Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 1
La causa promossa per contestare la debenza di un'imposta o tassa costituisce controversia tributaria anche quando sia stato evocato in giudizio, oltre all'Ente impositore, il soggetto indicato quale effettivo obbligato. Di conseguenza rientra per ragioni di materia, se non attenga a rapporti inclusi nelle attribuzioni giurisdizionali delle Commissioni Tributarie, nella cognizione del Tribunale ai sensi dell'art. 9, secondo comma cod. proc. civ. Anche in tale ipotesi l'individuazione del tribunale territorialmente competente non si sottrae alle regole inderogabili di cui all'art. 25 cod. proc. civ. e 6 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, quando la domanda di annullamento dell'atto impositivo sia proposta nei confronti della Amministrazione Finanziaria e va pertanto effettuata in base alla sede dell'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Giulio Graziadei rel. presidente ff
Giuseppe Maria Berruti consigliere
Luigi Macioce "
Salvatore Di Palma "
Angelo Spirito "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla richiesta d'ufficio di
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
avanzata dal Tribunale di Civitavecchia nella causa promossa da:
AR PA;
contro
S.r.l. Autodima ed Amministrazione delle finanze dello Stato;
sentito il relatore;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Raffaele Palmieri, il quale ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Roma.
La Corte, considerato:
-che AR PA, nel novembre 1991, ha citato davanti al Pretore di Civitavecchia l'Ufficio del registro e la S.r.l. Autodima, deducendo di avere a quest'ultima ceduto il veicolo per il quale l'Ufficio aveva reclamato la cosiddetta tassa di circolazione, e chiedendo l'annullamento della relativa ingiunzione, previo accertamento di detta cessione;
-che il Pretore, con sentenza del 4 novembre 1994, ha declinato la propria competenza, sul rilievo che la domanda era devoluta per materia al Tribunale di Civitavecchia;
-che il Tribunale di Civitavecchia, dinanzi al quale il processo è stato riassunto dal PA, si è ritenuto a sua volta incompetente, in favore del Tribunale di Roma, quale "foro erariale", aderendo ad eccezione al riguardo sollevata dal Ministero delle finanze, e, con ordinanza dei 31 gennaio/12 aprile 1997, ha richiesto il regolamento a norma dell'art. 45 cod. proc. civ.;
-che il Procuratore generale ha preso le conclusioni sopra riportate;
-che i contendenti non hanno presentato deduzioni;
-che la causa promossa per contestare la debenza di un'imposta o tassa costituisce controversia tributaria pure quando, oltre all'ente impositore, sia stato evocato in giudizio il soggetto indicato quale effettivo obbligato, e di conseguenza rientra, per ragioni di materia, se non attenga a rapporti inclusi nelle attribuzioni giurisdizionali delle commissioni tributarie, nella cognizione del tribunale, ai sensi dell'art. 9 secondo comma cod. proc. civ.;
-che, anche in tale ipotesi, l'individuazione del tribunale territorialmente competente non si sottrae alle regole inderogabili di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 del r.d. 30 ottobre 1933 n.1611, quando la domanda d'annullamento dell'atto impositivo sia proposta nel confronti dell'Amministrazione finanziaria, e dunque va effettuata in base alla sede dell'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie;
-che, pertanto, dandosi continuità a consolidati principi giurisprudenziali (v., da ultimo, Cass. n. 4732 del 28 maggio 1997 e n. 1777 del 12 febbraio 1993), si deve risolvere il conflitto nel senso sollecitato dal Tribunale di Civitavecchia e dal Pubblico ministero;
-che non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza d'attività difensiva delle parti;
p.q.m.
-dichiara la competenza del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999