Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
In materia tributaria, per i reati commessi dai sostituti d'imposta, il terzo comma dell' art. 1 del D.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23 subordina l'applicazione dell'amnistia alla circostanza che il sostituto versi l'importo delle ritenute fiscali effettuate ovvero indichi nella dichiarazione integrativa l'importo delle ritenute non versate. Se l'indicazione di questo importo è errato per difetto la condizione per l'applicazione dell'amnistia non si verifica, giacché in tal caso la riscossione delle imposte dovute, attraverso il versamento diretto del sostituto o attraverso la iscrizione nel ruolo speciale, risulterebbe inferiore a quanto spettante all'erario e ne rimarrebbe concretamente frustrata la "ratio" ispiratrice della clemenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/1999, n. 6554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6554 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 13/4/1999
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. Guido DE MAIO Consigliere N. 1265
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere N. 38320/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE GN IO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 18.6.1998 dalla corte di appello di Roma. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere dott. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Maurizio Alviti, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 18.6.1998 la corte di appello di Roma ha integralmente confermato quella resa il 18.4.1997 dal tribunale di Roma, che aveva dichiarato IO EL NO colpevole del reato continuato di cui all'art. 2, ult. comma, legge 516/1982 per aver omesso di versare all'erario ritenute fiscali effettivamente operate per complessive lire 13.497.000 (dal 20.4.1990 al 21.1.1991), e lo aveva condannato alla pena di un mese e quindici giorni di reclusione e lire 800.000 di multa, oltre alle pene accessorie di legge, col beneficio della sospensione condizionale.
2 - L'imputato ha presentato ricorso, deducendo erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione.
Sostiene che illegittimamente i giudici di merito hanno negato l'applicazione dell'amnistia di cui al D.P.R. 23/1992 nonostante che lo stesso contravventore avesse tempestivamente presentato dichiarazione integrativa, in cui per mero errore l'importo delle ritenute non versate era indicato in misura inferiore a quella reale. Il ricorso è inammissibile, giacché indipendentemente dalla verosimiglianza della tesi difensiva riproduce senza ulteriori argomenti il motivo di appello che la corte territoriale aveva correttamente disatteso.
Invero come ha sottolineato la sentenza impugnata per i reati commessi dal sostituti di imposta il terzo comma dell'art. 1 del D.P.R. 20.1.1992 n. 23 subordina l'applicazione dell'amnistia alla circostanza che il sostituto versi l'importo delle ritenute fiscali effettuate ovvero indichi nella dichiarazione integrativa l'importo delle ritenute non versate. È evidente che se l'indicazione di questo importo è errato per difetto la condizione per l'applicazione dell'amnistia non si verifica, giacché in tal caso la riscossione delle imposte dovute, attraverso il versamento diretto del sostituto o attraverso la iscrizione nel ruolo speciale, risulterebbe inferiore a quella spettante all'erario e ne rimarrebbe concretamente frustrata la ratio ispiratrice della clemenza.
Va ricordato al riguardo che le dichiarazioni integrative sono irrevocabili (art. 57 legge 30.12.1991 n. 413); che gli uffici finanziari provvedono al controllo delle stesse e alla conseguente liquidazione delle imposte con le modalità di cui all'art. 36 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, cioè rettificando gli errori risultanti dalle stesse dichiarazioni (art. 39, comma terzo legge 30.12.1991 n.413); e che le definizioni intervenute sulla base delle dichiarazioni integrative non possono essere modificate dagli uffici o contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione della specifica disciplina del c.d. condono (art. 57 cit.). Orbene, nel caso di specie, l'errore in cui il sostituto di imposta asserisce di essere incorso nella dichiarazione integrativa non poteva desumersi dalla dichiarazione stessa, sicché non poteva essere rettificato dall'ufficio finanziario con la procedura di cui all'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973. Il ricorrente asserisce che l'ufficio poteva desumere esattamente l'importo delle ritenute fiscali dal modello 770 presentato dal sostituto. Ma se così fosse stato (benché non sempre così accada), ugualmente l'ufficio finanziario non avrebbe avuto potere di rettifica, mentre il contribuente avrebbe avuto comunque una possibilità per maturare il titolo all'amnistia: quella, non già di dichiarare esattamente, ma di versare integralmente, l'importo delle ritenute fiscali operate. Il che però non risulta esser stato fatto.
Le considerazioni che precedono attengono alle condizioni tributarie per l'applicazione dell'amnistia. Sotto il profilo strettamente penale, si può aggiungere che l'errore addotto dall'imputato non è rilevante: esso infatti, a norma dell'art. 47 c.p., esclude la punibilità del reato quando cade sul fatto costitutivo del reato stesso, ma quando incide su una circostanza che condiziona l'estinzione del reato (come l'amnistia) non ha rilievo nell'ordinamento penale.
3 Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna alle spese processuali nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che viene liquidata come in dispositivo in considerazione del contenuto del ricorso.
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999