Sentenza 2 luglio 2001
Massime • 1
È configurabile il reato di calunnia anche nel caso in cui la falsa incolpazione sia contenuta in uno scritto anonimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2001, n. 33694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33694 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 02/07/2001
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 924
Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 165/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AR HE, n. a Napoli il 15 settembre 1947,
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 23 ottobre 2000;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Giuseppe Di Trocchio per le parti civili. Fatto e diritto
1) Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato quella del Tribunale di Mondovì con la quale HE AR, sottufficiale appartenente alla Guardia di Finanza, era stato chiamato a rispondere del reato di calunnia continuata e aggravata dalla sua qualità e dalla circostanza di avere falsamente attribuito reati vari a pubblici ufficiali, anche essi appartenenti alla Guardia di finanza. Per tale delitto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 62, n. 9) e riconosciutegli le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante (art. 62, n. 10), era stato ritenuto colpevole e condannato alla pena di un anno e undici mesi di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili ET, NI e FI, liquidati in lire tre milioni ciascuno.
2) Al AR era stato addebitato di avere mosso accuse non vere, con sei scritti anonimi, di consumazione di diversi reati di concussione, di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, di abuso di ufficio e di omissione di atti di ufficio nei confronti di alcuni ufficiali e sottufficiali appartenenti alla Guardia di Finanza (Mar. Luigino ET, Ten. Marcello NI, Ten. Col. F. Ettore FI, Gen. Enzo Guerrieri), di due dottori commercialisti (Ezio Cenesi e Giovanni Cisari), nonché di alcuni privati imprenditori titolari o amministratori di aziende individuali o societarie in relazione a verifiche fiscali disposte ed eseguite nei riguardi di questi ultimi, i cui nominativi sono indicati nel capo di imputazione.
3) La responsabilità dell'imputato è stata riconosciuta sulla base delle prove espletate nel giudizio di primo grado, consistenti in acquisizioni documentali, assunzione di testimoni ed espletamento di due perizie (una grafica e una dattilografica). In sintesi, la Corte riteneva sussistente la calunnia, ancorché basata su scritti anonimi, in quanto a fondamento dell'esercizio della azione penale non erano stati posti gli scritti stessi ma la denuncia inviata dalla Guardia di finanza alla Procura della Repubblica sulla base di indagini successivamente svolte, mentre gli anonimi dovevano ritenersi acquisiti quali corpo di reato. La falsità delle accuse era stata riconosciuta sulla base delle indagini svolte dallo stesso Ten. Col. FI, che ne aveva avuto incarico dai suoi superiori. Autore degli anonimi veniva riconosciuto il AR (indicato come tale in relazione a tre manoscritti e ad un dattiloscritto) sulla scorta di una di una perizia grafica e di una perizia dattilografica. 4) Nei confronti della sentenza di appello propone ricorso per cassazione il AR, col patrocinio dell'avv. R. Macchia, il quale formula i seguenti motivi.
5) La Corte d'appello - lamenta con il primo motivo il difensore - avrebbe erroneamente fatto applicazione dell'art. 368 c.p. in relazione all'art. 333 c.p.p., in quanto il terzo comma di quest'ultima disposizione - la quale statuisce che delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso - avrebbe implicitamente abrogato l'inciso "anche se anonime" contenuta nell'art. 368 c.p, mentre, nel caso, il procedimento era stato iniziato proprio in base a denunce anonime. La citata norma del nuovo codice di procedura penale avrebbe comportato la non configurabilità del reato di calunnia: sul punto, la Corte d'appello avrebbe travisato l'argomentazione difensiva formulata in proposito, affermando che il procedimento, in realtà, era stato promosso non a seguito degli anonimi ma in base alla denuncia proveniente dalla stessa Guardia di finanza.
6) Col secondo motivo, che si articola in più profili, la difesa deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità. A) Censura, anzitutto, il fatto che la Corte abbia ritenuto accertate come false le accuse mosse dall'anonimo sulla scorta di indagini effettuate nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza da persona (Ten. Col. FI) che negli anonimi era stato indicato come uno degli autori dei reati descritti negli anonimi stessi, pur avendo riconosciuto, i Giudici torinesi, che le investigazioni non erano state "esaustive" e "penetranti". B) Si duole, in secondo luogo, della motivazione della sentenza nella parte in cui riconosce provata l'attribuzione degli anonimi al AR (quattro scritti venivano dai Giudici di appello attribuiti al AR sulla base di perizie calligrafica e dattilografica). Censura la motivazione anche nel punto in cui esclude che un terzo avrebbe potuto compilare le parti lasciate libere dalle scritture con normografo appositamente imitando la grafia del AR. C) La perizia dattilografica ("Ravinetto") sarebbe nulla per violazione del disposto dell'art. 229 c.p.p., in quanto alcune prove sulla macchina da scrivere del AR (compresa quella svolta dal perito in relazione alla quale lo stesso perito aveva affermato, del tutto apoditticamente, che due tasti sarebbero stati fraudolentemente alterati dal AR) sarebbero state effettuate senza la presenza del difensore. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte (la quale ha precisato che il dattiloscritto utilizzato per la decisione è quello contraddistinto con la sigla A7 certamente scritto dal AR sotto dettatura del perito), la sentenza fa riferimento a tutti i dattiloscritti di paragone, compresi quelli formati senza la presenza del difensore (in particolare quelli individuati con le sigle A8, A9 e A10). Nessun rilievo, al fine di ritenere intervenuta una causa di sanatoria - sostiene ancora il difensore sul punto - potrebbe avere il fatto che il perito aveva sottoposto tali dattiloscritti al consulente di parte il quale non avrebbe avuto nulla da obiettare. D) Su tale questione, la motivazione della sentenza sarebbe anche carente laddove non tiene conto delle osservazioni del consulente tecnico di parte che ha messo in rilievo alcune diversità tra il dattiloscritto anonimo e quello di paragone (realizzato con la macchina Underwood del AR, sotto sequestro). E) Non risulterebbe una prova sicura sull'acquisto della macchina da parte del AR nel 1990, epoca alla quale si riferisce l'anonimo, come ritenuto in sentenza, anziché nel 1991, sulla scorta di quanto sostenuto dalle testi venditrici ES e IN in un primo momento, affermazione, poi, posta in dubbio dalle stesse testi nel dibattimento. Le contestazioni fatte nel giudizio a queste ultime non si sarebbero potute effettuare ex art. 430 c.p.p., perché le dichiarazioni secondo cui l'acquisto sarebbe risalito al 1990 erano state raccolte dal P.m. il giorno precedente alla prima udienza, quando l'organo dell'accusa non avrebbe potuto svolgere indagini, in quanto era già stato emesso il decreto che disponeva il giudizio, laddove, per di più, le testi erano state già indicate nella lista depositata dalla difesa. La prova, dunque, si sarebbe dovuta ritenere inutilizzabile perché assunta contro espresso divieto di legge. Tale divieto è oggi reso esplicito nell'art. 430 bis c.p.p. introdotto con la 1. 16 dicembre 1999, n. 479, ma esso doveva già ritenersi sussistente in base alla normativa anteriore, vigente al tempo di assunzione delle informazioni da parte del pubblico ministero. F) infine, dalla motivazione non risulta spesa una parola sulla consapevolezza dell'innocenza dei soggetti accusati da parte del AR.
7) Col terzo motivo, infine, lamenta l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione della pena inflitta, avendo la Corte d'appello trascurato di valutare come i fatti si sarebbero rivelati di gravità minima, onde si sarebbe dovuti giungere alla applicazione della pena nel minimo edittale. Inoltre, in nessun conto si era tenuto della vita anteatta (eccellenti note di servizio riportate in carriera;
incensuratezza). 8) Il primo motivo di ricorso è infondato. La tesi del ricorrente - che fa perno sul fatto che il nuovo codice processuale prevede all'art. 333, terzo comma, che "delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso", mentre nel precedente codice il corrispondente art.141 c.p.p. stabiliva che degli scritti anonimi non poteva "farsene alcun uso processuale" - non merita, infatti adesione. Nessun significato sostanziale - nel senso voluto dai ricorrente secondo il quale la nuova disposizione avrebbe avuto l'effetto si sopprimere la previsione dell'art. 368 c.p. nella parte in cui dispone che la calunnia può essere consumata anche con scritti anonimi - può essere attribuito alla successione nel tempo di siffatte formule normative perché il significato della parola "uso" riferita a un documento e inserita in un codice processuale, non può essere che quello di "uso processuale", il che lascia ritenere, più che fondatamente, che il venir meno della parola "processuale" abbia un significato del tutto neutro e anzi darebbe ragione a quanti ritengono che la parola "processuale" sia stata soppressa proprio perché ridondante e inutile. Tale ragionevole impressione diventa, poi, certezza ove si legga la Relazione preliminare al nuovo codice processuale nella quale si afferma, sotto il titolo secondo del libro quinto e la rubrica "Notizia di reato" che: "Nell'ultimo comma dell'art. 333 è enunciata la disciplina delle denunce anonime, sostanzialmente in modo non dissimile da quanto già oggi risulta dall'art. 141 del codice vigente. È stata fatta salva la previsione dell'art. 240 in tema di acquisizione di documenti anonimi quando costituiscono corpo di reato o provengono dall'imputato", Non sembra, dunque, che possa attribuirsi al legislatore del 1988 l'intento di introdurre una rivoluzione concettuale, ma anzi quello di lasciare immutati gli assetti dogmatici consolidatisi sotto la vigenza del codice abrogato. Ancor oggi dunque - può affermarsi - che il delitto di calunnia può consumarsi con scritti anonimi.
9) Per quanto riguarda la motivazione data dai giudici di merito circa la legittimità della acquisizione agli atti degli scritti anonimi e del promovimento della azione penale sulla base di essi, la sentenza della Corte d'appello esclude qualsiasi causa di invalidità o inutilizzabilità degli atti processuali sia perché la denuncia sarebbe ravvisabile nella specie nel rapporto della Guardia di finanza (redatto a seguito delle indagini del Ten Col. FI) sia perché, comunque, l'acquisizione di anonimi agli atti del processo sarebbe fatta salva dall'art. 240 c.p.p. per il caso in cui gli stessi costituiscano corpo di reato, come indubitabilmente costituirebbero corpo di reato gli scritti poi attribuiti al AR nella sede processuale, secondo la tesi accusatoria contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, cui deve farsi riferimento per la qualificazione di "corpo di reato". Ora, se la prima parte del ragionamento può lasciare insoddisfatti (anche se una giurisprudenza decisamente prevalente di questa Corte ammette che gli anonimi possano essere utilizzati dalla polizia giudiziaria quali spunti per la ricerca della notitia criminis poi riferita alla autorità giudiziaria in base ad accertamenti autonomamente svolti: si veda, per esempio, Cass., sez. 6^, c.c. 5 maggio 1994, Mazzeo, rv. 199420), appare decisivo, e quindi non necessitante di ulteriori approfondimenti in questa sede l'orientamento ora enunciato, il fatto che, nella specie, tutti gli scritti anonimi costituiscono corpo del reato (di calunnia), nell'accezione lessicale fatta propria dal codice di rito di cosa mediante la quale il reato fu commesso (art.253, comma terzo c.p.p.), ipotesi in cui l'art. 240 c.p.p. consente l'acquisizione agli atti del processo e quindi la loro utilizzabilità a fini processuali anche e soprattutto ai fini della attribuzione della paternità.
10) Il secondo motivo è in alcuni suoi profili - di cui- subito si dirà - fondato, non dello svolgimento di una breve analisi degli aspetti da disattendere, prima anche alla fine della indagine che dovrà compiere il giudice di rinvio cui il processo dovrà essere rimesso.
11) Gli argomenti raggruppati sotto le lettere B), C), D) ed E) del secondo motivo, i quali tutti riguardano l'attribuzione dei manoscritti e del dattiloscritto al AR, richiedono alcune precisazioni sui punti di diritto toccati con l'impugnazione al fine di metterne in luce la loro infondatezza. La sentenza impugnata pone, anzitutto in evidenza, che se alcuni dei saggi dattiloscritti raccolti dal perito sono stati eseguiti senza la presenza del difensore, la decisione sulla attribuzione del dattiloscritto al AR è stata ritenuta dai giudici di appello sulla scorta del saggio sub A7 regolarmente assunto. Non può giovare al difensore insistere sul fatto che la perizia, al contrario, si basa anche su saggi assunti senza la presenza del difensore, perché il giudice di legittimità non ha accesso agli atti processuali e non può leggere la perizia. Ma, a parte ciò (e tralasciando anche le questioni della - affermata dal perito - alterazione dei martelletti della macchina da scrivere da parte del AR e della sanatoria della nullità per non aver il consulente di parte posto obiezioni al modo di condurre la perizia nel suo complesso), la sentenza impugnata non manca, correttamente, di rilevare che anche a non voler tenere conto della perizia dattilografica la responsabilità del AR è stata ritenuta anche sulla scorta del raggiungimento della convinzione della certa attribuzione al ricorrente di ben tre del quattro manoscritti, senza che, ancora una volta, possa dolersi il ricorrente nel giudizio di cassazione del fatto che la sentenza non dia risposta alla ipotesi profilata dalla difesa della possibile formazione degli anonimi da parte di altri per nuocere al AR ovvero che non dia risposte a tutte le deduzioni dei consulenti di parte su alcuni elementi che, in ipotesi, avrebbero potuto condurre a non ritenere certa l'attribuzione dei manoscritti al AR. Il Giudice di merito non ha l'obbligo di rispondere ad ogni argomento addotto della difesa. Dal punto di vista del controllo della Cassazione sulla motivazione è indispensabile che il giudice esponga gli elementi di cui ha tenuto conto e li sorregga con una trama argomentativa non illogica per giungere alle sue conclusioni. Si deve conseguentemente ritenere disatteso ogni argomento defensionale incompatibile con le conclusioni raggiunte (v. sul punto tra le ultime Cass., sez. un., u.p. 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794). La sentenza non manca, dunque, sul punto di congrua e logica motivazione, essendosi attenuta a tali principi.
12) Non ha poi fondamento la questione sollevata dalla difesa concernente l'inutilizzabilità per le contestazioni delle dichiarazioni delle testi ES e IN raccolte dal pubblico ministero nel periodo tra la fine delle indagini e l'inizio del dibattimento. Non è applicabile al caso l'art. 430 bis c.p.p., che vieta al pubblico ministero di assumere informazioni dai testi indicati nella lista di cui all'art. 468 c.p.p. Tale disposizione è stata introdotta nel codice solo con la legge 16 dicembre 1999, n.479 e le deposizioni sono state correttamente e validamente assunte nella vigenza delle regole anteriori sulla acquisizione della prova, in virtù del principio tempus regit actum. All'epoca non esisteva alcun espresso divieto in tal senso (v. art. 191 c.p.p.). D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente è orientata a ritenere legittime le contestazioni del pubblico ministero sulla scorta di dichiarazioni testimoniali assunte nel periodo anzidetto (dopo cioè la scadenza del termine delle indagini preliminari: Cass., sez. 1^, u.p. 9 dicembre 1998, Caronfolo, rv. 213022; Cass., sez. 6^, u.p. 4 giugno 1997, Finocchi, rv. 211000;
Cass., sez. 5^, c.c. 30 aprile 1998, Dell'Orto, rv. 210935; Cass., sez. 1^, u.p. 27 ottobre 1997, Carelli, rv. 208937) e sul tema si è anche positivamente pronunciata la Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto (v. Corte cost. 3 aprile 1996, n. 95, che ha posto come condizione unica quella secondo cui il verbale degli atti integrativi di indagine sia stato messo a disposizione della difesa mediante l'inserimento nel fascicolo del pubblico ministero, cosa che il ricorrente non ha contestato essere avvenuta nella specie).
13) Il punto in cui la decisione impugnata appare veramente raggiungere conclusioni manifestamente illogiche è quello (indicato sub A del secondo motivo di ricorso) in cui tenta di dare una giustificazione della riconosciuta falsità delle accuse contenute negli anonimi sulla scorta di un'indagine improvvidamente affidata dal competente superiore gerarchico al Ten. Col. FI - persona sottoposta, tra varie altre, alle accuse degli anonimi - per accertare la falsità delle accuse medesime. La stessa sentenza non manca di convenire con la difesa sulla veramente singolare vicenda dell'indagatore destinato ad accertare i fatti di cui era egli stesso accusato e per di più definisce le indagini del Ten. Col. FI non "penetranti" e non "esaustive". Non possono giovare in senso contrario le labili e poco ragionevoli affermazioni contenute nella motivazione secondo le quali, in fondo, il FI non aveva disposto alcuna delle verifiche fiscali di cui si parla nella imputazione ovvero che non tutte le imprese indicate nello stesso capo di imputazione erano clienti dei commercialisti "incriminati" o, infine, che non sarebbe emersa la prova delle accuse rivolte al ET (tra i principali accusati), perché egli avrebbe - in modo risultato provato - acquistato un'autovettura con denari presi a mutuo. Si tratta di argomenti che non riescono a superare una illogicità di fondo della motivazione che mette in luce gravi anomalie nei presupposti e palesi carenze nei risultati delle indagini e giunge poi a giustificarne le conclusioni con argomenti veramente evanescenti. Il tutto con grave vizio del procedimento di inferenza attraverso il quale si giunge a ritenere esistente uno degli elementi costitutivi della calunnia (falsità delle accuse) sulla base di regola di esperienza esattamente contraria a quella che avrebbero dovuto guidare il decidente, secondo la quale nessuno (nel caso il Ten. Col. FI) può essere ritenuto buon giudice in un procedimento che lo coinvolge come parte.
14) Deve anche aggiungersi che la motivazione della sentenza è totalmente mancante in punto di consapevolezza della innocenza degli accusati da parte del AR (vedi punto E del secondo motivo). La decisione si basa, infatti, su una ipotesi del tutto congetturale nella parte in cui individua il movente del delitto nell'essere stato trasferito il AR da Ceva sulla base di una lettera anonima e nel fatto che il ET (uno dei principali bersagli delle accuse) era un subordinato del AR, che sarebbe stato guidato da possibili sentimenti di vendetta o di invidia, essendo subentrato il predetto ET nei suo posto di lavoro.
15) La sentenza va dunque annullata per i motivi esposti sub 13 e 14 (con assorbimento del terzo motivo di ricorso) con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2001