Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario - ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E - la controversia che abbia ad oggetto pretese patrimoniali nei confronti della p.a. per il soddisfacimento di ragioni creditorie attinenti a corrispettivi e rimborsi relativi ad un pubblico servizio (consistente, nella specie, nella gestione di un impianto di dissalazione dell'acqua marina ed esplicantesi nella ricerca, nell'apprestamento, nell'accumulo e nella successiva distribuzione agli utenti dell'acqua destinata agli usi civili ed industriali, secondo la disciplina di cui alla legge reg. Sicilia 15 novembre 1982, n. 134) affidato ad una società. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta ininfluente la nuova disciplina sulla competenza giurisdizionale in ordine alle controversie in materia di pubblici servizi dettata sia dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 292 del 2000, sia dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - che ha sostituito il testo originario dell'art. 33 citato -, in quanto entrato in vigore (il 10 agosto 2000) successivamente alla proposizione della domanda, e quindi non rilevante, ex art. 5 cod. proc. civ., rispetto alla giurisdizione come originariamente determinata).
Commentario • 1
- 1. Cons.Stato 15.2.2002Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 4 marzo 2002
Quando la procedura di gara è indetta con le regole dell'evidenza pubblica da un soggetto che opera nell'erogazione di servizi pubblici e che è tenuto, in generale, al rispetto di siffatte regole, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste anche se non vi era, in concreto, il vincolo comunitario ad utilizzare l'evidenza pubblica in quello specifico caso. — Consiglio di Stato, IV Sezione 15 febbraio 2002 n. 934 sul ricorso nr.623/1993, proposto da Consiglio Nazionale dei Chimici, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ordine dei Chimici di Trento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo De Caterini, elettivamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2001, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IP TR S.P.A. INCORPORANTE LA PRAOIL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ARLINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSARIO ALESSI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
ASSESSORE ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA;
- intimato -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. r.g. 1818/99 del Tribunale di PALERMO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Domenico ARLINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O. e accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IP TR s.p.a., con atto del 18 marzo 1999, citò dinanzi al Tribunale di Palermo la Regione Sicilia chiedendone la condanna a versarle la somma di L. 11.684.315.367 maggiorata di interessi e di indennità di mora maturati fino al 31 dicembre 1998, in un importo di L.
4.946.907.459 oltre che "di ulteriori interessi e indennità di mora dall'1.1.1999 al soddisfo".
La società attrice, per suffragare l'introdotta pretesa, fece presente che la regione convenuta, prima, in data 28 ottobre 1983 (recte, 1993), "provvisoriamente ed in attesa del perfezionamento degli atti di conferimento definitivo", aveva affidato alla PRAOIL s.r.l. da sè incorporata nel mese di dicembre del 1994, "il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di dissalazione ed osmosi inversa realizzato all'interno della raffineria IP TR di Gela", e poi, nel quadro di un regolamento convenzionale tradotto in successivi atti pubblici amministrativi, rispettivamente, del 21 dicembre 1994 e del 31 luglio 1997 e divenuto vincolante anche per la controparte il 5 novembre 1997, a seguito del perfezionamento delle procedure di approvazione e di controllo, aveva definitivamente conferito ad essa deducente la gestione tecnica ed economica dell'impianto cennato;
evidenziò che il menzionato regolamento convenzionale della situazione dedotta aveva previsto "le modalità di effettuazione degli acquisti (art. 6) e del computo dei costi sostenuti dal gestore (costi posti interamente a carico della Regione ex art. 8)", nonché la disciplina del complesso dei rapporti fra la p.a. conferente e il gestore, al riguardo rimandando anche al contenuto di precedenti convenzioni intercorse fra i contraenti, o loro danti causa, con riferimento alla gestione del ripetuto impianto;
puntualizzò, in proposito, che, sulla scorta delle pattuizioni così concluse, mentre essa istante si era obbligata a condurre la gestione conferitale per conto della regione, e, però, assumendo in nome proprio "e sotto la propria cura e responsabilità la conduzione e l'esercizio dell'impianto affidatole", la p.a. conferente, dal canto suo, si era impegnata a finanziare integralmente l'attività gestoria, all'uopo costituendo un apposito "Fondo di Cassa", da adeguarsi annualmente "in relazione alle risultanze del bilancio preventivo dell'impianto", ed a pagare le fatture presentatele entro trenta giorni dalla relativa emissione (con facoltà, altrimenti, per l'emittente di direttamente sul "Fondo" predetto); asserì, quindi, di aver esattamente adempiuto tutti gli obblighi come sopra assunti, e che, viceversa, la regione non aveva onorato gli impegni correlativamente presi, omettendo sia di creare il "Fondo" suindicato, sia di rimborsarle i, fatturati, importi anticipati per garantire lo svolgimento regolare della attività gestoria demandatale, e che, perciò, la stessa era rimasta, contrattualmente, sua debitrice di quanto richiesto con l'atto istitutivo del giudizio.
La Regione Sicilia, costituitasi, contrastò la pretesa, e, pregiudizialmente, denunciò il difetto di giurisdizione del giudice ex adverso adito, prospettando doversi ritenere l'insorta vertenza assoggettata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a mente dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. b) ed e), d.lgs. 31.3. 1998 n. 80, per il quale "sono devolute" alla giurisdizione del secondo di detti giudici "tutte le controversie in materia di servizi pubblici", e, "in particolare, quelle tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi" e quelle "riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi ... con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità". Nel contesto così creatosi, la IP TR s.p.a. ha proposto, a mente degli artt. 37 e 41 cod. proc. civ., istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della fattispecie sull'allegato presupposto dell'irriducibilità di questa alle ipotesi così della concessione traslativa di beni pubblici, come della concessione traslativa di funzione o di servizio pubblici, e della relativa inquadrabilità, invece, nella figura del rapporto contrattuale "di natura privatistica pur se ad evidenza pubblica".
La Regione Sicilia resiste all'istanza, notificatale il 16 novembre 1999, con controricorso dello 11 gennaio 2000, con il quale ribadisce l'assunto, già prospettato in sede di merito, della riscontrabilità nel caso in argomento di una concessione di servizio pubblico concernente dissalazione di acqua di mare ai fini della relativa distribuzione per "usi idropotabili" (oltre che industriali).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - La IP TR s.p.a., a supporto della prodotta istanza di regolamento preventivo di giurisdizione e della correlata richiesta di una pronuncia che dichiari riservata al giudice ordinario la cognizione dell'esaminata vertenza, prospetta, innanzi tutto, che il rapporto come in narrativa costituito fra la Regione Sicilia e essa deducente "non può essere qualificato quale concessione amministrativa poiché la stessa costituisce un atto di natura provvedimentale e, quindi, presuppone lo svolgimento di un'attività pubblicistica quando, invece, il rapporto tra le parti è regolato da una convenzione sinallagmatica di natura privatistica" riferita ad una situazione in cui non risultano ravvisabili ne' "una concessione traslativa di beni", "poiché non è attribuito all'IP TR alcun diritto di natura reale e/o personale sugli impianti di dissalazione e/o rimineralizzazione (in controversia), i quali, peraltro, non costituiscono beni del patrimonio demaniale della regione" ne' "una concessione traslativa di potestà pubblica o di pubblici servizi in quanto manca per un verso l'attribuzione di poteri pubblicistici spettanti alla P.A. e, per altro verso, l'esercizio di pubbliche funzioni che presuppongono un'attività economica indirizzata e coordinata da programmi e controlli a fini sociali da svolgersi in regime di monopolio", dovendo precisarsi, altresì, che se si appalesasse configurabile una concessione di beni pubblici, dovrebbe, comunque, ritenersi "radicata la giurisdizione in capo all'A.G.O. in forza dello art. 5, co. 2, L. 1034/71, atteso che tale norma fa salva la stessa giurisdizione dell'A.G.O. per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi". La società ricorrente, in secondo luogo, sulla premessa che, in base alle intercorse convenzioni, la Regione Sicilia, "nella sua qualità di proprietaria del dissalatore" in discorso, le ha affidato "la gestione tecnica ed economica" dell'impianto, demandandole il compito di agire, bensì, per suo conto, ma in nome proprio, e di assumere "a propria cura e responsabilità la conduzione e l'esercizio dell'impianto (medesimo) fino ai tre contatori di consegna inclusi (ANIC - Utenza civile - Utenza industriale) dell'acqua dissalata alle utenze", accampa che "il contenuto" delle cennate convenzioni "manifesta ancor più la natura privatistica del rapporto costituito fra le parti" avente ad oggetto "la conduzione e la gestione delle due linee di rimineralizzazione, e non di un servizio di distribuzione pubblica dell'acqua dissalata e rimineralizzata" nel quadro di "un rapporto privatistico di natura complessa in forza del quale la Regione Siciliana si è assicurata i mezzi per assicurare il servizio di distribuzione dell'acqua esercitato nell'ambito della Regione Sicilia dalla E.A.S. (Ente acquedotti siciliani) in forza della L. R.S. 15 novembre 1982 n. 134", e, però, non contemplate conferimento al gestore dell'impianto dell'incarico di fornire prestazioni direttamente agli utenti e, quindi, affidamento di un pubblico servizio;
che, consequenzialmente, deve escludersi la riducibilità del "caso di specie" nella sfera di operatività dell'art. 33 d.lgs. 31.3.1998 n. 80, riguardante unicamente la disciplina della giurisdizione sulle cause in materia di pubblici servizi.
2) - La Regione Sicilia contraddice l'istanza di cui al paragrafo precedente e gli assunti come sopra articolati per suffragarla, sostenendo che "il servizio di dissalazione dell'acqua di mare ai fini della sua successiva distribuzione alla popolazione per usi idropotabili non può non essere configurato (al pari del servizio di distribuzione dell'acqua) come un pubblico servizio, e tanto basterebbe a fondare, ai sensi delle innovative disposizioni del d.lgs. 80/98, la giurisdizione - esclusiva - del giudice amministrativo, indipendentemente dalla natura concessoria o meno del rapporto", e che "la natura di servizio pubblico dell'attività di cui è causa risulta confermata dalla normativa speciale regionale in materia, nonché dalla normativa nazionale generale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche".
La p.a. controricorrente, per altro verso, assume che "la qualità di concessionario di un pubblico servizio o comunque a quest'ultima assimilabile da attribuirsi all'IP ai fini della soluzione della questione di giurisdizione risulta confermata dal dato testuale dell'art. 10 dell'atto aggiuntivo 21 dicembre 1994, nonché dal parere 18.2.1997 n. 4/97 del C.G.A." e da enunciazioni ricavabili da sentenze della Corte Suprema di cassazione;
soggiunge, con riguardo all'asserzione della ricorrente secondo la quale essa "svolgerebbe un servizio interno all'organizzazione della p.a. concedente o appaltante senza rapporti con l'utenza esterna", che "ammesso e non concesso che questo debba essere dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 80/98 il criterio discretivo della giurisdizione fra A.G.O. e giudice amministrativo, sfugge a controparte il fatto che l'IP fattura il maggior quantitativo dell'acqua dissalata non alla Regione bensì all'E.A.S., ente del tutto distinto dalla Amministrazione regionale e a sua volta chiamato a svolgere l'ulteriore servizio pubblico di distribuzione dell'acqua alle utenze private finali, che un ulteriore, rilevante quantitativo di acqua viene fatturato alla stessa IP, a sua volta da considerare come utenza privata finale, e che nelle previsioni dell'art. 18 della convenzione del 1983 l'ANIC avrebbe dovuto stipulare contratti singoli con ciascuna utenza privata finale".
3)A) - La pronuncia sull'istanza di regolamento considerata e sulle confliggenti tesi nei termini più sopra illustrati postula, in primo luogo, la qualificazione del dedotto rapporto in essere fra la IP TR s.p.a. e la Regione Sicilia con riguardo al realizzato affidamento alla prima da parte della seconda del "servizio di gestione e manutenzione" dell'impianto di dissalazione e di potabilizzazione dell'acqua del mare ricordato in narrativa:
segnatamente, si rivela indispensabile stabilire se il discusso rapporto sia, o non, riducibile nella nozione di concessione di servizio pubblico.
La verifica sul tema va condotta alla stregua del dettato degli artt. da 1 a 3 della L.R. Sicilia 15/11/1982 n. 134, cit., recante, appunto, norme intese a disciplinare la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine di pertinenza regionale. Orbene, le disposizioni legislative richiamate, dopo aver prescritto che la regione "è autorizzata ad affidare la gestione degli impianti" in argomento "ad enti pubblici e privati, anche costituiti in forma societaria, a prevalente capitale pubblico, che abbiano adeguata capacità tecnica e finanziaria" per assicurarne la conduzione, l'esercizio e la manutenzione (art. 1), e dopo aver, altresì, stabilito che "l'affidamento della gestione è disposto mediante convenzione" (art. 2), recitano che "il dissalamento dell'acqua è effettuato nel pubblico interesse secondo i parametri e le caratteristiche stabiliti dalla convenzione" cennata, e che "l'acqua dissalata è ceduta alle utenze civili ed industriali con l'obbligo del gestore di stipulare con ciascun utente apposito contratto per regolare i rapporti derivanti dalle utenze", soggiungendo che "i comuni e gli acquedotti subdistributori sono tenuti a versare al gestore la tariffa per la fornitura d'acqua nella misura" stabilita dai comitati provinciali ed interprovinciali dei prezzi (art. 3).
Sulla scorta del testo delle norme considerate, risalta all'evidenza che l'affidamento all'IP TR s.p.a. da parte della Regione Sicilia delle gestione, tecnica ed economica, dell'impianto di dissalazione dell'acqua marina in controversia ha comportato l'attribuzione alla società summenzionata del compito di approntare le risorse idriche necessarie per alimentare le utenze esistenti in un vasto comprensorio territoriale e di distribuire dette risorse alla popolazione ed alle industrie sia direttamente, sia per il tramite di organismi definiti, letteralmente, "sub distributori". Nel contesto dato, e considerato che l'attività consistente nella ricerca, nell'affrestamento, nello accumulo e nella successiva distribuzione agli utenti della acqua destinata agli usi civili ed industriali integra indiscutibilmente esercizio di un servizio pubblico, è da avere per indubitabile la qualificabilità del rapporto di cui è causa come concessione di pubblico servizio. B) - Tanto premesso, è da dire subito che, contrariamente a quanto accampato dalla p.a. controricorrente, la posta questione di giurisdizione non può essere risolta facendo applicazione delle disposizioni in tema di competenza giurisdizionale sulle controversie in materia di pubblici servizi dettate dall'art. 33 d.lgs. 31/3/1998 n. 80: tali disposizioni, di fatti, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime da Corte cost., sent. n. 292 del 17 luglio 2000, e, pertanto, risultano caducate, con effetto ex tunc, ed insuscettibili di operare.
C) - Va rilevato, d'altronde, che la fattispecie esorbita, ratione temporis, dal campo di operatività dell'art. 7 L. 21/7/2000 n. 205, recante sostituzione, e rimodulazione, della dianzi citata norma dell'art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998: la disposizione in argomento, invero, nella mancanza di una norma che abbia specificamente stabilito la decorrenza della relativa operatività da una data diversa, risultando contenuta in un testo legislativo pubblicato il 26 luglio 2000, a mente dell'art. 10 delle preleggi, è entrata in vigore il 10 agosto 2000, e non può essere applicata, perciò, nel caso esaminato, concernente, come a suo tempo evidenziato, vertenza istituita il 18 marzo 1999, in relazione alla quale, al sensì. dell'art. 5 cod. proc. civ., la giurisdizione va determinata avendo riguardo alla legge vigente nel momento della proposizione della domanda, senza che possano rilevare rispetto ad essa i successivi mutamenti normativi.
D) - Tenuto conto delle riflessioni sviluppate nelle lettere precedenti, occorre osservare che l'IP TR s.p.a. affidataria del servizio pubblico di cui sub a), revocando in discussione il rapporto di concessione del servizio predetto intercorrente fra essa deducente e la Regione Sicilia, concedente, ha azionato, e coltiva, una pretesa diretta a conseguire il soddisfacimento di ragioni creditorie attinenti a corrispettivi e rimborsi, assunti, dovutile, nel quadro del rapporto cennato, dalla p.a. summenzionata, ed ha istituito, in tal modo, una controversia da avere per senz'altro riservata alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria così al termini dell'art. 5, comma 2, L. 6/12/1971 n. 1034, come à sensi della L. 20/3/1865 n. 2248 all. E. Consequenzialmente, pronunciando sul ricorso, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario sull'esaminata vertenza. 4) - Nella ravvisata sussistenza di giusti motivi, le spese vengono compensate fra le contendenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione della autorità giudiziaria ordinarie e compensa le spese fra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 19 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001