Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/04/2002, n. 5166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5166 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
72553 E て 6 N 5 8 9 . O 1 I N / Z 4 . / PUBBLICA ITALIANA A 6 SUPREM05166 /02 R B 2 T . . S L R I L . P G A IN NOME DEL POP R . E . D R A B L A E T CASSAZIONE A T O D R D 1 U I I S 3 B E 1 N T E A SEZIONE QUINTA CIVILE . S N I N I E A S R E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E T R.G.N.21896/2000 F Presidente Dott. Michele CANTILLO A Dott. Enrico PAPA Consigliere Consigliere 15797 Cron. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Ud. 30/01/2002 Dott. Antonino DI BLASI Rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: IRPEF Calamità ILOR - SEN TENZA Naturali 1984 Sospensione sul ricorso proposto da: riscossione- Effetti AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro ricollegabili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge - Ulteriore beneficio Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura rideterminazione imponibile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
убили - ricorrente
contro
CE BE, non costituito in giudizio;
intimato avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Campobasso Sez. 4 n.366/04/99, del 22-10- 1999, depositata 1'11-11-1999. 3 8 4 . N : Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 30-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta 26-11-2001 con la quale il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ' ha concluso per il rigetto del IO LA ricorso, per manifesta infondatezza in applicazione dell'art.375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor LE UM, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt.28, della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 26-11-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 prevede che le somme relative а pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù cific dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei centrale e meridionale colpiti dacomuni dell'Italia eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione Are autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerata come introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per ildiscostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 30 Gennaio 2002. Il Presidente, Dott. Michelle Il Consigliere - Relatore Estensore Dott. no Di Bla чий дригалы IL CANCELLIERE C1 EN TI DEPOSITATO IN CANCELLER! 11 APR. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE CT OC TI