Sentenza 27 settembre 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 378, terzo comma, cod. pen. non rileva la pena in concreto applicata o applicabile per il reato presupposto, ma la sola previsione edittale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2012, n. 49239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49239 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2012 |
Testo completo
49 2 39 /1 2 38 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1346 Antonio S. Agrò - Presidente - UP 27/09/2012 Tito Garribba R.G.N. 46435/2011 Francesco Gramendola Giovanni Conti Relatore - Vincenzo Rotundo ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova nei confronti di AM CA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/05/2010 del Tribunale della Spezia visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito per il AM l'avv. Alberto De CA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale della Spezia, all'esito di giudizio abbreviato, condannava CA AM alla pena di euro 100 di multa, in quanto ritenuto responsabile del delitto di favoreggiamento, ritenuta l'ipotesi di cui да all'art. 378, comma terzo, cod. pen. in quanto per il reato presupposto (art. 481 cod. pen.) era stata applicata la sola pena della multa.
3. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova, che con un unico motivo denuncia la erronea applicazione dell'art. 378, comma terzo, cod. pen., che implica che il reato presupposto deve essere edittalmente, e non nell'applicazione giudiziale concreta, punito con la multa, ovvero essere una contravvenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, essendo da condividere il rilievo dell'Ufficio ricorrente secondo cui ai fini della configurabilità della ipotesi attenuata di cui all'art. 378, comma terzo, cod. pen. non rileva la pena in concreto applicata (o applicabile) per il reato presupposto ma la previsione edittale. Infatti, la norma del comma terzo si riferisce alla ipotesi in cui "la legge stabilisce una pena diversa" dalla reclusione o dall'ergastolo (o alla ipotesi in cui il reato presupposto sia una contravvenzione) e non alla pena concretamente applicata per il reato presupposto;
il quale del resto potrebbe non essere ancora oggetto di valutazione giudiziale o addirittura non implicare una concreta punizione del suo autore (v. la previsione del comma quarto). Nella specie il reato cui si è riferita la condotta di favoreggiamento è quello di cui all'art. 481 cod. pen. per il quale è prevista al primo comma la pena alternativa della reclusione o della multa, e, al secondo comma, l'applicazione congiunta di dette pene. Non rileva dunque che il soggetto in favore del quale è stata posta in essere la condotta incriminata da parte del AM sia stato condannato per detto reato alla sola pena della multa.
2. Attesa la illegalità della pena inflitta, la sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, a norma dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Genova, che dovrà stabilire la pena da irrogare in base alle previsioni edittali di cui al primo comma dell'art. 378 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per la determinazione della pena alla Corte di appello di Genova. Così deciso il 25/09/2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Depositato inCancalorie Giovanni Conti ogg) 8 DIC 2012 филь #FINZEN SU E lario Piera BSPOSITO