Sentenza 30 giugno 2004
Massime • 1
Ai fini della applicazione della misura della detenzione domiciliare ai collaboratori di giustizia, pur non essendo necessario verificare la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 47 ter della Legge 26 luglio 1975 n. 354, in quanto ai sensi dell'art. 16 nonies D.L. n. 8 del 1991 la possibilità di disporla è incondizionata, è comunque necessario che il giudice verifichi l'opportunità della concessione del beneficio in relazione alla personalità del richiedente e alla finalità dell'istituto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2004, n. 36141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36141 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 30/06/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 3079
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 033528/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LLAR AN N. IL 13/10/1962;
avverso ORDINANZA del 25/07/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
lette le conclusioni del P.G. trattarsi in pubblica udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 25-6-2003 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di detenzione domiciliare proposta da L'AR Antonio, sul rilievo che, a fronte dell'imponente curriculum criminale e tenuto conto del parere contrario della DDA, la collaborazione con la giustizia, anche se di rilievo e riscontrata, e le risultanze dell'osservazione, incoraggianti ma ancora da approfondire per i segnalati problemi di ruolo e per non avere mai usufruito di permessi premio, non fornivano ancora elementi sufficienti per formulare una ragionevole prognosi favorevole in ordine alla capacità del condannato di gestire correttamente e proficuamente gli ampi spazi di autonomia esterna inerenti alla misura alternativa invocata.
Avverso la predetta ordinanza ricorre il L'AR, deducendo la violazione di legge e il vizio motivazionale. Il ricorrente sostiene che ai sensi dell'art. 16 nonies L. 82/1991 il tribunale di sorveglianza è tenuto a concedere al collaboratore la detenzione domiciliare se ricorrono i presupposti oggettivi indicati dalla predetta norma - cioè l'avvenuta prestazione di condotte collaborative che consentano la concessione delle attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali - senza poter tenere conto di fattori di carattere soggettivo. Il ricorrente lamenta, inoltre, l'illogicità della motivazione, per avere il giudice a quo affermato che le risultanze dell'osservazione erano ancora da approfondire, ma senza disporre i necessari approfondimenti, e per avere citato un parere negativo della DDA, che invece era della DNA e che si fondava sul fatto che all'epoca il collaboratore non aveva ancora espiato i dieci anni necessari per un condannato all'ergastolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla denunciata violazione di legge, si osserva che la possibilità - prevista dall'art. 16 nonies D.L. n. 8/1991, convertito in L. n. 82 /1991 - di disporre la detenzione domiciliare, nei confronti dei collaboratori di giustizia, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comporta la non necessità della verifica della sussistenza, in capo al beneficiario, delle condizioni previste dall'art. 47 ter comma 1 L. 354/1975 (Cass., 1^, n. 23330 del 27-5- 2003, P.G. in proc., Morabito), ma non fa venire meno l'esigenza di verificare l'opportunità della concessione del beneficio in relazione alla personalità del richiedente e alla finalità dell'istituto.
Il motivo relativo al vizio motivazionale è infondato e al limite dell'inammissibilità, in quanto sostanzialmente diretto ad una "rilettura" delle risultanze processuali che non è consentita in sede di legittimità.
Invero il giudice a quo ha adeguatamente spiegato le ragioni della decisione, con argomentazioni tutt'altro che illogiche, in quanto razionalmente fondate sull'esame completo del curriculum criminale dell'istante, sulla necessità di approfondire le risultanze dell'osservazione - necessità chiaramente richiedente un certo tempo e non ovviabile nell'immediato - e sul parere negativo di un organo istituzionale, in relazione al quale nulla rileva che esso provenisse dalla DNA, come sostiene il ricorrente, ovvero dalla DDA, come affermato nel provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2004