Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12630 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' RE12630 /0 3 IN NOME DE POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 11283/01 Cron-26512 - Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 03/06/03 Dott. Guido VIDIRI Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: DI EO AR, D'EL GA NI, TO AR, LL AD, NN AN, ARNE AR, CI AN, DI CI EN, CA AN, SI GA, NE GI, NT AN RI, AS EN, ON IU, HI GA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PIRANI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati VALTER DE CESARE, BRUNO MARCONE, giusta delega in atti;
ricorrenti 2003 3314
contro
-1- GENERALTEX SRL, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA pro tempore, 22, presso 10 studio dell'avvocato L.G. FARAVELLI LUIGI FLAUTI, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, GIORGIO FALLAGRASSA, GIORGIO FONTANA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 271/00 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 30/12/00 R.G.N. 45/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/03 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Chieti, depositato in data 27 settembre 1982, MA Di EO e gli altri ricorrenti in epigrafe premesso che i dipendenti della s.r.l. Generaltex s.r.l. erano stati licenziati per riduzione del personale il 13 maggio 1982 e che il licenziamento era stato effettuato con intenti discriminatori in periodo di crisi solo congiunturale, per cui la fattispecie andava qualificata come una pluralità di licenziamenti individuali, chiedevano che venisse ordinata alla suddetta società la reintegrazione nel loro posto di Guido Vide lavoro. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore con sentenza del 5 gennaio 1983 riteneva la natura collettiva del licenziamento ma condannava la annualità di convenuta al pagamento di tre retribuzione in favore di tutti i ricorrenti, considerando il licenziamento effettuato in violazione dell'accordo interconfederale del 5 maggio 1965. A seguito del proposto gravame e dopo che il Tribunale di Chieti, quello di Pescara e quello di Lanciano si erano pronunziati sulla fattispecie in esame (decisioni tutte cassate dalla Corte di Cassazione), il Tribunale di Vasto, con sentenza del 1 2 dicembre 1994, condannava la società convenuta al pagamento di tre annualità di retribuzione in favore dei lavoratori. Con sentenza n. 1784 del 1997 la Corte di Cassazione cassava anche la sentenza del Tribunale di Vasto e rinviava al Tribunale di L'Aquila che, con sentenza 30 dicembre 2000, in riforma della sentenza del Pretore di Chieti, rigettava le domande proposte dai lavoratori e dichiarava l'inammissibilità della domanda della società di condanna generica dei suddetti lavoratori al risarcimento dei danni Nel pervenire a tale conclusione il TribunaleGuido Volui" conseguenti alla illegittima esecuzione immobiliare cui essi avevano dato luogo. premetteva che la sentenza remittente, dopo avere Tribunale di sottolineato il malgoverno da parte del Vasto dei criteri di scelta fissati dalle norme pattizie in materia di licenziamento del personale, statuiva che doveva darsi rilievo preminente al criterio economico da individuarsi, con riferimento al reddito complessivo dell'intero nucleo familiare (da intendersi quindi come complesso delle entrate di qualsiasi fonte ed a qualsiasi componente del nucleo familiare riconducibile, nonchè dei carichi che su detto reddito gravavano) e ribadiva la necessità di 2 una indagine analitica per ogni singolo dipendente interessato alla vicenda risolutiva. Tanto premesso, lo stesso Tribunale poi osservava che il c.t.u. aveva formulato due possibili graduatorie, una fondata sugli atti prodotti ed acquisiti e sulle prove assunte nelle precedenti fasi del giudizio, e la seconda basata, invece, oltre che sui suddetti dati, anche su ulteriori indagini compiute presso gli uffici finanziari, onde rendere più completo il materiale probatorio su cui compiere l'indagine. La incompletezza delle informazioni aggiuntive, che non que to the riguardavano tutti i dipendenti, rendevano, però, Gu inattendibile il complesso della valutazioni poste a fondamento della seconda ipotesi di graduatoria sicchè, restando praticabile soltanto la prima delle suddette graduatorie ne conseguiva l'illegittimità del licenziamento intimato ai ricorrenti GA TO D'LO, CA CAne e LI ON. Per quanto riguardava il danno dagli stessi rivendicato, il Tribunale osservava, poi, come i suddetti lavoratori non potessero pretendere la differenza tra il reddito percepito e quello non percepito nel periodo successivo alla risoluzione del rapporto, atteso che LI ON non aveva chiesto l'iscrizione nell'ufficio di collocamento, il 3 D'LO, dopo avere ottenuto detta iscrizione, era stato poi radiato evidentemente per lo svolgimento di altra attività lavorativa ed infine CA CAne, come si evinceva dal libretto di lavoro, era stato reintegrato nel suo posto di lavoro dalla società ed aveva prestato servizio sino al 21 dicembre 1985, così fruendo di un risarcimento in forma specifica. Avverso tale sentenza MA Di EO e gli altri lavoratori propongono ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. Resiste con controricorso la s.r.l. Generaltex, che quedo Viole ha spiegato anche ricorso incidentale e depositato note difensive ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunziano 1. violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e 416 c.p.c., del d.p.r. 14 relazione all'accordo luglio 1960 n. 1019 in interconfederale 20 dicembre 1965 ed in relazione all'art. 7 della legge n. 741 del 1959, dell'art. 15 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 4 della legge n. 604 del 1966 nonchè omessa, insufficiente e (artt. 360 nn.
3-5contraddittoria motivazione c.p.c.). In particolare i ricorrenti assumono che il Tribunale di L'Aquila ha totalmente disapplicato i principi fissati dalla sentenza n. 1784 del 1997 della ai quali, in sede di rinvio, eraCorte di Cassazione, tenuto ad uniformarsi, non svolgendo alcuna delle indagini che gli erano state demandate ed anzi alterando, senza alcuna adeguata motivazione, le risultanze del nuovo accertamento peritale che aveva ritenuto di disporre. In tal modo era pervenuto ad un risultato diametralmente opposto a quello che aveva dichiarato di volere perseguire. Più precisamente il Tribunale di L'Aquila, pur essendosi attenuto nella proposizione dei quesiti al Gusto Volui c.t.u. ai criteri indicati dalla sentenza rescindente, addirittura accentuando la preminenza delle condizioni economiche quale criterio discretivo da seguire nella scelta dei licenziandi, si era poi allontanato del tutto ed immotivatamente dai criteri così delineati, recependo una graduatoria fondata su parametri che lo stesso consulente aveva ritenuti inidonei allo scopo.
2.1. Il motivo è infondato. Come è stato già detto e come è dato evincere dal suo contenuto, la sentenza della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale di Vasto perchè lo stesso Tribunale non ha dato il giusto rilievo nella scelta dei licenziandi al c.d. 5 criterio economico, ed ha quindi rimesso per una nuova valutazione la controversia al Tribunale di L'Aquila. contrariamente a quantoQuest'ultimo Tribunale, sostenuto dai ricorrenti, ha fatto, questa volta, corretta applicazione dei criteri e dei principi fissati dai giudici di legittimità, avendo dato attuazione al pronunziato della Corte di Cassazione, con il quale quello economico è stato indicato come prevalente, ma non esclusivo, criterio di scelta dei lavoratori da licenziare. Lo stesso giudice di merito ViolueGuilo Vober ha, poi, spiegato in modo logico perchè, tra le due alternative in astratto percorribili la sua opzione nell'individuazione dei licenziandi, sia risultata necessitata in ragione dell'oggettiva impraticabilità di una della due. La decisione impugnata è stata, in tal modo, supportata da una motivazione che, per essere congrua e del tutto corretta sul piano logico-giuridico, e per non apparire in contrasto con la espletata consulenza non è stato in (il contrario assunto dei lavoratori alcun modo provato nè sono stati specificati in ricorso circostanze capaci di far evincere detto contrasto), non è suscettibile di alcuna critica in questa sede di legittimità.
2. Con il secondo motivo limitato alla sola 6 posizione del D'LO, del CAna e della ON, i ricorrenti deducono falsa violazione e applicazione degli artt. 1223 e 1227 C.C. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn.
3-5 c.p.c.). In particolare, ai sensi dell'art. 1223 c.c., sostengono che è risarcibile il pregiudizio patrimoniale risentito dal lavoratore, ingiustamente licenziato, fino al momento in cui egli trovare una altra effettiva stabile ha potuto occupazione e tale pregiudizio è liquidabile anche in via equitativa. Orbene, dalle dichiarazioni rese dal - Sezione Collocamento di Chieti Guiſto tole Direttore dell'UPLMO diprodotte nel giudizio davanti al Tribunale - L'Aquila, totalmente ignorate dalla sentenza impugnata, emergevano nettamente gli effettivi periodi di occupazione di ciascun lavoratore licenziato. Si verteva in presenza di brevissimi periodi, assolutamente insignificanti ai fini del risarcimento del danno, non avendo nessuno dei licenziati conseguito una stabile occupazione. Inoltre la circostanza della mancata rinnovazione dell'iscrizione nelle liste di collocamento ° della cancellazione era affatto un elemento dal qualedelle stesse non poteva ricavarsi con certezza l'inesistenza di un danno risarcibile tanto più in presenza di altri 7 elementi che segnalavano l'inutilità di tale iscrizione ai fini del conseguimento di un reddito commisurabile ai fini risarcitori. Non poteva, infine, tenersi conto neanche delle somme corrisposte al lavoratore dopo che lo stesso era stato provvisoriamente rioccupato presso la stessa azienda in quanto trattavasi del corrispettivo della prestazione di lavoro eseguita dal danneggiato, corrisposto in funzione sinallagmatica a tale prestazione e, come rientrante tale, non nell'indennizzo per l'illecito licenziamento.
3. Detto motivo è anche esso infondato e non può, Guests broken pertanto, trovare accoglimento. Questa Corte ha ripetutamente affermato che chi denunzia in sede di legittimità un vizio ovvero una carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia per mancato esame delle risultanze istruttorie ha l'onere di indicare, specificamente, le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato dal giudice di merito, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio della autosufficienza del ricorso per cassazione, deve potere essere compiuto dalla Corte di Cassazione sulla 8 base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non consentito sopperire con indagini integrative (cfr. tra le tante : Cass. 13 luglio 2001 n. 9554; Cass. 14 marzo 2001 n. 3692; Cass. 4 maggio 2000 n. 5608). Orbene, a fronte delle considerazioni esaurienti, precise e dettagliate del Tribunale di L'Aquila, che hanno condotto al disconoscimento della fondatezza della richiesta del risarcimento dei danni avanzata dal D'LO, dal CAne e dalla ON, i ilGunda tiden. ricorrenti hanno richiamato le dichiarazioni del Direttore dell'UPLMO- Sezione Collocamento di Chieti ma di dette dichiarazioni non hanno riportato contenuto in termini esaurienti e precisi, sicchè non hanno rispettato l'indicato principio della autosufficienza del ricorso. I suddetti lavoratori a sostegno delle loro domande, hanno, inoltre, addotto in modo del tutto generico l'esistenza di ulteriori elementi probatori che, pertanto, si mostrano privi di rilevanza;
non hanno indicato in ricorso l'entità del pregiudizio economico che assumono di avere subito;
non hanno, infine, in alcun modo specificato gli elementi sulla base dei quali liquidazione in rendere possibile in giudizio una via equitativa. 6 3. Per concludere, non può trovare accoglimento neanche la censura con la quale i ricorrenti lamentano che la sentenza del Tribunale di L'Aquila ha fatto un non corretto governo delle spese del giudizio, compensando le stesse. Ed infatti detta doglianza non può trovare ingresso non avendo - in presenza del potere discrezionale ricorrenti giudice di merito di procedere alla del regolamentazione di dette spese con l'unico limite di non porle a carico della parte totalmente vittoriosa - indicato valide ragioni che dovrebbero condurre a modificare sul punto la sentenza impugnata.
4. Sussistono giusti motivi per compensare interamente del presente giudizio ditra le parti le spese cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 3 giugno 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Questo poten IL CANCELLIERĘ Depositato in Cancelleria oggi,28 060, 2003 7805 IL CANCELLERE 10