Sentenza 8 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento delle nullità assolute in rito non può subire limiti applicativi per effetto dell'assegnazione presidenziale del ricorso alla sezione competente ex art. 610, comma primo, cod. proc. pen., la quale, in dipendenza del rilievo di nullità del tipo anzidetto può adottare sentenza di annullamento senza rinvio, evitando così l'inutile aggravio dei ruoli e l'ingiustificato allungamento dei tempi di definizione che determinerebbe la restituzione del ricorso alla sezione di provenienza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 08/10/2015, n. 20333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20333 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2015 |
Testo completo
20 33 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/10/2015 SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 16420/2015 Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 4664/2015 Dott. ADET TONI NOVIK -Rel. Consigliere - In 83 del mis Dott. ALDO CAVALLO Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR IO N. IL 14/04/1977 avverso l'ordinanza n. 2083/2014 TRIBUNALE di MILANO, del 31/10/2014 dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
дель силу Mرید RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 31 ottobre 2014 il Tribunale di Milano in composizione collegiale ed in funzione di giudice dell'esecuzione rigettava rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di RR EN, volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione a due sentenze di condanna per il reato di bancarotta divenute esecutive nei suoi confronti ed ivi compiutamente specificate, non ravvisando i presupposti per il suo accoglimento.
2. Avverso la richiamata ordinanza propone ricorso per cassazione il RR, a mezzo del difensore, che anche attraverso una memoria pervenuta il 24 settembre 2015, ne deduce l'illegittimità: con il primo motivo, per violazione di legge, in quanto all'esito di udienza camerale tenutasi dinanzi al Tribunale in composizione monocratica (dott.ssa Clerici) come documentato dal relativo verbale (giudice ritenuto per altro funzionalmente incompetente a conoscere dell'istanza, ex art. 665 cod. proc. pen., norma che riserva al giudice dell'esecuzione la medesima composizione attribuita nel giudizio di merito dall'art. 33 bis cod. proc. pen. per i reati di bancarotta) la decisione di rigetto risultava deliberata dal Tribunale in composizione collegiale presieduto dalla dott.ssa Bernante, che ha sottoscritto il بل provvedimento unitamente al giudice estensore (la dott.ssa Clerici); con il secondo motivo, l'illegittimità nel merito della decisione impugnata, per violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione (insufficienza e manifesta illogicità). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto, in ragione della fondatezza del primo motivo, il cui positivo scrutinio assorbe ogni altra statuizione. Secondo l'orientamento costantemente espresso da questa Corte, al quale il collegio si conforma, «Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525 cod. proc. pen., comma 2, è espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte con ordinanza all'esito dell'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.» (in termini, Sez. 1, Sentenza n. 25806 del 12/06/2007 Rv. 237369). Nella specie il principio richiamato risulta violato poiché l'udienza di trattazione dell'istanza risulta essersi celebrata il 31 ottobre 2014 dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, mentre il provvedimento del rigetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. risulta deliberato dal Tribunale in composizione collegiale. Il dato non può che intendersi come indicativo di una fun partecipazione alla deliberazione di un magistrato in veste di Presidente e di un componente del collegio diversi da quello che ha presenziato all'udienza camerale di discussione. Tanto basta a ritenere integrata la nullità, di carattere assoluto, di cui all'art. 525 comma 2, cod. proc. pen.. Il rilievo dell'invalidità comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. A tanto deve direttamente provvedere questa stessa Sezione.
2. Al riguardo deve infatti evidenziarsi, che sebbene il dato letterale dell'art. 610 cod. proc. pen. ("ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte") sembra fornire un "solido argomento letterale" a sostegno della tesi che riduce le alternative decisorie della settima sezione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso oppure alla restituzione degli atti al primo presidente affinché rimetta la questione ad altra sezione della corte, ritiene questo Collegio, in adesione all'opinione espressa da autorevole dottrina, che deve ritenersi preferibile la tesi opposta, secondo cui non sia inibito alla Settima Sezione di rilevare la fondatezza dell'eccezione sollevata in ricorso, e ciò, da un lato, per il carattere generale del precetto di cui all'articolo 179 cod. proc. pen. in merito alla rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento delle nullità assolute, che non può subire limiti applicativi per effetto dell'assegnazione presidenziale del ricorso alla settima sezione;
dall'altro lato, лу per la sussistenza a favore di tale opzione interpretativa di evidenti ragioni di economia processuale.
2.1 Anche di recente, con decreto del Primo presidente in data 26 febbraio 2014, è stata disposta una modifica alle tabelle di organizzazione della Corte (§ 51.2) secondo cui "nei casi di mutamenti normativi o di pronunce della corte costituzionale che incidono sulla pena, la settima sezione può adottare sentenze di annullamento con rinvio e ciò in quanto la restituzione alla sezione di provenienza comporterebbe un inutile aggravio dei ruoli e del lavoro delle cancellerie oltre che un ingiustificato allungamento dei tempi di definizione" 2.2 Sulla base di tali disposizioni si è pacificamente orientata, con consolidato, la giurisprudenza di legittimità.
2.3 Sulla possibilità per la Settima sezione di adottare sentenze di annullamento senza rinvio, questa Corte, per altro, si è già pronunciata con plurime decisioni anche in relazione ad ipotesi analoghe a quella scrutinata, del rilievo di nullità per vitia in procedendo (si veda sentenza n. 39272 del 19 maggio 2015, Ignatiuk;
sentenza n. 39275 del 2015, Schininà; sentenza n. 39276 del 19 maggio 2015, Bartilaccio;
e sentenza n. 27922, del 20 maggio 2015, Masala). i- A tale indirizzo deve essere data continuità. Una volta affermata la abilitazione di questa Sezione Settima alla pronuncia di sentenze meramente rescindenti e anche di annullamento con rinvio in ordine Quan alla regiudicanda (sostanziale), deve a fortiori ammettersi la possibilità di sentenze di annullamento senza rinvio, con effetto sul piano esclusivamente processuale, in dipendenza del rilievo di nullità in rito. La conclusione è ulteriormente confortata dalla considerazione che nella specie la trattazione del ricorso davanti alla sezione VII (ricorrendo un'ipotesi di impugnazione da definirsi in ogni caso nella camera di consiglio non partecipata) neppure ha comportato la sottrazione del procedimento ai riti della pubblica udienza o della camera di consiglio partecipata.
3. In base alle svolte argomentazioni l'ordinanza va quindi annullata senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Milano in composizione monocratica, il quale dovrà preliminarmente valutare la propria competenza funzionale quale giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano in composizione monocratica, per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2015. Il consigliere estensore Il presidente sccanſmo Vecclus DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 MAG 2016 Il Funzionario Sugitario Diana UBALDI