Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
23 0.20000078 9 /0 1 : r.g. n. 4061/00 REPUBBLICA ITALIANA Creu 1579 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO пер. 249 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Vito GIUSTINIANI ' Presidente;
WORTE L DI CASSAZIONE dott. Francesco SABATINI relatore Consigliere" PU ICIO COPIE Richiesta copia studio dott. Vincenzo SALLUZZO " IL SOLE 24 ORE ' " dal dott. Antonio LIMONGELLI 300/ ' per diritt dott. Alfonso AMATUCCI 1.9 GEN 2001 11 IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente LIRE 1500 SE NTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da NA FILM s.n.c. New Audio & Video di BA 0249793 CI e BA IE ' rappresentata da ambedue 0249818 i soci amministratori elett. dom. in Roma via ' Barnaba Tortolini n. 34 ' presso lo studio dell'avv. Nicolò Paoletti che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Mario Simio ' in virtù di procura a margine del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ' UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copie studic dal Sig. SAOLETTI DIRITTI D UFFICIO COPIE י י Richiesta copia esecutiva ן per diritti L. 3200 HESANOdal Sig. PS O MAG. 2001gritti 2000th IL CANCELLIERE 1674 IL CANCELLIERE BB112728 ricorrente
contro
RC mons. NO elett. dom. in Roma viale ' Castro Pretorio n. 25 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Mesiano che lo rappresenta e difende ' anche disgiuntamente all'avv. Aldo Pivato in ' virtù di procura a margine del controricorso controricorrente per la revocazione della sentenza n. 13367/99 di questa Corte Suprema , pubblicata il I.12.1999 Letta la requisitoria scritta con la quale il procuratore generale' in persona del sost. P.M. dott. Aurelio Golia chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato . Sentita nella camera di consiglio del 23 ottobre 2000 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -Con sentenza in data 13 maggio 1° dicembre 1999 n. 13367 questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso proposto dalla società Antoniana Film New Audio & Video di BA CI e IE avverso la sentenza n. 1100/96 della Corte di Appello di ' le dei rilievo che il nomeVenezia sul ' che rappresentanti ricorrente della società C DIRITTI avevano conferito la relativa procura non né risultava indicato nè nel corpo della stessa nell'intestazione o nel corpo del ricorso e che ' ' ile firme apposte dai predetti erano inoltre assolutamente illeggibili;
né poteva farsi utile riferimento agli atti del giudizio di merito, giacché la procura per quello di appello recava una ' invece quella per sola firma e non due : come il giudizio di cassazione Per la revocazione di tale decisione la stessa società ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. L'intimato resiste con controricorso Entrambe le parti hanno depositato memoria . Il p.m. ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato • MOTIVI DELLA DECISIONE della La ricorrente afferma che la decisione ' quale chiede la revocazione è affetta da errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa ( art. 395 n. 4 c.p.c. ) ed a tal fine segnala che la relativa procura era stata conferita da CI e IE BA unici soci ed amministratori della società sicché diversamente da quanto ritenuto ' ' nessuna incertezza sussisteva al riguardo : l'intestazione del precedente ricorso indicava 3 ' e gli stessi nel infatti costoro come soci ' conferire la relativa procura avevano ' specificato di essere soci amministratori;
nessun altro soggetto era dunque fornito di potere e l'individualità grafica dellarappresentativo ' in particolare di CI BA firma ' ' risultava chiaramente dal confronto tra quella da lui rilasciata in sede camerale e una delle due firme dei conferenti la procura a margine del suddetto ricorso;
dai documenti del fascicolo di parte risultava chiaramente che i due predetti erano subentrati nella società quali soci Il ricorso è inammissibile : ma non già per la ragione addotta in memoria dal resistente ' secondo la quale le sentenze di cassazione non sarebbero soggette a revocazione ( tale eccezione ' invero trascura di considerare la sentenza in ' 17 della Cortedata 30 gennaio 1986 n. costituzionale nonché l'art. 391 bis c.p.c. ' introdotto dall'art. 67 legge 26 novembre 1990 n. 353 ) , quanto perché nella specie non viene dedotto un errore revocatorio ' infatti la condivisibile e dalla Secondo ' l'errore in questione consiste le ricorrente non contrastata giurisprudenza di questa C.S. ' 4 nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella un fatto la cuisupposizione dell'inesistenza di verità è positivamente stabilita sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la impugnata per revocazione abbia sentenza pronunciato Tal genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti ' l'una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali ' purché , da un lato la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di valutazione o di giudizio , e dall'altro quella risultante dagli atti e ' documenti non sia stata contestata dalle parti ( 314/00 e 4070/00 nonché nn.Cass. nn. 5303/97 ' 226/99 e 7182/99 relative , queste ultime proprio ' alla procura speciale ). Nella specie la pronuncia in questione affermato in diritto conformemente all'indirizzo ' di cui alle sentenze in essa richiamate , nn. ' 1167/94 5154/98 e 12653/98 che l'incertezza ' ' 1 preclusiva della sulla persona del conferente 5 successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi rende ' invalida la procura ed inammissibile il ricorso ha ritenuto che ' stante l'illeggibilità delle firme ricorreva tale incertezza ed è pervenuta a tale conclusione previo esame della procura speciale per il giudizio di cassazione in sé ' considerata ed in collegamento inoltre con ' ' l'intestazione ed il corpo del ricorso nonché con la procura conferita per il giudizio di appello e i altresì con implicito riferimento all'art. 2292 cpv. C.C. il quale consente alla società in ' nome collettivo di conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto ( o defunto ) purché ' il socio receduto ( o gli eredi del socio defunto ) vi consentano : sicché la mera indicazione ' nell'epigrafe del ricorso di CI e IE ' significare in difetto di BA non poteva ' ogni necessaria specificazione che costoro ' fossero ancora soci e tanto meno amministratori , ' della società ricorrente . In contrasto con tale decisione la ricorrente adduce che tali risultanze avrebbero dovuto essere diversamente valutate e dunque denuncia un errore non di fatto ma , appunto , di giudizio : il quale 6 ' non rileva però agli ' per quanto premesso effetti in esame Le spese seguono la soccombenza ✓ hoooo
p.q.m.
290000 La Corte 24.01 M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente 365.500 ..... oltre giudizio , liquidate in lire lire 2.000.000 ( duemilioni ) di onorari in favore del resistente • Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 23 ottobre 2000 . ' Il Presidente Il Consigliere est. Карант ийный J-totin Depositata in Cancelleria IL CAIY 201 Oggi, 19 GFN 2001 Concetta Ammendola 3001 IL CANCELLIERE C1 ConcettaConcetta Ammendola 15 MAR 2001 UFFICIO Region in do 12756 7