Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 2 del D.Lgs. 241/90, nel disporre che, di ogni procedimento amministrativo, deve essere fissato un termine finale, pone un principio generale dell'ordinamento (art.29 D.Lgs. Cit.) in applicazione del quale l'art. 204 del D.Lgs. 285/92 ha fissato il termine entro cui il Prefetto è tenuto ad emettere le ordinanze ingiunzioni relative alle infrazioni al codice della strada (nella specie, all'art. 142.9), termine oggi fissato in 180 giorni in forza dell'art.68.4 della legge finanziaria 488/99, con la conseguenza che il decorso del termine suddetto integra gli estremi del vizio di legittimità dell'intero procedimento, vizio che, ove ritualmente dedotto con l'atto di opposizione, comporta l'annullamento, anche in sede di giudizio di legittimità, dell'ordinanza ingiunzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18153 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE EN avv. Fabrizio, elettivamente domiciliato Roma, via Buccari 11, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da se medesimo, avendone la qualità;
- ricorrente -
contro
Prefetto di Viterbo
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana n.63 del 02.06.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. F. De RE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo, assorbiti gli altri;
Svolgimento del processo
Con sentenza 02.06.00 il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione proposta dall'avv. De RE Fabrizio avverso l'ordinanza ingiunzione 17.02.99, notificatagli il 30.03.99, con cui il Prefetto di Viterbo, respingendo il ricorso proposto dallo stesso De RE avverso il p.v.a. di infrazione all'art. 142.9 dlgs 285/92, infrazione rilevata mediante autovelox e successivamente notificata al De RE, gli ingiungeva il pagamento della somma di lire 1.090.800.
Le contestazioni dell'opponente - che il giudice individuava nella negazione della valenza probatoria del verbale, perché riferito a fatti non avvenuti in presenza degli accertatori, ma riscontrati all'esito di un procedimento tecnico;
nella irregolarità della contestazione differita;
nella nullità dell'ordinanza/ingiunzione perché non firmata dal Prefetto - risultavano, a giudizio del tribunale, infondate.
Ricorre l'avv. Fabrizio De RE, in proprio avendone le qualità, e deduce, con ricorso notificato al Prefetto di Viterbo a mezzo posta il 03. 10.00, quattro motivi di censura.
La Prefettura intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso si deducono - come violazione dell'art. 345 dpr 495/92 - varie ragioni di censura: a) la contestazione sulla attendibilità della apparecchiatura autovelox è stata superata dalla sentenza impugnata assumendo che tali apparecchiatura sono in genere dotate di alto grado di attendibilità e che spetta al trasgressore provare eventuali difetti, mentre la prova della assoluta - e non soltanto "alta" - attendibilità spetta alla Amministrazione che aveva in effetti indicato a testi i due verbalizzanti, ma vi aveva poi rinunciato, b) privando così il Del RE della possibilità di interrogarli su varie circostanze di fatto rilevanti;
c) non era stata offerta la prova che la apparecchiatura usata era omologata e la relativa eccezione non era stata esaminata dalla sentenza.
Col secondo si assume violazione e falsa applicazione dell'art. 200 dlgs 285/92 perché la contestazione non era stata effettuata immediatamente e perché il differimento non era stato motivato nel verbale di accertamento.
Si tratta di censura inammissibile perché nell'atto di opposizione non si deduceva la mancata giustificazione del differimento come causa di nullità dell'ordinanza ingiunzione.
Col terzo motivo si assume il vizio di motivazione in ordine alla eccezione di nullità dell'ordinanza/ingiunzione perché non sottoscritta dal Prefetto di Viterbo, ma "d'ordine del Prefetto - Il Vice Prefetto Ispettore" con conseguente duplice violazione: perché la delega non era consentita (rilievo che, sia pur in modo del tutto generico, figura anche nell'atto di opposizione) e perché il Vice Ispettore non aveva sottoscritto l'atto, come dimostrava il fatto che l'attestazione di "copia conforme" era stata apposta ad un documento nel quale la firma del predetto funzionario non figurava. Col quarto motivo si assume che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi anche sulla nullità dell'ordinanza/ingiunzione perché emessa ben oltre il termine di gg. 90 di cui agli artt. 203 e 204 dlgs 285/92. In narrativa, il ricorrente precisa che il p.v.a. era stato notificato il 21.09.95, che il ricorso al Prefetto era stato depositato il 6.10.95 e che l'ordinanza/ingiunzione era stata emessa il 30.03.99, quasi tre anni e mezzo dopo la proposizione del ricorso. Il quarto motivo è fondato e, poiché il suo esame è pregiudiziale, rimangono assorbiti i restanti motivi.
L'art 2 del d.lgs 241/90, nel disporre che, per ogni procedimento amministrativo, deve essere fissato il termine entro il quale deve concludersi, pone un principio generale dell'ordinamento (art. 29 d.lgs 241/90) e, in applicazione di tale principio, l'art. 204 d.lgs 285/92 ha fissato il termine entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza/ingiunzione in 30 giorni, poi elevati a 60 dall'art. 106 del d.lgs 360/93 e quindi a 180 in forza dell'art. 68.4 della legge finanziaria 488/99: termini tutti ampiamente superati dalla vicenda in esame che presenta un distacco, tra ricorso ed ordinanza/ingiunzione, di oltre tre anni.
Ne consegue, secondo la giurisprudenza di questa Corte, un vizio di legittimità del provvedimento che, se dedotto - come nel caso - nell'atto di opposizione, comporta l'annullamento dell'ordinanza/ingiunzione. In tal senso si richiamano Cass. 6995/97;
2064/98; 10757/98; 3848/99; 4204/99; 12683/99; 8447/00; 9889/00;
10541/00; 15709/01. Non si tratta di soluzione in contrasto con l'indirizzo, altrettanto ampio, che considera il diritto della amministrazione alla sanzione pecuniaria sorto con l'infrazione ed estinto solo con il decorso del termine, quinquennale, previsto in genere dall'art. 28 l.s. 689/81 e, per le infrazioni al codice della strada, dall'art. 209 d.lgs 285/92 e che, in conseguenza, ravvisa in tutti gli atti volti alla riscossione - notifica del verbale di accertamento;
notifica dell'ordinanza/ingiunzione, notifica cartella esattoriale ecc. - efficacia interruttiva del termine prescrizionale in corso (Cass. 6967/97; 617/98; 11308/98; 4201/99; 4094/00; 9492/00;
9520/01). Il termine decadenziale ed il termine prescrizionale operano, infatti, su piani diversi e compatibili poiché, ove il ricorso non venga proposto, l'ordinanza sia tempestiva o non venga opposta, la decadenza non opera ma può, se l'inerzia si protrae per il tempo necessario, verificarsi la prescrizione.
La sentenza impugnata va quindi annullata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può pronunciare nel merito, dichiarando l'invalidità dell'ordinanza/ingiunzione. Spese compensate.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti e, decidendo nel merito, dichiara la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002