Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), è necessario che l'emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del d.P.R. n. 203 del 1988), non essendo sufficiente l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio. Ne consegue che non risponde del reato indicato colui che svolga all'aperto, in violazione di una specifica disposizione comunale, l'attività di verniciatura di autovetture regolarmente autorizzata ed effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2004, n. 25660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25660 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/05/2004
Dott. DE NARDO SE - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO M. Cristina - Consigliere - N. 658
Dott. URBAN Giancarlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 48659/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ SE, nato a San Martino in [...] il [...];
IZ NM, nato a [...] il [...];
IZ UR, nato a [...] il [...];
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giancarlo Urban;
Esaminati gli atti;
Sentite le conclusioni del P.G., Dott. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 marzo 2003 il Tribunale di Lodi dichiarava IZ NM, IZ UR e ZZ SE colpevoli del reato di cui all'art. 674 c.p. perché nella qualità di titolari di una ditta di autocarrozzeria, recavano molestia agli abitanti dell'area circostante mediante gli odori provocati dall'attività di verniciatura delle auto e, concesse le attenuanti generiche, li condannava alla pena di euro 100 di ammenda ciascuno. Assolveva gli stessi imputati dai reati di ingiurie, tentativo di lesioni ed altro.
Il Tribunale riteneva integrato il reato di cui all'art. 674 c.p. sulla base delle deposizioni dei testimoni sentiti nel corso del dibattimento, delle fotografie scattate dai vicini e dei rilievi effettuati dal consulente del Comune che aveva svolto gli accertamenti sulla denunzia presentata dai vicini;
riteneva che pur trattandosi di attività regolarmente autorizzata e effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, essa tuttavia integrasse il reato contestato, in quanto svolta, sia pure parzialmente, all'aperto, in violazione di una specifica disposizione comunale.
Propongono ricorso per Cassazione i tre imputati rilevando, con il primo motivo, la illogicità della motivazione per la erroneità della ricostruzione dei fatti, essendo stata ritenuta provata la circostanza che i prevenuti svolgessero l'attività di verniciatura delle auto all'aperto, mentre una corretta valutazione della acquisizioni probatorie avrebbe dovuto portare ad escludere tale conclusione.
Con il secondo motivo, si rileva la erronea applicazione della legge penale nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto integrato il reato pur nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per la emissione di fumi, vapori o gas, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La sentenza impugnata da atto della responsabilità degli imputati in ordine alla contestata contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. perché, pur non essendo provato il superamento dei limiti previsti dalla legge (D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203) dai gas e vapori molesti, tuttavia l'attività contestata era stata espletata anche all'aperto, in violazione di una ordinanza del Sindaco di San Martino in Strada. È principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione circa la "necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del D.P.R. n. 203 del 1988). Ne consegue che, poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli "standards" fissati dalla legge (nel quale caso il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. concorre con quello eventualmente previsto dalla legge speciale), mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ. (Fattispecie concernente l'emissione di fumo dagli impianti di un oleificio)." (Cass. Sez. 1^, 7 luglio 2000, ric. Meo, RV 216621). In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2004