Sentenza 16 maggio 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale. (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni otto e mesi tre di reclusione, palesemente eccedente il limite edittale massimo reintrodotto per effetto della pronuncia di incostituzionalità). (Conf. nn. 27705 e 28165 del 2014 non mass.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2014, n. 27426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27426 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 16/05/2014
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1356
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 43726/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VC AR, n. in Slovenia il 10/01/1985;
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 23/09/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. VC AR ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Brescia di applicazione della pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione alla detenzione, a fini di spaccio, di hashish per il peso di chilogrammi 30,550, di ulteriore hashish per grammi 4,060 e infine di grammi 0,908 di marijuana.
2. Con un unico motivo lamenta come la sentenza abbia omesso qualsiasi motivazione in ordine all'insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate dell'art. 129 c.p.p. nonostante un preciso obbligo del giudice di rilevare anche la mancanza di prove della colpevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Quanto al motivo di ricorso, oltre a doversi rilevare l'assoluta genericità dello stesso, volto a sindacare la motivazione del provvedimento impugnato evidenziando su un piano puramente astratto il preteso obbligo del giudice di dare conto dell'insussistenza delle condizioni legittimanti una pronuncia ex art. 129 c.p.p., va in ogni caso ribadito, nel solco del costante indirizzo di questa Corte, che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata (ciò che nella specie non è) appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. (da ultimo, Sez.5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359);
infatti il richiamo all'art. 129 c.p.p. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (tra le altre, Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba, Rv. 252085).
Tuttavia la sentenza impugnata deve essere ugualmente annullata per una diversa ragione, che, in quanto afferente alla "illegalità" della pena irrogata, come derivante da declaratoria di illegittimità costituzionale, deve essere rilevata d'ufficio anche a fronte di ricorso, come nella specie, inammissibile (cfr. Sez. 3, n. 18693 del 28/03/2014, Solla, Rv. 258625). Va infatti evidenziato che la Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 32 del 2014, l'illegittimità, per violazione dell'art. 77 Cost., comma 2, del D.L. n. 272 del 2005, artt. 4 bis e 4 vicies ter, inseriti nel D.P.R. n. 309 del 1990, in sede di conversione, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, con conseguente reviviscenza dell'originario art. 73, comma 4 il quale, con riguardo, tra l'altro, alla condotta di detenzione a fini di cessione delle droghe cosiddette "leggere", prevedeva la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da L. 10.000.000 a 150.000.000.
Dovendo, dunque, nella specie, farsi applicazione del cit. D.P.R., art. 73, comma 4 nella originaria, più favorevole, versione tornata a rivivere per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale (cfr. Sez. 4, n. 13903 del 28/02/2014, Spampinato, non ancora massimata), va considerato che la pena base detentiva di anni otto e mesi tre di recisione individuata in sentenza dal giudice appare situarsi al di sopra della attuale reviviscente pena nel massimo edittale venendo dunque a connotarsi per la sua illegalità. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2014