Sentenza 30 gennaio 2001
Massime • 1
Qualora, dopo la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, l'imputato avanzi, entro il prescritto termine di sette giorni di cui al combinato disposto degli artt.446, comma 1, e 458, comma 1, c.p.p., richiesta di applicazione della pena, spetta al giudice per le indagini preliminari e non al giudice del dibattimento provvedere su tale richiesta, atteso che solo dopo l'inutile decorso del termine suindicato il primo di detti giudici si spoglia del procedimento con la trasmissione degli atti al secondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 15045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15045 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA Presidente del 30/01/2001
Dott. TORQUATO GEMELLI Consigliere SENTENZA
Dott. EDOARDO FAZZIOLI Consigliere N. 579
Dott. BRUNO ROSSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. UMBERTO GIORDANO Consigliere N. 31439/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto negativo di competenza funzionale elevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel procedimento penale
contro
: 1) LO SA, nata il [...]; 2) IT EP, nata il [...]; 3) NT NE, nata il [...]; TE IT, nata il [...].
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. ROSSI;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. C. DI ZENZO che ha concluso per la competenza del giudice per le indagini preliminari, la Corte osserva:
Con ordinanza del 24/05/2000 il Tribunale di Napoli, in sede dibattimentale, investito del giudizio immediato di SA LO, EP IT, NE NT e IT TE, constatato che tutte le imputate avevano tempestivamente avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha restituito gli atti al giudice per le indagini preliminari per quanto di competenza.
Con ordinanza del 05/07/2000 il giudice per le indagini preliminari, sul presupposto che il provvedimento del giudice del dibattimento comportasse un'indebita regressione del processo ad una fase ormai superata dall'emanazione del decreto dispositivo del giudizio immediato e, altresì, che, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, resistente alle modifiche normative della legge n.479/99, nonché proprio dal tenore letterale dell'art. 448 c.p.p.,
nel testo varato dalla novella, la decisione sulla richiesta di applicazione della pena spettasse, comunque, sempre all'organo competente per il giudizio immediato, ha trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 30 c.p.p.. Tanto premesso, osserva il collegio che il conflitto, ammissibile in rito, perché, siccome incidente sulla determinazione della fase stessa del procedimento, è sussumibile nella previsione non del secondo comma dell'art. 28, c.p.p., ma del primo, va risolto nel senso propugnato dal giudice del dibattimento.
L'art. 446/1 c.p.p., che disciplina le forme di presentazione della richiesta prevista dall'art. 444, nella formulazione introdotta dalla legge 16/12/1999, n. 479, rinvia, infatti, all'art. 458/1, secondo cui l'imputato deve rivolgersi al giudice per le indagini preliminari e presentare la sua istanza entro il termine perentorio di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, salvo che sia stato lo stesso imputato a sollecitare il procedimento speciale (artt. 419/5 e 6; 458/3, c.p.p.).
Ne consegue che solo dopo l'inutile decorso del termine anzitutto il giudice per le indagini preliminari si spoglia del procedimento e trasmette gli atti al giudice del dibattimento.
Diversamente, è lui che deve provvedere sulla richiesta tempestivamente avanzata dalla parte interessata, accogliendola e definendo il giudizio;
ovvero rigettandola (per il dissenso del pubblico ministero o per altra causa) e curando, in tal caso, com'è ovvio, gli adempimenti necessari allo svolgimento del giudizio nella sede propria.
A contraria conclusione non può condurre il disposto dell'art. 448, c.p.p., il quale, menzionando anche il giudice del giudizio immediato, si riferisce alle ipotesi fisiologiche e patologiche di rinnovazione della richiesta già proposta con esito negativo al giudice per le indagini preliminari ovvero proposta tardivamente o non proposta affatto con conseguente declaratoria, in questi due ultimi casi, l'inammissibilità della stessa.
Ma fuori di queste particolari situazioni, la competenza a provvedere sulla richiesta non può spettare che al giudice per le indagini preliminari, come suggerisce, del resto, anche lo spirito della riforma, evidenziato dallo stesso rimettente, volto a evitare, nei limiti del possibile, lungaggini processuali, concentrando nell'udienza preliminare la trattazione e soluzione del maggior numero di casi.
Per questi motivi
La Corte, visti gli artt. 28, segg. c.p.p., dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001