Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17657
CASS
Sentenza 11 dicembre 2002

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In tema di previdenza complementare, le tre opzioni stabilite dall'art. 10, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (trasferimento del capitale accumulato ad altro fondo "chiuso", trasferimento ad un fondo "aperto", riscatto) in favore degli iscritti che abbiano cessato il rapporto senza maturazione del diritto a pensione in epoca successiva all'entrata in vigore della legge stessa, si applicano all'intera posizione individuale, che comprende tutti gli accantonamenti previsti dall'art. 8 di detto decreto, sia del lavoratore, sia del datore di lavoro, effettuati anche nel periodo antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, per i "fondi a capitalizzazione" preesistenti, anche nel caso in cui gli statuti dei fondi prevedano modalità di rimborso dei capitali accantonati difformi dalla norma legale.

Commentario1

  • 1Previdenza complementare
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17657
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17657
Data del deposito : 11 dicembre 2002

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