbraio 1998 la com- - regionale del Lazio rigettava missione tributaria l'appello, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non era censurabile, dovendosi i rapporti tra IS e consorelle estere ricostruire nel senso sostenu- to dalla società, e cioè dell'esistenza di un rapporto diretto tra cliente italiano e società estera noleggia- trice, mediato dall'attività della IS italiana. Tale rapporto era confermato da una regolare docu- mentazione, e la sua articolazione era avvenuta attra- هنا verso leciti ed appropriati negozi giuridici, adottati nella libera autonomia delle parti. I giudici d'appello prendevano, inoltre, atto, del- la sentenza penale, nella quale era stato accertato che nessun contratto di noleggio era intercorso con l'IS italiana. Avverso tale sentenza l'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. L' IS resiste con controricorso ed ha, altresì, presentato memoria. $ 2. Il motivo di ricorso 2.1. Con un unico, articolato motivo, 1'Amministrazione Finanziaria denuncia violazione e 5 falsa applicazione degli articoli 3, comma primo e ter- ZO, 7, terzo comma, e 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei testi risultanti dopo le modi- fiche introdotte dall'art.1 del d. P. R. 21 gennaio 1979, n.24; omessa, insufficiente ed illogica motiva- zione, in relazione agli articoli 360, n.3 e 5, cod. proc. civ. e 62, primo comma, del d,l.vo 31 dicembre 1992, n.546. Deduce che la ricostruzione dei rapporti tra IS italiana e cliente italiano accolta dalla sentenza erronea. La questione da decidere, infatti, non era la heur configurabilità di di un autonomo contratto tra tali soggetti, ma l'assoggettabilità ad i.v.a. delle pre- stazioni di mediazione, verso corrispettivo, effettuate dalla IS italiana a favore delle proprie consorelle estere. Infatti, il processo verbale di constatazione e la successiva attività dell'ufficio erano impostate, non su un'attività contrattuale di noleggio posta in essere direttamente dalla IS italiana, ma sul fatto che ques'ultima avesse posto in essere in TA un'attività di fatturazione, verso un corrispettivo co- stituito dal 5% dell'importo riscosso, e che non fosse accettabile la tesi della società, secondo cui essa avrebbe semplicemente acquistato dei crediti. 6 Il rapporto doveva, pertanto, qualificarsi come mandato senza rappresentanza, e quindi avrebbe dovuto ritenersi l'assoggettabilità delle operazioni compiute ad imposizione. L'art. 6, par.4, della sesta direttiva del Consiglio CEE 17 maggio 1977, n. 77/388, dispone che « qualora un soggetto passivo agisca a proprio nome ma per conto di altri partecipi ad una prestazione di servizi, si ri- har terrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio». In attuazione di tale direttiva, il secondo comma dell'art.3 del. d.P.R. n.633/72, così come modificato dal d.P.R. n.24/79, disponeva che « le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresen- tanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario». Secondo l'art. 13 del d. P.R. 633/72, modificato dal citato d.P.R. 24/79, la base imponibile è costituita dal prezzo della fornitura del servizio, pattuito dal mandatario col terzo acquirente, diminuita della prov- vigione convenuta e, per le prestazioni ricevute dal mandatario, dal prezzo di acquisto aumentato della provvigione. La lett.h), introdotta nel quarto comma dell'art. 3, del d.P.R. 633/72, esclude, invece, dalla tassazione il 7 compenso ricevuto dagli intermediari senza rappresen- tanza, relativo alla prestazione di sevizi come sopra effettuata. Nell'accertamento era stato, appunto, evidenziato il compimento di due prestazioni separate: - la prima, resa dall'IS italiana al cliente ita- liano che chiede il servizio;
- la seconda resa dall'impresa che ha svolto la prestazione all'IS italiana. Entrambe, secondo la difesa dell'Amministrazione,Thei rientrerebbero nel campo di applicazione dell'i.v.a., ai sensi dell'art.7, terzo comma, del d.P.R. n. 633/72 non essendo comprese in alcuna delle deroghe previste dal quarto comma dello stesso articolo.
2.2. La controricorrente obietta che il rapporto di cui si dibatte non può essere definito come mandato senza rappresentanza per le considerazioni che seguono: - il presunto mandatario IS TA non agisce mai in nome proprio, limitandosi ad effettuare una sem- plice prenotazione delle autovetture da utilizzarsi all'estero; per tali prestazioni nessun corrispettivo è do- vuto in TA;
poichè il contratto di noleggio è sottoscritto dal cliente solo con l'IS straniera, diritti e doveri 8 sorgono soltanto tra tali soggetti;
- la società agisce come mera intermediatrice del- la volontà del cliente italiano e diventa, successiva- mente, cessionaria del credito. In ogni caso, la tesi dell'Amministrazione impli- cherebbe una diversa e nuova valutazione e ricostruzio- ne dei fatti. Rileva, infine, la controricorrente che sia l'intermediazione, sia la cessione di crediti pro solu- to, sono operazioni esenti da imposta, ai sensi war dell'art.2, terzo comma, lett.a), del d.P.R. n. 633/72. § 3. Motivi della decisione Occorre preliminarmente verificare se, come dedotto dalla controricorrente, il dibattito introdotto con le censure svolte nel ricorso involga questioni proposte per la prima volta in cassazione. Trattandosi di verifica sulla corretta applicazio- ne di regole processuali, la Corte può procedere ad un diretto esame degli atti del procedimento. Come esposto in precedenza, l'avviso di rettifica era fondato sugli accertamenti e sulle conclusioni con- tenute nel processo verbale di constatazione. L'ufficio i.v.a. si era, infatti, limitato a richiamare tale at- to, senza indicare ulteriori ragioni a sostegno della pretesa fiscale. Orbene, nel processo verbale di constatazione si sostiene, per una serie di ragioni, che l'autore della prestazione di servizio nei confronti dei clienti ita- liani era l'IS TA, nonostante l'intestazione del- le fatture alla consorella straniera о alla Demontis s.p.a. per i noleggi effettuati in Sardegna. La Guardia di Finanza sosteneva, quindi, l'esistenza di un duplice rapporto di noleggio: uno tra cliente e società estera, un altro tra IS TA e consorella. Sulla base di tali contestazioni la IS aveva im- postato la propria difesa dinanzi alla commissione tri- butaria provinciale, sostenendo di aver svolto soltan- to un'attività di interposizione, quale procacciatrice d'affari, tra cliente italiano e IS estera o Demontis s.p.a. per la Sardegna. Nel giudizio di primo grado l'ufficio non presenta- va controdeduzioni scritte. La decisione della commissione provinciale acco- glieva pienamente la tesi della ricorrente. Nell'appello alla commissione tributaria regionale l'ufficio richiamava sinteticamente il contenuto del processo verbale di constatazione, insistendo sul ri- lievo che i rapporti contrattuali erano intercorsi tra clienti italiani e l'IS TA e che, pertanto, quest'ultima era da considerarsi come prestatrice di 10 servizi in TA. L'IS contrastava tale tesi, e su tale dibattito veniva emessa la sentenza della commis- sione regionale. Da quanto precede emerge chiaramente che la tesi sostenuta dalla difesa dell'Amministrazione nel ricor- SO, secondo la quale l'IS doveva considerarsi legata alle consorelle straniere da un rapporto di rappresen- conseguente applicazionetanza indiretta, con dell'art. 6, par.4, della sesta direttiva del Consiglio CEE 17 maggio 1977, n. 77/388, e dal secondo comma dell'art.3 del d. P. R. n.633/72, così come modificato has dal d. P.R. n.24/79, introduce un tema d'indagine del tutto estraneo a quello dibattuto nei precedenti gradi di giudizio. Si tratta, infatti, di ragioni giuridiche totalmen- te diverse, e per di più fondate su differenti presup- posti di fatto, da quelle poste a base della pretesa fiscale fatta valere con la rettifica e nella difesa dell'ufficio dinanzi alle commissioni tributarie. Nè può ritenersi, come ha sostenuto la difesa dell'Amministrazione nell'udienza dinanzi a questa Cor- te, che la ricostruzione dei fatti risultante dal pro- cesso verbale di constatazione comprendesse anche l'ipotesi di un mandato senza rappresentanza conferito dalle consorelle straniere e dalla Demontis s.p.a. 11 all'IS TA. Come si è sopra rilevato, l'ufficio, facendo pro- prie le conclusioni cui era pervenuta la Guardia di fi- nanza, si era limitato a sostenere che l'autore della prestazione era stata l'IS TA, senza far cenno ad alcun mandato senza rappresentanza a quest'ultima con- ferito. Nè può condividersi la tesi dell'equipollenza tra l'intermediazione ( sostenuta dall'IS ) e un man- dato senza rappresentanza. Qualunque sia la esatta qualificazione giuridica di tale rapporto ( sia esso un caso di mediazione classi- has ca, ovvero di altra figura affine ) è comunque certo che nello stesso non può farsi rientrare un rapporto di mandato senza rappresentanza. Si deve, pertanto, concludere nel senso che le cen- sure sono del tutto estranee all'oggetto del giudizio e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione d'inammissibilità consegue la condanna dell'Ammnistrazione finanziaria alle spese, da liquidarsi in complessive lire 10.200.000, di cui lire dieci milioni per onorari.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna 12 l'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese, di cui lire dieci milioni per onorari e lire duecento- mila per spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 13 ottobre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore Michele Cant Enrico Altieri чело IL CANCELLIERE C1 IN Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 FEB. 2001Oggi IL CANCELLIERE C1 IN Battista E N 6 O 8 I A 9 5 1 Z I . / A R 4 N / R A - 6 T T 2 S B I . U . .R G B L E P I . L R D A R . T L A B E D D A T I E A S 1 I T N 3 E R N 1 S E E . I S T N A E A M 13