Sentenza 25 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 219 del R.D. 16.3.1942 n. 267, che esclude il concorso di reati - e dunque il cumulo materiale delle pene - in caso di commissione da parte dell'imprenditore di più fatti tra quelli previsti negli artt. 216, 217 e 218, è applicabile estensivamente - trattandosi di norma favorevole all'imputato - anche ai reati di bancarotta cosiddetta "impropria", commessi dagli amministratori di società o dalle altre persone diverse dal fallito indicate nel primo comma dell'art. 223 della Legge fallimentare, attesa la identità di "ratio" posta a base dei due tipi di bancarotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2000, n. 12531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12531 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 25/10/2000
1. Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. NUNZIO CICCHETTI Consigliere N. 1604
3. Dott. ALFONSO AMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITTORIO G. EBNER Consigliere N. 8532/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) EI LA n. Monsummano T. il 05/08/1946
2) EI ER n. Monsummano T. il 24/11/1955.
avverso la sentenza corte d'appello di Firenze del 17/12/1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio CICCHETTI.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO DI ZENZO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, in ordine alla applicabilità dell'art. 219 L.F.. Uditi i difensori avv. C. Casciani ed avv. T. Padovani. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del Tribunale di Pistoia 16/04/1997 che aveva condannato ciascuno dei due imputati ad anni 2 e mesi 6 di reclusione, per il reato continuato di falsità in bilanci e comunicazioni sociali, ed a pari pena per quello p. e p. dagli artt. 223 c. 1 e 216 L.F., con le pene accessorie di legge dichiarate condonate unitamente alla pena di anni 2 di reclusione. Il concorso - EI IO quale presidente del consiglio di amm.re e consigliere delegato, EI BE consigliere delegato - nel reato continuato ex artt. 110 c.p., 2621 n. 1 c.c. e 223, 216 c. 3 L.F. atteneva alla fraudolenta esposizione nei bilanci e nelle comunicazioni sociali della società Calzaturificio Confort SRL - dichiarata fallita dal tribunale di Pistoia il 16/06/1988 - per gli anni 1985, 1986 e 1987 di rimanenze di magazzino superiori alla reale entità.
La bancarotta documentale concerneva, invece, la sottrazione di documentazione contabile e fatture relative agli anni 1986 e precedenti.
Con ricorsi congiunti gli imputati allegavano i seguenti motivi:
1) Violazione art. 521 c.p.p. e mancanza di motivazione, in relazione alla ritenuta bancarotta documentale post-fallimentare, contestata come pre-fallimentare.
2) Violazione art. 2621 c.c. e vizio di motivazione, quanto al bilancio "straordinario" al 30/09/1987, non avente valenza esterna. 3) Mancanza di motivazione sul primo motivo d'appello concernente l'errore del c.t. nell'uso di mercuriali del 1987 anche per anni precedenti.
4) Violazione art. 219 co. 2 L.F. nella parte in cui esclude, ai fini della pena, anche il concorso tra più fatti previsti dall'art. 2621 c.c.. Chiedevano l'annullamento dell'impugnata sentenza. I ricorsi vanno accolti per quanto di ragione.
Si sostiene nel primo motivo la tesi difensiva già proposta in appello - partendo dalla premessa che il reato contestato in udienza riguardava una bancarotta documentale prefallimentare - secondo cui la condanna riguardava il fatto diverso della sottrazione delle scritture dopo la dichiarazione di fallimento.
La diversità del fatto riguarderebbe soprattutto la perdita, dopo la sentenza dichiarativa, delle qualità di amministratori. Il motivo è infondato.
Anzitutto occorre considerare che la precisazione dello "scopo di procurare a sè e ad altri profitto ingiusto e procurare pregiudizi" (cioè il dolo specifico), contenuta, nell'imputazione, non esclude certamente l'ipotesi di bancarotta "post-fallimentare", anche se l'art. 216 co. 2 ult. parte non accenna al dolo specifico. Da un punto di vista sostanziale, infatti, va precisato che l'unica ipotesi non configurabile di bancarotta post-falllimentare è quella di "aver tenuto i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", poiché "tenere le scritture contabili" in maniera regolare è un comportamento che deve avvenire necessariamente durante l'esercizio dell'impresa.
L'indicazione del dolo specifico, estraneo alla bancarotta documentale successiva alla dichiarazione di fallimento, non incide minimamente sulla correttezza della contestazione - con riferimento al diritto di difesa - di "sottrazione, distruzione o falsificazione" delle scritture contabili, costituente un "minus" in punto di elemento soggettivo del reato.
La previsione della medesima pena per le due distinte ipotesi costituisce, poi, indice di una totale equiparazione nonostante le diversità conseguenti al "tempus commissi delicti" in relazione alla dichiarazione di fallimento.
Si comprende, pertanto, come il venir meno della funzione di amministratore ex art. 223 L.F. o di "imprenditore" ex art. 216 L.F. rimane del tutto indifferente - nella norma incriminatrice - alla configurazione del reato "proprio".
Da un punto di vista strettamente procedurale va, infine, considerato che la mancata precisazione della data nell'imputazione non menoma il diritto di difesa poiché i reati di bancarotta - pre o post fallimentare - sono comunque in funzione di quella della dichiarazione di fallimento.
La seconda parte del motivo rivela, sia pure nella denunzia del vizio di motivazione, una censura sull'attendibilità del curatore. Invero, il giudice di merito non è tenuto a rispondere specificamente ad ogni punto del motivo d'appello, che comunque risulti assorbito nella trama argomentativa. Nella specie, l'impugnata sentenza fa espresso riferimento alla credibilità delle dichiarazioni del curatore (pag. 3 ) concernenti il reato di bancarotta documentale.
Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
Il secondo è palesemente infondato.
Invero, quale che sia lo scopo perseguito utilizzando lo strumento del "bilancio straordinario", quest'ultimo rimane pur sempre un "bilancio" alla cui tutela - in rapporto alla veridicità dei suoi contenuti - presiede comunque l'art. 2621 c.c.. Non è pertanto illogica la motivazione che nel suo complesso - al di là delle espressioni censurate frazionamento - vuole sottolineare il contenuto e lo scopo di un bilancio, al fine di affermarne la valenza probatoria che gli è propria, in relazione alla situazione della società.
Il terzo motivo ripropone una questione di merito cui l'impugnata sentenza dà risposta, argomentando logicamente su una valutazione fattuale.
Preso atto dell'errore in cui era incorso il c.t., la corte fiorentina, infatti, valuta come minimale la differenza tra la mercuriale del 1987 usata e quella dell'anno precedente, si da lasciare impregiudicate le conclusioni in ordine alle super valutazioni "lampanti e macroscopiche" volte "a coprire artatamente lo stato di decozione irreversibile della società". Insistere, pertanto, nella critica alle conclusioni del consulente comporta lo sconfinamento nel merito. La censura non è consentita in questa sede di legittimità.
Va, invece, accolto l'ultimo motivo.
L'art. 219 co. 2 n. 1) L.F. esclude il concorso dei reati - in caso di commissione di più fatti tra quelli previsti negli articoli 216, 217 e 218 L.F., cioè per i reati di bancarotta attribuiti all'imprenditore persona fisica - e dunque il cumulo materiale delle pene.
Si tratta di una norma favorevole all'imputato, la cui applicazione estensiva alla bancarotta c.d. impropria (art. 223 co. 2 n. 1, L.F.) deve essere consentita per l'"eadem ratio" che sorregge i due tipi di bancarotta, pur trattandosi di fattispecie criminose ontologicamente diverse tra loro.
Il trattamento penale riservato agli amministratori di società, che abbiano commesso alcuno dei fatti previsti dall'art. 216 L.F. (pur essendo "persone estranee al fallito", cioè alla società) è equiparato a quello degli imprenditori individuali falliti, quando la dichiarazione di insolvenza riguardi la società (art. 223 co. 1 L.F.).
Agli stessi amministratori (o alle altre persone indicate nel primo comma dell'art. 223 L.F.) si applica la pena principale e quella accessoria previste per la bancarotta fraudolenta "se hanno commesso fatti preveduti dagli artt. 2621, 2622 ... c.c." (bancarotta impropria), sempre che la società sia dichiarata fallita (art. 223 co. 2 L.F.).
Data la totale identità di trattamento tra i due tipi di reato, aventi come elemento comune il fallimento della società, sarebbe iniquo non estendere la previsione favorevole dell'art. 219 co. 2 n. 1 L.F. anche alle persone diverse dal fallito (nel caso di decozione della società) quando commettano non solo fatti di bancarotta propria (art. 223 co. 2 n. 1 L.F.) equiparati tra loro ed alla bancarotta dell'imprenditore individuale.
In questo senso si è creato un flusso costante di giurisprudenza (vedi tra le altre, Cass. sez. 5^, 13/12/1983, imp. Schimid in Cass. pen. 1985 p. 1224).
L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata in accoglimento del quarto motivo di ricorso.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 219 L.F., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2000