Sentenza 17 dicembre 1997
Massime • 1
Il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale è possibile ogni volta che il provvedimento mostri una difformità meramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione. È legittimo perciò il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui il pensiero del giudice, in sede di udienza preliminare, emerga inequivocabile dal tenore del dispositivo letto in udienza, destinato a prevalere sulla sentenza successivamente depositata, con il quale si dichiara non doversi procedere nei confronti di alcuni degli imputati e per alcune delle contestazioni e dalla contemporanea emissione del decreto di citazione a giudizio per altri imputati e per altre contestazioni, anche se, per errore materiale, la sentenza contenga ancora l'indicazione delle imputazioni e degli imputati per i quali è stata assunta diversa decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/1997, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 17.12.97
1. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
2. " UG CA " N.1809
3. " ON Assennato " REGISTRO GENERALE
4. " Giuliana Ferrua " N.22809/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR NT nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Reggio Emilia il 9.4.96 Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Ferrua Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. C. Di Zenzo con ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con ordinanza 9.4.96 il Gip presso il Tribunale di Reggio Emilia, sentite le parti, rilevava:
che all'esito dell'udienza preliminare del 26.1.95 dinnanzi ad esso Gip - nell'ambito del procedimento a carico di JO UC, JO PP, CO AN RE ed IR NT, tutti imputati di calunnia (sub A.) nei confronti di NC RT e la CO altresì di falsa testimonianza (sub. B) - era stato disposto il rinvio a giudizio di JO UC ed IR NT per il reato sub A, nonché di CO AN RE per false dichiarazioni al P.M., così modificata l'originaria imputazione sub B.;
che per il resto, alla suddetta data, era stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, pubblicata mediante lettura del dispositivo;
che al momento del deposito di quest'ultima decisione non erano risultati eliminati dal testo già predisposto i nomi di JO UC e IR NT nell'elenco degli imputati e nel capo A delle imputazioni ne' infine l'intero capo B.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., il suddetto giudice disponeva la correzione della propria sentenza di non luogo a procedere attraverso le eliminazioni di cui sopra negli indicati punti.
Avverso l'ordinanza de qua ha ora proposto ricorso per Cassazione l'IR denunciando violazione dell'art. 130 c.p.p. ed in particolare deducendo che la correzione operata aveva comportato modifica del contenuto essenziale del provvedimento. Il ricorso è infondato osservandosi quanto segue.
Il dispositivo letto in udienza, destinato a prevalere sulla sentenza successivamente depositata, doveva essere integrato con gli atti del procedimento ed in particolare con il decreto che ebbe a disporre il rinvio a giudizio. In tale situazione la circostanza che lo JO UC, l'IR e la CO fossero stati appunto rinviati a giudizio come sopra esposto, vale a dimostrare che il Gip intendeva dichiarare Il non doversi procedere" nei confronti solo di JO PP per il capo A e della CO per il Capo B. A ciò aggiungasi la considerazione che i motivi addotti nella relativa sentenza a sostegno di tale ultima dichiarazione si palesano strettamente inerenti alla posizione dei citati JO PP e di CO AN. secondo quanto esposto deve quindi riconoscersi che si procedette alla correzione de qua versandosi in situazione di difformità meramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione. L'operazione pertanto fu legittima perché, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l'errore materiale suscettibile di correzione ex art. 130 c.p.p. è appunto quello che si sostanzia in mancanza di corrispondenza tra la volontà del giudice e la forma in cui essa è stata espressa, quando tale divergenza sia ricavabile dal mero raffronto degli atti col contenuto del provvedimento (Cass.
2.11.93 RV 195447; Cass.
1.9.94 RV 199841). Il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1998