Sentenza 6 febbraio 2013
Massime • 1
I delitti di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000) e di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000) possono concorrere tra loro, non essendo configurabile alcuna relazione di genere a specie in grado di legittimare l'applicazione dell'art. 15 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2013, n. 32054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32054 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 06/02/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 364
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 22822/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UT AN N. IL 12/03/1960;
avverso la sentenza n. 2234/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 22/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. la Corte di appello di Palermo con sentenza del 22 aprile 2011 ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 25 febbraio 2010, che ha condannato UT SA per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, perché quale legale rappresentante della ditta
"UT SA", al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, distruggeva e/o occultava le scritture contabili di cui era obbligato alla conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione del volume degli affari e dei redditi, fatto accertato in Palermo il 14 novembre 2007 e del delitto di cui all'art. 5 del medesimo D.Lgs. perche, nella medesima qualità sopraindicata, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, ometteva di presentare la dichiarazione annuale relativa a dette imposte per l'anno 2005, essendo l'imposta IVA evasa pari a Euro 147.126, accertato in Palermo nel 2006. 2. L'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione ex art. 606 c.p.p., lett. b), del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 5 e 10, in quanto i giudici avrebbero ritenuto insussistente il concorso apparente o la concorrenza formale tra l'art. 10 e l'art. 5 contestati, posto che l'occultamento e la distruzione delle scritture contabili è prodromica alla condotta di omissione del pagamento delle imposte, in quanto volta ad occultare l'accertamento in materia IVA e comunque il rapporto tra le fattispecie avrebbe dovuto essere risolto alla luce del principio di sussidiarietà; 2) Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt.133 e 62 bis c.p., limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche posto in correlazione ai precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Quanto al primo motivo, va osservato che il concorso apparente di norme sussiste quando una stesso fatto appare disciplinato da più norme, ma in realtà solo una di esse è destinata a trovare applicazione, sicché solo una delle ipotesi di reato previste può ritenersi configurabile, con esclusione dell'applicazione delle norme che disciplinano il concorso di reati. Per risolvere il conflitto tra le due o più norme astrattamente applicabili, l'art. 15 c.p., prevede il principio di specialità, stabilendo che "Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione speciale deroga alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito". Si tratta di un criterio di natura logico-strutturale, che consente di escludere l'applicazione della fattispecie avente portata generale, quando la fattispecie speciale punisce una condotta perfettamente coincidente con quella prevista dalla norma a carattere generale, con l'aggiunta di un elemento specializzante (ad esempio come avviene con le fattispecie di sequestro di persona e di sequestro di persona a scopo di estorsione). Detto in altri termini, il rapporto di genere a specie tra le due norme è tale che, in mancanza della norma speciale, il fatto sarebbe comunque ricompreso nella fattispecie di portata generale. Inoltre, il concorso apparente di norme presuppone che, le diverse leggi apparentemente applicabili allo stesso regolino la "stessa materia". Per quanto riguarda la definizione di tale concetto, la giurisprudenza di questa Corte esclude il riferimento al fatto concreto per attribuire rilevanza, invece, alla stessa fattispecie astratta, ai fatto tipico corrispondente alla previsione legale (Sez. U, n. 16568, del 19 aprile 2007, Carenivi, Rv. 235962).
2. Vi sono dei casi in cui il rapporto tra le norme non è
configurato in termini di specialità bensì di interferenza, e ciò si verifica nel caso in cui uno stesso fatto sembrerebbe riconducibile a due fattispecie incriminatrici, tra le quali, però, in astratto, non sussiste alcun rapporto di specialità (si pensi, ad esempio, alla truffa commessa millantando credito). In tali casi, si è ritenuto di ravvisare un concorso apparente di norme, in quanto, la consumazione di un delitto presuppone, secondo l'id quod plerumque accidit, la realizzazione di una condotta riconducibile ad altra fattispecie incriminatrice, con la conseguenza che, per evitare duplicazioni di pena, la fattispecie più grave dovrebbe assorbire quella di minore gravità, facendosi in tal modo applicazione dei alteri, non logici, ma di valore, della consunzione o dell'assorbimento.
3. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, tuttavia, il solo criterio idoneo a risolvere il conflitto apparente di norme è dato dal criterio logico strutturale di specialità individuato dall'art.15 c.p., poiché il ricorso a criteri di valore quali quelli di consunzione ed assorbimento rischia di attribuire al giudice un'eccessiva discrezionalità in contrasto con il principio di legalità, e più in particolare, del principio di tassatività della fattispecie penale (da ultimo, Sez. U, n. 1963 del 28 ottobre 2010, Di Lorenzo, Rv. 248721).
4. Orbene, nella vicenda in esame, non può essere ravvisato un concorso apparente di norme tra le fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa alle imposte direttive e all'IVA e la fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili, anche se entrambe le fattispecie sono caratterizzate dalla presenza del dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, peraltro il delitto di occultamento o distruzione dei documenti contabili prevede anche la possibilità che il dolo specifico si riferisca alla finalità di consentire l'evasione a terzi. Sono infatti completamente diverse le condotte: il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, incrimina una condotta omissiva, ossia l'omessa presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai fini dell'imposizione fiscale, prevedendo una condizione obiettiva di punibilità, consistente nel superamento di una soglia quantitativa di imposta evasa. Si tratta di un reato omissivo di natura istantanea che si perfeziona (ed esaurisce) alla scadenza del termine previsto dalla legge per tali adempimenti. Le condotte tipiche della fattispecie tipizzata dall'art. 10, invece, sono condotte attive (la distruzione ovvero l'occultamento, totale o parziale dei documenti contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, per cui si abbia una impossibilità seppure parziale di ricostruire il volume di affari o dei redditi;
se nel caso di distruzione il reato può anche dirsi istantaneo (ferma restando la concreta difficoltà di provare la data della commissione del fatto), nel caso di occultamento, il reato ha indubbiamente natura permanente, in quanto tale condotta perdura sino al momento della temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione richiesta dagli organi verificatori.
5. Emerge con chiarezza che non sussiste, dunque, alcuna relazione di genere a specie tra le fattispecie poste a confronto, non potendosi ritenere in alcun modo sovrapponibile, seppure in parte, il fatto tipico, ben diverso, delle due fattispecie e pertanto questo Collegio ritiene che debba essere affermato il principio di diritto che il delitto di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'IVA ben può concorrere con il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, in quanto va escluso il concorso apparente di norme tra la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, e quella di cui all'art. 10 prevista nei medesimo decreto, non sussistendo tra le stesse quel rapporto di genere a specie che solo può legittimare l'applicazione dell'art. 15 c.p.. 6. Risulta del pari infondato il secondo motivo, atteso che i giudici di secondo grado hanno fornito una compiuta ed esaustiva motivazione in ordine alle ragioni che li hanno condotti a condividere la medesima valutazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche operata dal primo giudice, atteso che il mancato riconoscimento delle citate circostanze non è riposto unicamente - come asserito dal ricorrente - nei precedenti penali, ma è stato posto in correlazione con la consistenza del volume di affari realizzato.
6. Questa Corte osserva inoltre che non risulta maturato alcun termine di prescrizione (il termine lungo è di sette anni e mezzo), atteso che la condotta di occultamento perdura sino al momento dell'accertamento fiscale, in quanto è in tale momento che si manifesta il reato ed a tale momento deve farsi riferimento per l'individuazione del dies a quo del decorso del termine di prescrizione (cfr. Sez. 3, n. 5974 del 5/12/2012, dep. 7/02/2013, PG in proc. Buonocore, Rv. 254425), accertamento fiscale che nel caso di specie è stato effettuato in data 14 novembre 2007. Quanto al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, lo stesso deve considerarsi perfezionato innanzitutto il 31 maggio 2006, per cui il termine prescrizionale per lo stesso si sarebbe maturato solo in data 1 dicembre 2013.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente, ex art.616 c.p.p., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013