Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
1 4098 /0 1 REPU BLI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Socioh - Radi SEZIONE PRIMA CIVILE Mirare di eessione di frudbe Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 7888/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 8786 Rep. 1367 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI Rel. Consigliere Ud. 21/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 Op per diritti L. 6000 SENTENZA il 2.3 MAR. 2001. sul ricorso proposto da: IL NC + IE LA FILIPPO, RESTIVO GIOVANNI, CHIARENZA MARIO, domiciliati in ROMA VIA COLA DI elettivamente CANCELLERIA 111, presso RIENZO l'avvocato D'AMATO D., rappresentati e difesi dall'avvocato SALANITRO NICCOLO', giusta procura a margine del ricorso;
ricorrenti 00662955
contro
NO IO;
M intimato avverso la sentenza n. 370/97 della Corte d'Appello di 2000 CATANIA, emessa il 12/12/97; 2150 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- del 21/11/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni udienza 1. VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Salanitro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 29 febbraio 1996, Con atto VI MA proponeva impugnazione, dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, avverso la sentenza del locale Tribunale in data 24 novembre 1995, con la quale, in accoglimento della domanda avanzata da PL PO LL, Giovanni ST e RI ZA, era stata data esecuzione ai contratti preliminare intervenuti tra le parti il 16 aprile ed il 13 maggio 1989, con o della proprietà ditrasferimento ad esso Massim 45.000 quote della s.r.l. Porto Azzurro e con condanna al pagamento, in favore dei venditori, del residuo prezzo di lire 1.700.000.000, su quello complessivo di lire 2.500.000.000. L'appellante chiedeva l'integrale riforma della decisione di primo grado e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, che fosse l'inefficacia dei patti stipulati, con dichiarata della somma già versata. Si restituzione costituivano gli appellati, resistendo al gravame. La Corte adita, con sentenza del 28 aprile 1998, riformava la decisione impugnata, rigettando la domanda proposta dall'LL, dal ST e dal ZA, che condannava in solido al pagamento 3 הווי ה. ווי דיר 1 ב-T LO COM della somma di lire 1.800.000.000, oltre interessi. Premesso che la SOC. Porto Azzurro, di cui i tre suindicati erano soci, era proprietaria di un terreno per il quale era stato approvato dalla commissione edilizia del Comune di Acireale un piano di lottizzazione, la Corte etnea ricostruiva il contenuto dei preliminari stipulati, rilevando, in particolare, che con quello del 13 maggio 89 (di integrazione e modifica della scrittura del 16 aprile 89) le parti avevano convenuto che il prezzo della cessione di tutte le quote, fissato in lire 2.500.000.000, era rapportato all'effettiva possibilità di realizzare la cubatura di mc. 7.286,66 e che un'eventuale riduzione di essa avrebbe comportato una proporzionale riduzione del corrispettivo: inoltre, la stipula del contratto definitivo avrebbe dovuto avvenire entro quindici giorni dall'approvazione del piano di lottizzazione da parte della commissione consiliare di Acireale e, ove tale approvazione non fosse intervenuta 90, gli accordi sarebberoentro il 30 giugno divenuti inefficaci. La Corte territoriale, nell'esporre i fatti successivi, precisava che, nella seduta del 26 gennaio 90, detta Commissione aveva espresso parere 4 favorevole all'approvazione del piano di lottizzazione, a condizione che, prima della trattazione in consiglio comunale, fosse integrato dalla planimetria e con l'indicazione degli edifici esistenti con le volumetrie. la Corte affermava che,Ciò premesso, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, le parti avevano inteso riferirsi non alla commissione edilizia (che aveva già dato parere favorevole), ma а quella urbanistica e non al consiglio comunale, come sostenuto il aveva Massi i adoperando, poi, il termine "approvazione" avevano voluto, in realtà, parlare di parere favorevole, giacchè la commissione non era legittimata ad approvare il piano di lottizzazione, occorrendo delibera del una consiglio comunale. Secondo la Corte etnea, l'evento dedotto in condizione non si era verificato, dal momento che la commissione aveva espresso un parere favorevole, ma condizionato all'adempimento delle integrazioni planimetriche: poiché dal tenore letterale dei patti intervenuti tra lorole parti dal - comportamento successivo e dalla natura dell'operazione economica posta in essere emergeva 5 che detto parere dovesse essere stabile e definitivo, si doveva ritenere che non era intervenuto, entro il termine stabilito, l'elemento che avrebbe dovuto rendere efficace il contratto preliminare. Precisava, inoltre, che l'unico organo che avrebbe potuto dichiarare avverata la condizione cui l'esito favorevole del parere era stato subordinato, era la stessa Commissione o, al più, il Consiglio Comunale, onde non poteva aver rilievo la circostanza che, con nota del 10 marzo 90 del dirigente d'Ufficio Urbanistica del Comune (controfirmata dal Sindaco), si fosse dato atto del soddisfacimento delle prescrizioni stabilite dalla Commissione, tanto più che lo stesso Sindaco, con la successiva nota del 25 maggio 90, aveva precisato che le conclusioni cui la commissione era pervenuta avrebbero dovuto essere valutate dal consiglio comunale, al fine di verificare il superamento delle predette condizioni. Conseguentemente, andava rigettata la domanda ex con la condanna dei soci art. 2932 C.C./ м promittenti venditori alla restituzione al MA della somma già percepita: trattavasi di condanna in solido, perché le prestazioni dedotte 6 erano unitarie, compresa quella di restituzione dell'acconto. Per la cassazione di tale sentenza l'LL, il ST ed il ZA hanno proposto ricorso, affidato a clue motivi ed illustrato anche con memoria. L'intimato MA non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 e segg. C.C., 345 c.p.c., nullità della sentenza e vizio di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver contraddittoriamente ritenuto, da un lato, che il contratto preliminare fosse condizionato al parere favorevole della commissione comunale urbanistica er dall'altro lato, che tale condizione non si fosse verificata, senza considerare che la commissione aveva espresso un parere favorevole e non contrario: inoltre, l'assunto della stabilità e definitività del parere è in contrasto con l'affermazione della stessa Corte territoriale, secondo cui le parti avevano voluto vincolarsi a detto parere, qualunque fosse l'"iter" successivo e, quindi, del procedimento amministrativo prescindendo dall'approvazione del piano di lottizzazione da parte del consiglio comunale. 7 I ricorrenti lamentano, poi, che il giudice di merito non abbia considerato, quanto alle condizioni apposte al parere della commissione, che l'indicazione degli edifici con la volumetria riguardava soltanto tre edifici Qurali preesistenti e non quelli di nuova costruzione, alla cui cubatura era ancorato il prezzo definitivo. Precisano, infine, che nel giudizio di primo grado il MA non aveva prospettato la mancanza di definitività del parere della commissione, delessendosi limitato a sostenere che l'efficacia preliminare era condizionata all'approvazione del consiglio comunale, sicchè il quinto motivo di appello (accolto dalla Corte etnea) era inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. I' esame di quest'ultimo profilo della censura carattere preliminare, riveste, all'evidenza, atteso che, ove fosse fondato, condurrebbe automaticamente alla cassazione della sentenza impugnata: la doglianza, tuttavia, non può essere accolta. Se è vero, infatti, che nella comparsa di costituzione e risposta in prime cure che questa Corte ha esaminato direttamente, stante la natura del vizio denunciato il MA si era opposto - alla domanda ex art. 2392 C.C. sostenendo che 8 era condizionatq l'efficacia del preliminare all'approvazione del piano di lottizzazione da parte del Consiglio comunale, mentre nell'atto di appello ha sostenuto anche la non definitività del parere espresso dalla commissione urbanistica, pur vero che non si tratta di prospettazione di nuova domanda e/o eccezione, ma soltanto di argomento difensivo, pienamente rientrante nell'ambito del "thema decidendum", anche con riferimento alla decisione del Tribunale circa Quramento l'avvenuto della condizione apposta al contratto preliminare. Tale è stato correttamente considerato dalla Corte territoriale, che ha argomentato sulla (non) stabilità e definitività del parere espresso dalla commissione, proprio al fine di verificare se si fosse о meno realizzata la condizione in questione. Quanto agli altri profili della censura, occorre osservare che: è riscontrabile a) nessuna contraddizione giuridico della sentenza nell' "iter" logico impugnata, considerato che, sul presupposto non contestato dagli odierni ricorrenti - che la condizione fosse individuabile nel parere favorevole della commissione urbanistica, la Corte 9 etnea non ha negato che quest'ultima avesse espresso un parere favorevole, ma ha soltanto posto in rilievo come es so non fosse stabile e definitivo e non corrispondesse, quindi, all'effettiva volontà parti, espressa in sede di contrattodelle preliminare;
b) - parimenti coerente e logica si rivela l'affermazione che il parere della commissione doveva essere stabile e definitivo (ossia, non condizionato), pur dovendosi escludere che le parti avessero subordinato l'efficacia del preliminare all'approvazione del piano di lottizzazione da parte del consiglio comunale: una cosa, infatti, è ritenere che non Occorresse tale approvazione, altra - e ben diversa cosa valutare se il parere della commissione, quantunque favorevole sotto il profilo formale, fosse tale da soddisfare l'esigenza ravvisata dai contraenti (e, pertanto, l'avveramento della condizione) nell'ambito dell'operazione economica che intendevano realizzare;
c) in altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto che il MA, pur assumendosi il non approvazione da parte rischio dell'eventuale del consiglio comunale, tuttavia non intendesse 10 prescindere da un'incondizionato parere favorevole della competente commissione urbanistica: in tale alcuna illogicità, essendoragionamento non v'è evidente che, una volta intervenuto detto parere "stabile e definitivo", il rischio della mancata approvazione del consiglio comunale si riduceva sensibilmente (la commissione edilizia aveva già dato parere favorevole), mentre tale rischio poi sarebbe stato assai più elevato nell'ipotesi di un parere espresso a maggioranza verificatasi - commissione, condizionato all'integrazione dalla del piano di lottizzazione "prima della trattazione in consiglio comunale"; d) - la tesi dei ricorrenti circa la natura e portata delle condizioni apposte al parere della commissione urta contro la diversa valutazione data dalla Corte d'Appello, soprattutto in ordine all'indicazione degli edifici esistenti con la volumetria" ed alla sua incidenza nel sinallagma contrattuale, mediante il previsto meccanismo di ancoraggio del prezzo alla metratura: si risolve, prospettazionecioè, nella di una diversa interpretazione del parere espresso dalla commissione, a fronte di quella data dal giudice di merito, il quale ha posto anche in evidenza come i 11 I promittenti venditori si fossero preoccupati con 1'intervento del progettista arch. Fichera di far - risultare ottemperate le prescrizioni della commissione, sì da rendere il parere non più condizionato, con un comportamento oggettivamente contrastante con l'asserita definitività del parere medesimo;
e) non contraddittoria, infine, l'affermazione che l'unico organo il quale avrebbe potuto dichiarare realizzate le condizioni prescritte dalla commissione era quest'ultima o, al più, il consiglio comunale: se per un versd, infatti, non si poteva astrattamente escludere possibilità che, prima della seduta del comunale: infatti, non si poteva se per un verso, astrattamente escludere la possibilità che, prima della seduta del consiglio comunale, la commissione si riunisse per verificare l'eventuale adempimento di dette prescrizioni, per altro verso nella motivazione della sentenza impugnata il riferimento al consiglio comunale non vuol certamente urtare contro la ritenuta negazione della subordinazione li del preliminare all'approvazione dello stesso consiglio, ma soltanto significare che in quella sede si sarebbe potuto- in via di mera eventualità 12 verificar l'adempimento, tanto più che la stessa Corte etnea ha posto in rilievo come il termine per 1 l'integrazione del piano di lottizzazione fosse stato fissato in quello della trattazione da parte del consiglio e come un membro della commissione si fosse astenuto, riservandosi di esprimere la propria opinione in sede consiliare. La censura, pertanto, risulta infondata sotto tutti i profili dedotti. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1294 C.C., osservandosi che erroneamente è stata pronunciata condanna in solido alla restituzione degli acconti sul prezzo definitivo, perché mancava l'identità della prestazione, in quanto essi ricorrenti non erano contitolari di una medesima quota di partecipazione nella SOC. Porto Azzurro, ma titolari di quote differenti, ancorchè complessivamente corrispondenti all'intero capitale sociale: soltanto il prezzo della compravendita era stato identico, ma andava imputato "pro quota" a ciascuno dei tre soci, che rimaneva debitore di quanto personalmente percepito. Anche tale doglianza non merita accoglimento, atteso che, riferendosi alla natura unitaria delle 13 prestazioni a carico dei promittenti venditori, compresa quella di restituzione degli acconti senza divisione per quote, nonché alla promessa di vendita di quote corrispondenti all'intero capitale sociale (in assenza di previsione di un trasferimento separato delle quote di ciascun socio), la Corte di merito ha chiaramente inteso individuare l'unitarietà dell'operazione economica posta in essere, espressamente definendo promittenti inscindibile l'obbligazione dei alienanti di restituire l'acconto nell'ipotesi di mancata efficacia del preliminare. Ne deriva che, indipendentemente dalla configurabilità meno Mella fattispecie di un'obbligazione solidale in senso proprio, caratterizzata da prestazione che potesse essere richiesta per intero a ciascuno dei soci e che, una volta adempiuta, liberasse tutti gli altri, la sentenza impugnata si sottrae alla critica dei ricorrenti, avendo correttamente individuato un'obbligazione indivisibile, in cui l'unitaria attuazione della prestazione era una conseguenza del modo nel quale le parti l'avevano considerata: in altri termini, un'obbligazione soggettivamente indivisibile, caratterizzata dall'impossibilità di 14 Agenzia delle Entrate micio di Roma f Iscritto a ruoto it Art. n..... 11/1436 __ frazionamento in più parti, in dipendenza della pattuizione anche implicita che si richiama ad - un interesse comune ed attribuisce un vincolo di indissolubilità dell'utilità connessa al bene oggetto della pattuizione medesima ed а tutte le conseguenti obbligazioni (cfr. Cass 3622/83). 80000 Poiché l'art. 1317 C.C. stabilisce che alle 330000 obbligazioni indivisibili si applicano, nei limiti della compatibilità, le norme dettate in tema di obbligazioni solidali, non merita censura la statuizione di condanna in solido alla restituzione della somma di lire 1.800.000.000, oltre interessi, corrispondente agli acconti ricevuti. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non v'è da provvedere sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione di legittimità, dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2000. Il PresidenteIl Il Relatore quilha CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria 22 MAR. 2001 IL CANCELLIE je Jülinik