Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
In tema di diritto d'autore, relativamente ai reati aventi ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, la sola mancanza del contrassegno Siae, che non sia stato comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", nel senso affermato dalla Corte di giustizia CE, non può valere neppure come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, essendo l'inopponibilità' ai privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno sino ad avvenuta comunicazione tale da privare il contrassegno del valore, ordinariamente attribuibile, di garanzia della originalità dell'opera.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1250 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1250 Anno 2013 Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA Relatore: FRANCO AMEDEO SENTENZA sul ricorso proposto da Lombardoni Severino, nato a Pedrengo il 7.3.1949; avverso la sentenza emessa il 16 ottobre 2010 dalla corte d'appello di Milano; udita nella pubblica udienza del 20 novembre 2012 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione; Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Milano confermò la sentenza emessa il 30 giugno 2006 dal giudice del tribunale di Milano, che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2008, n. 27109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27109 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
27 109 /08 SENTENZA N.1357 Udienza pubblica del 28 maggio 2008
REG. GENERALE n. 833/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: 1. Dott. Ernesto Lupo Presidente
CAR Consigliere DEPOSITAT 2. Dott. Aldo Fiale
3. Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
4. Dott.ssa Maria Silvia Sensini Consigliere i 4 LUG. 2008
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IL CANCELLIER C Consigliere, 5. Avv. Santi Gazzara (Paolo Mensurai) ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da Fall Nar, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il 25 ottobre 2007 dalla corte d'appello di An- cona;
udita nella pubblica udienza del 28 maggio 2008 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per l'inammissibilità del ricor- so;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Ancona confermò la sen- tenza 17 novembre 2004 del giudice del tribunale di Ascoli Piceno, sezione di- staccata di San Benedetto del Tronto, che aveva dichiarato Fall Nar colpevole del reato di cui all'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, per avere dete- nuto per la vendita supporti contenenti riproduzioni abusive di opere musicali e audiovisive, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge perché non esiste alcuna prova della responsabilità dell'imputato, la cui sussistenza è stata affermata sulla base di meri indizi privi di alcuna rilevanza. In particolare non è stato accertato né che egli avesse posto in vendita o commercializzato i supporti in questione né che gli stessi fossero stati abusivamente riprodotti;
2) violazione di legge perché non è stato accertato un uso lucrativo dei supporti in questione né il loro effettivo contenuto;
3) vio- lazione di legge perché mancava la prova della abusiva duplicazione e perché i supporti destinati all'utilizzazione con consolle per giuochi non erano qualifica- bili come programmi per elaboratore;
4) mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Motivi della decisione
Va rilevato che, con l'atto di appello, l'imputato aveva specificamente con- flor
testato la sussistenza del reato di cui al capo di imputazione perché mancava la prova sia della abusiva duplicazione dei supporti in questione sia del fatto che fossero effettivamente avvenuti atti di vendita degli stessi.
Su questi due principali motivi di appello la motivazione della sentenza impugnata è in parte del tutto carente ed in parte erronea. La corte d'appello, infatti, non fornisce alcuna motivazione sulla esistenza della abusiva riproduzione, se non un fugace e generico cenno contenuto nella esposizione del fatto in cui si afferma esclusivamente che i supporti erano abu- sivamente riprodotti perché mancanti del marchio Siae>>. Sennonché la Corte di Giustizia europea con sentenza resa ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE, emessa 1'8 novembre 2007 nel procedimento C- 20/05, HW, ed avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Forlì sulla questione relativa alla compatibilità della normativa italiana che prevede l'apposizione del contrassegno Siae con la diret- tiva europea 83/189/CEE del 28 marzo 1983, la quale aveva istituito una proce- dura di informazione obbligatoria nel settore delle norme e delle regole tecniche ha statuito che l'obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d'arte
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figurativa il contrassegno Siae in vista della loro commercializzazione nello Sta- to membro interessato, rientra nel novero delle «regole tecniche», ai sensi della suddetta normativa, che devono essere notificate dallo Stato alla commissione delle Comunità europea, la quale deve poter disporre di informazioni complete al fine di verificare la compatibilità dell'obbligo con il principio di libera circo- lazione delle merci, con la conseguenza che qualora tali regole tecniche non sia- no state notificate alla Commissione non possono essere fatte valere nei con- fronti dei privati e devono essere disapplicate dal giudice nazionale. E' pacifico che l'Italia non ha mai notificato alla Commissione le norme che prevedono l'apposizione del contrassegno Siae.
Sebbene la citata sentenza HW si riferisca specificamente ai con- trassegni relativi ai CD contenenti riproduzioni di opere d'arte figurativa, essa stabilisce un principio generale, secondo il quale la violazione dell'obbligo di comunicare alla Commissione ogni istituzione di contrassegno Siae successiva alla direttiva 83/189/CEE per supporti di qualsiasi genere (cartaceo, magnetico, plastico, ecc.) e di ogni contenuto (musicale, letterario, figurativo, ecc.), rende inapplicabile l'obbligo del contrassegno stesso nei confronti dei privati (Sez. III, 12.2.2008, n. 13816, Valentino;
Sez. VII, 6 marzo 2008, Boujlaib).
Dall'obbligo per il giudice di disapplicazione deriva anche che egli non può considerare la mancanza di contrassegno Siae come indizio della abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti (Sez. VII, 6 marzo 2008, Boujlaib, cit.; Sez. III, 12.2.2008, n. 13816, Valentino, cit.) giacché altrimenti si continuerebbe a dare al contrassegno quel suo valore essenziale di garanzia della originalità e autenticità dell'opera, che invece non ha acquisito nei confronti dei soggetti pri- vati per effetto della mancata comunicazione alla Commissione europea. Il giu- dice nazionale non può continuare ad applicare indirettamente le norme sul con- trassegno Siae per qualificare, ora per allora, come dovuta l'apposizione del contrassegno stesso e considerare quindi come sintomo di un illecito la sua -3-
mancanza.
Nel caso di specie, dunque, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata con rinvio per mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione in punto di prova della abusiva duplicazione dei supporti, affinché il giudice del rinvio accerti se dalle risultanze processuali emerga una qualche prova della contestata abusiva riproduzione.
Sul secondo motivo di appello (mancata prova di un effettivo atto di vendi- ta) la corte d'appello ha dato una risposta erronea, avendo affermato che la nor- ma contestata punisce espressamente anche la condotta della «detenzione per la vendita» anticipando a tale condotta il momento consumativo del reato. L'affermazione è erronea perché, come è noto, un reato a consumazione antici- pata per tutte le ipotesi previste dall'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è stato introdotto solo con le modifiche allo stesso apportate dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.
Nel caso di specie, invece, il reato è stato contestato come consumato il 20 luglio 2000, e quindi, ovviamente, allo stesso non potevano applicarsi le norme introdotte dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, non ancora entrata in vigore al momento del fatto, bensì quelle di cui al testo dell'art. 171 ter della legge 22 a- prile 1941, n. 633, previgente, introdotto dall'art. 17 del d. lgs. 16 novembre 1994, n. 685, e quindi modificato con l'art. 1 del d.lgs. 15 marzo 1996, n. 204.
Ora, in relazione alla disciplina previgente alle modifiche del 2000, mentre per le videocassette e le opere cinematografiche, stante l'espressa previsione legislativa, era pacifica la punibilità della detenzione ai fini di vendita o di no- leggio, per quanto riguardava invece le musicassette e gli altri analoghi sup- porti aventi contenuto musicale, contemplati esclusivamente dalla lett. c) dell'art. 171 ter cit., la giurisprudenza di questa Corte è da tempo assolutamente costante nel ritenere che la semplice detenzione ai fini di vendita o di noleggio di musicassette e dischi audio privi del contrassegno SIAE ed abusivamente riprodotti, non integrava il reato di cui alla lett. c) dell'art. 171 ter proprio per- ché questo prevedeva esclusivamente la vendita e il noleggio e non anche la de- tenzione per la vendita o il noleggio (Sez. III, 17 ottobre 2000, n. 12149, Gaye, m. 217.656; Sez. III, 21 febbraio 2001, Zinna, m. 218.979; Sez. III, 11 dicembre
2003, n. 5875, Romano, m. 227.841; Sez. III, 11 maggio 2004, Andreano, m.
229.354; Sez. III, 17 novembre 2004, Sylla;
Sez. III, 16 dicembre 2004, Sciar- rappa;
Sez. III, 21 dicembre 2004, Fallo, m. 230.674; Sez. III, 9 febbraio 2005,
Casser, m. 231.104; Sez. fer., 2 agosto 2005, Contino, m. 231.812; Sez. III, 5 ot- tobre 2005, Farnedi;
Sez. III, 25 ottobre 2005, Esposito;
Sez. III, 9 novembre 2005, Iacono, m. 233.297; Sez. III, 17 novembre 2005, Melucci, m. 232.656;
Sez. III, 7 dicembre 2005, Scognamiglio, m. 233.020; Sez. III, 18 gennaio 2006, n. 15516, Diop, m. 233.922; Sez. III, 25 gennaio 2006, Casser, m. 233.560; Sez. III, 3 maggio 2006, Brancatelli;
Sez. III, 15 marzo 2007, El Hadji, e numerosis- sime altre;
v. anche, in senso solo parzialmente diverso, Sez. II, 19 dicembre 2005, El Mahi, m. 233.363; Sez. II, 19 gennaio 2006, Bagnasco, m. 233.494). Ciò perché in materia penale, governata dal divieto di analogia in malam partem e dal principio del favor rei, non è consentito al giudice rimediare ad eyen- -4-
tuali ed ipotetiche sviste legislative dilatando la fattispecie penale al di là del suo contenuto tassativo. Invero, laddove il legislatore ha voluto anticipare il momento consumativo del reato equiparando alla vendita o al noleggio la semplice detenzione ai fini di vendita o di noleggio, lo ha espressamente previ- sto, come nel caso del previgente testo della lett. b) dell'art. 171 ter (che si rife- riva appunto anche a chi detiene per gli usi anzidetti) o nel caso del vigente te- sto delle lett. c) e d) dell'art. 171 ter, che si riferisce espressamente a chi «detie- ne per la vendita o la distribuzione» supporti abusivamente duplicati. In altri termini, secondo l'ormai costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, ai sensi del vecchio testo dell'art. 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633, la semplice detenzione ai fini di vendita di musicassette e dischi audio abusivamente riprodotti, non integrava il reato di cui alla lett. c), perché questo puniva soltanto la vendita o il noleggio e non anche la detenzione ai fini di ven- dita e di noleggio, e non integrava nemmeno il reato di cui alla lett. b), perché questo, pur contemplando anche la detenzione ai fini di vendita o di noleggio, riguardava però soltanto le opere cinematografiche o audiovisive abusivamente duplicate o riprodotte, mentre le musicassette o i dischi audio sono diversi dalle videocassette o dalle opere cinematografiche o televisive e dai supporti analoghi previsti dalle lett. a) e b), proprio perché hanno un contenuto musicale e non ci- nematografico.
Le più recenti decisioni hanno peraltro ritenuto che, tutt'al più, nelle con- crete fattispecie, si potrebbe ravvisare, sussistendone i presupposti, la violazione dell'art. 171 ter cit. nella forma del tentativo, atteso che una volta esclusa la sua natura di delitto a consumazione anticipata non sussistono ragioni ostative alla applicabilità dell'art. 56 cod. pen. (Sez. III, 21 dicembre 2004, Fallo, m.
230.674; Sez. III, 9 febbraio 2005, Casser, m. 231.104; Sez. III, 9 novembre 2005, Iacono, m. 233.297; Sez. III, 7 dicembre 2005, Scognamiglio, m. 233.020; ecc.).
La sentenza impugnata dovrebbe dunque essere annullata con rinvio anche in ordine alla qualificazione del fatto, qualora provato, ed in particolare per ac- certare se eventualmente sussistono i presupposti del tentativo ed in ogni caso per una nuova determinazione della pena. Sennonché, va preliminarmente osservato che il reato è stato commesso il 20 luglio 2000 e che quindi la prescrizione si è maturata, in assenza di sospen- sioni, il 20 gennaio 2008.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 2008.
L'estensore Il Presidente
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