Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2014, n. 27426
CASS
Sentenza 16 maggio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale. (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni otto e mesi tre di reclusione, palesemente eccedente il limite edittale massimo reintrodotto per effetto della pronuncia di incostituzionalità). (Conf. nn. 27705 e 28165 del 2014 non mass.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2014, n. 27426
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27426
    Data del deposito : 16 maggio 2014

    Testo completo