Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1239
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Sentenza 15 febbraio 1999

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La causa promossa per contestare la debenza di un'imposta o tassa costituisce controversia tributaria anche quando sia stato evocato in giudizio, oltre all'Ente impositore, il soggetto indicato quale effettivo obbligato. Di conseguenza rientra per ragioni di materia, se non attenga a rapporti inclusi nelle attribuzioni giurisdizionali delle Commissioni Tributarie, nella cognizione del Tribunale ai sensi dell'art. 9, secondo comma cod. proc. civ. Anche in tale ipotesi l'individuazione del tribunale territorialmente competente non si sottrae alle regole inderogabili di cui all'art. 25 cod. proc. civ. e 6 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, quando la domanda di annullamento dell'atto impositivo sia proposta nei confronti della Amministrazione Finanziaria e va pertanto effettuata in base alla sede dell'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1239
    Data del deposito : 15 febbraio 1999

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