Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2003, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ESECUZIONE FORZA TA SEZIONE TERZA CIVILE OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI TERMINE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DE CORRENZA R.G.N. 10756/010 25 99/03 Dott. Vincenzo “ 5956 Dott. Paolo Rep. 735 Consigliere SABATINI Dott. Francesco Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere ud.03/12/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: RI AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ----- PATRIZI, che la difende, giusta delega in atti;
T ricorrente
contro
MO AR;
intimata avverso la sentenza n. 12619/00 del Tribunale di ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 10/04/00 e depositata il 13/04/00 (R.G. 2351/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di 2002 consiglio il 03/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo 2404 -1- VITTORIA;
lette le Generale dichiari oggetto. conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si la manifesta infondatezza del ricorso in -2- La Corte Premesso in fatto. 1. - Il tribunale di Roma, con sentenza 13.4.2000, ha pronunziato su una domanda di opposizione agli atti esecutivi, che AR RI aveva proposto in un processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi iniziato in suo confronto da AR MO. Il tribunale ha dichiarato che l'opposizione, con cui erano stati denunziati vizi dell'ordinanza di assegnazione, ега inammissibile, perché era stata prescntata decorso il termine di cinque giorni da quello in cui la parte aveva avuto conoscenza dell'atto. AR RI ha chiesto la cassazione della sentenza.
2. AR MO non ha svolto attività difensiva. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia esaminato 3. - in camera di consiglio ÷ sia rigettato perché i motivi допо manifestamente infondati. - AR RI ha depositato una memoria.
4. Ritenuto in diritto.
1. Il tribunale ha fondato la sua decisione sui seguente principio di diritto: se l'ordinanza del giudice non è pronunziaza in una udienza di cui la parte ha avuto avviso, il termine per farne valere la nullità decorre da quando la parte acquista piena conoscenza dell'atto. Il tribunale ha poi ritenuto che, nel caso, dell'ordinanza di assegnazione, che era stata depositata il 26.5.1999, la parte avesse avuto piena conoscenza oltre cinque giorni prima della 3 data, il 18.11.1998, in cui aveva depositato il ricorso in opposizione: tra l'altro perché aveva chicsto il 3.8.1998 la registrazione dell'ordinanza, 1 8.9.1998 ne aveva chies o Una copia per la notifica ed il ricorso in opposizione era st.año datato 8.11.1998. Il ricorso, con tre motivi, denunzia vizi di violazione di 2. - norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 617, 244 e 253 dello stesso codice). Le critiche che vi si svolgono sonc le seguenti. La data dell'8.11.1998 apposta sul ricorso potrebbe essere stata frutto di un errore e comunque non potrebbe escludere che il ricorso sia stato redatto sulla base di una conoscenza dell'atto ancora indiretta e sommaria, tale da aver richiesto altro erpo per essere completata. In sede di registrazione di un atto non se ne può avere copia e dunque non se ne può conoscere il contenuto. La copia dell'ordinanza era stala chiesta dalla contrcparte, tribunale è mentre una lettera 3.12.1998 di qui ha parlato i l successiva alla presentazione del ricorso.
3. Il ricorso non è fondato. censurabile,E' frutto di un apprezzamento di fatto, non perché non viziato sul piano logico, l'avere il giudice di merito ritenuto che la data apposta sul ricorso dimostrasse che era stato formato nella medesima cata, di oltre cinque giorni anteriore alla 1 sua presentazione, e provasse che la parte aveva avuto conoscenza deli'avvenuto deposito dell'ordinanza. A maggior ragione perché questo fatto era dimostrato dalla circostanza che la parte ne aveva chiesto la registrazione. Si deve aggiungere che, quando ha notizia della esistenza di atto esecutivo che per sua natura ne può pregiudicare gli ת! interessi, la parte ha l'onere di verificarne il contenuto, ciò che può fare accedendo alla cancelleria. Del resto, anche quando şi tralla di atti soggetti a registrazione, la cancelleria è tenuta a rilasciarne copia, se la copia è richiesta per la prosecuzione del giudizio (art. 66.2. a, de d. P. R. 26 aprile 1986, n. 131 , fattispecie in cui rientra l'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione con opposizione agli atti esecutivi.
4. Il ricorso è rigettato. - L'altra parte non ha svolto attività difensiva ē поп ha 5. perciò diritto al rimborso delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corts rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso il giorno 3 dicembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il relatore ed estensore il Presidente. ров Кума DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 20 FEB 2003. innocenze Battista Oggi IL CANCELLIERE C1 5 Innocenze Battista