Sentenza 24 febbraio 2005
Massime • 1
Risponde del reato di cui all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (realizzazione o gestione di discarica non autorizzata) il dirigente dei servizi tecnici comunali, tra cui quello relativo alla nettezza urbana, che dispone, o non impedisce pur avendone l'obbligo giuridico, il deposito dei residui di potatura e pulitura degli alberi in zona adibita a discarica abusiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2005, n. 12356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12356 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 24/02/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 392
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 17677/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI TT VI, nato il [...];
DI AT LA, nato il [...];
RO ON, nato il [...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Palermo, emessa il 10/12/03;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per Rigetto del ricorso;
Udito i difensori:
Avv. CASTIGLIONE Giacoma, difensore di fiducia di IZ TT VI;
Avv. Salvatore Ciaravino, difensore di fiducia di Di SA LA;
Avv. Michele Cavarretta, difensore di fiducia di TA ON. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 10/12/03, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, in data 13/01/03 - appellata, tra gli altri, da IZ TT VI, Di SA LA, TA ON, imputati tutti dei reati di cui agli artt. 51, comma 3 D.lvo 22/97 (capo a) della rubrica); 163 D.lvo 490/99 (capo b)), poi il IZ ed il Di SA del reato di cui all'art. 361, 1 comma c.p. (capo c) e d)); il TA del reato di cui all'art. 362 c.p. (capo e)), e condannati alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2100,00 di ammenda, ciascuno;
pena sospesa per tutti - assolveva il IZ, il Di SA ed il TA dalle imputazioni di cui ai capi a) e b) della rubrica, limitatamente alla discarica di alghe marine, per non aver commesso il fatto;
assolveva poi i predetti IZ, Di SA ed il TA dalle imputazioni di cui ai capi c), d) ed e), come loro rispettivamente ascritte, perché il fatto non costituisce reato;
per l'effetto rideterminava la pena inflitta ai citati appellanti, per le residue imputazioni di cui ai capi a) e b) della rubrica, in mesi due e gg. ventiquattro di arresto ed euro 2.100,00 di ammenda, ciascuno.
Gli interessati proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p.. In particolare i ricorrenti esponevano:
1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 51, comma 3 D.lvo 22/97, trattandosi di mero deposito temporaneo di materiale proveniente dalla potatura e dalla pulitura degli alberi destinati ad essere utilizzati (ossia bruciati) per il "falò" di S. EP che si teneva il 19 Marzo di ogni anno nel paese di San Vito Lo Capo;
2. che, comunque, era illegittimo l'ordine di bonifica dell'intera discarica disposto nei confronti dei ricorrenti posto che gli stessi, in ordine ai fatti in esame, rispondevano limitatamente ai rifiuti attinenti alla potatura e pulitura degli alberi e non in ordine a tutti i restanti rifiuti rinvenuti nella discarica sita nel terreno di proprietà di GI ME.
Il Di SA, inoltre, lamentava che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo in riferimento alla contravvenzione sub a), nonché in ordine alla misura della pena, che era eccessiva rispetto all'entità dei fatti ed alla personalità del ricorrente.
Tanto dedotto, tutti i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 24/02/05, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
La Corte Territoriale, mediante un procedimento argomentativi privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione. In particolare la Corte Territoriale, mediante congrua motivazione, ha accertato che tutti i ricorrenti, ossia IZ TT VI, Di SA LA, TA ON, nelle rispettive qualità, il primo di Assessore alla Polizia Municipale ed alla Nettezza Urbana del Comune di San Vito Lo Capo, il secondo, di dirigente dei servizi tecnici del Comune, il terzo di geometra impiegato addetto ai citati servizi tecnici, avevano disposto, consapevolmente e di comune accordo, che i residui della potatura e pulitura degli alberi, effettuata nei mesi di Aprile - Luglio 2000, fossero scaricati nel terreno di proprietà di GI ME, sito in via Piano di Sopra nel territorio del Comune di San Vito Lo Capo. Trattavasi di una cava abbandonata adibita dai fratelli GI, ME e EP, a discarica abusiva ove venivano depositati in modo continuativo rifiuti non pericolosi di varia natura (materiale proveniente dalla demolizione di abitazioni, sterro, pneumatici, fusti vuoti in metallo, legno, rottami ferrosi ed altro). A siffatti rifiuti si aggiungevano i predetti residui di potatura e pulitura di alberi fatti ivi scaricare su disposizione dei predetti imputati IZ (cui era stata consegnata la chiave del cancello d'ingresso del predetto terreno di proprietà di GI ME), Di SA e TA.
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi - obiettivi e soggettivi - della contravvenzione di cui all'art. 51, comma 3 DL 22/97, come ritenuta in sentenza;
ivi compreso l'ordine di bonifica della discarica abusiva. Per di contro, le censure dedotte dai ricorrenti in ordine al punto in esame sono infondate e comunque costituiscono, nella sostanza, censure in punto di fatto, poiché non attengono ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, bensì alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva dei ricorrenti. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p.. Per quanto attiene alle specifiche doglianze sollevate dal Di SA nel suo ricorso, va affermato:
A. che l'elemento soggettivo del reato de quo - ossia la consapevolezza da parte di Di SA in ordine allo scarico dei citati rifiuti vegetali nella discarica abusiva sita nel terreno di proprietà di GI ME - è desunto in modo certo dalla funzione in concreto esercitata dallo stesso. Questi, quale dirigente dei servizi tecnici - tra cui quello relativo alla nettezza urbana - del Comune di San Vito Lo Capo, un piccolo centro di 4000 abitanti, era non solo a conoscenza della destinazione illecita dei rifiuti vegetali raccolti nel periodo Aprile - Luglio 2000 presso la discarica abusiva sita nella proprietà di GI ME, ma aveva di fatto autorizzato tale deposito illecito o, comunque, non l'aveva impedito, quantunque ne avesse l'obbligo giuridico;
B. che la pena inflitta, nel giudizio di 1 grado, al Di SA, come agli altri imputati (mesi due e gg. 24 di arresto ed euro 2100 di ammenda), è prossima ai minimi edittali e comunque adeguata all'entità dei fatti ed alla personalità degli imputati;
pena già ridotta, peraltro, rispetto a quella irrogata nel giudizio di 1 grado (mesi tre di arresto ed euro 2100 di ammenda).
Va, infine, evidenziato che in ordine al reato di cui al capo b) della rubrica non sono state dedotte specifiche censure da parte dei ricorrenti.
Vanno respinti, pertanto, i ricorsi proposti da IZ TT VI, Di SA LA e TA ON, con condanna in solido degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2005