Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2001, n. 127
CASS
Sentenza 21 marzo 2001

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Massime1

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario - ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E - la controversia che abbia ad oggetto pretese patrimoniali nei confronti della p.a. per il soddisfacimento di ragioni creditorie attinenti a corrispettivi e rimborsi relativi ad un pubblico servizio (consistente, nella specie, nella gestione di un impianto di dissalazione dell'acqua marina ed esplicantesi nella ricerca, nell'apprestamento, nell'accumulo e nella successiva distribuzione agli utenti dell'acqua destinata agli usi civili ed industriali, secondo la disciplina di cui alla legge reg. Sicilia 15 novembre 1982, n. 134) affidato ad una società. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta ininfluente la nuova disciplina sulla competenza giurisdizionale in ordine alle controversie in materia di pubblici servizi dettata sia dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 292 del 2000, sia dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - che ha sostituito il testo originario dell'art. 33 citato -, in quanto entrato in vigore (il 10 agosto 2000) successivamente alla proposizione della domanda, e quindi non rilevante, ex art. 5 cod. proc. civ., rispetto alla giurisdizione come originariamente determinata).

Commentario1

  • 1Cons.Stato 15.2.2002
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 4 marzo 2002

    Quando la procedura di gara è indetta con le regole dell'evidenza pubblica da un soggetto che opera nell'erogazione di servizi pubblici e che è tenuto, in generale, al rispetto di siffatte regole, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste anche se non vi era, in concreto, il vincolo comunitario ad utilizzare l'evidenza pubblica in quello specifico caso. — Consiglio di Stato, IV Sezione 15 febbraio 2002 n. 934 sul ricorso nr.623/1993, proposto da Consiglio Nazionale dei Chimici, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ordine dei Chimici di Trento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo De Caterini, elettivamente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2001, n. 127
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 127
Data del deposito : 21 marzo 2001

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