Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
E A N L O I L Z E A D P0 2 1 05 /02 R ” 9 T 7 1 . IS T 0 G R . E 'A N R L 7 L 6 A E 9 D 1 D - E I -5 T S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 N N E E E S S G E oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I G " E A L eccesso di velocità: 1^ sezione civile composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: mancata contestazione Presidente e sospensione patentedr. Maria Gabriella Luccioli dr. Giuseppe Marziale Consigliere R.G. N. 3108/99 dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Cron. 5146 dr. Bruno Spagna Musso Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 18.10.2001 SENTENZA su ricorso iscritto al n° 3108 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA IA RE, elettivamente domiciliato in Roma, V. Paisiello n. 40, presso l'avv. Silvia Comoglio che, con l'avv. Gianfranco Valente di Asti, lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTO DI TORINO, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. CONTRORICORRENTE 2146 2001 2 avverso la sentenza del Pretore di Torino n. 62 del 14 gennaio 1999. Udita, all'udienza del 18 ottobre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 14 gennaio 1999, il Pretore di Torino ha rigettato l'opposizione di ND GL a decre- to del locale prefetto, applicativo della sanzione ac- cessoria della sospensione per mesi tre della patente di guida, ritirata in via cautelare per lo stesso tem- po nel 1995, per violazione dell'art. 142, comma 9, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per avere superato i limiti di velocità consentiti di oltre qua- ranta chilometri orari, potendosi con certezza attri- buire la targa TO/50801 al veicolo dell'opponente, che del resto aveva pagato la sanzione principale pecunia- ria quando ne aveva avuto notizia, negli uffici di Po- lizia, dove era stato convocato ex art. 180, comma 8, C.d.S., consegnando anche la patente. La dedotta inesistenza del verbale d'accertamento con- testuale all'infrazione in violazione dell'art. 385 D. P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento d'esecuzione e di attuazione del C.d.S. (Reg.es.), secondo il pre- - tore, non faceva venir meno la prova dell'azione rile- vata ex art. 2700 c.c., sulla base del successivo ver- bale di contestazione prodotto in atti, e del compor- tamento del GL che aveva pagato la sanzione pe- cuniaria principale, senza impugnare l'accertamento della violazione come poteva, per cui il suo diritto di difesa non era stato violato. Circa l'omessa contestazione della sanzione accessoria nell'immediatezza dell'accertamento, con ritiro conte- stuale della patente, in contrasto con l'art. 218, com- ma 1°, C.d.S., il pretore rilevava che all'eccesso di velocità di cui all'art. 142, comma 9, C.d.S. consegue di diritto la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, applicabile e in via ordinaria ex art. 210, 1° comma, C.d.S. e in via cau- telare immediata con il ritiro della patente dagli a- genti accertatori, ai sensi dell'art. 218 C.d.S.; nes- suna decadenza del potere di comminare la sanzione ac- cessoria derivava dall'omessa contestazione immediata. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso con tre motivi illustrati da memoria ND Mi- raglia. Il prefetto di Torino si é difeso con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il con- 4 troricorso del Prefetto di Torino, notificato 1'8 giu- gno 1999, oltre i termini dell'art. 370 c.p.c., in re- lazione alla notifica del ricorso del 4 febbraio 1999. 1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 116 n. 1 c.p.c. e 23, comma 12, della L. 24 no- vembre 1981 n. 689, oltre che degli artt. 385, comma 1°, Reg.es. e 2700 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., anche per omessa e insufficiente motiva- zione, in ordine all'affermata responsabilità del ri- corrente;
il verbale fa prova piena dei fatti attesta- ti dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presen- za, ma nel caso da esso risulta solo che l'agente ac- certatore ha preso visione di fotografie in bianco e nero, scattate mesi prima da un autovelox, e da esse ha rilevato un eccesso di velocità, mancando il verbale di accertamento degli addetti all'autovelox contestua- le alla rilevazione, da notificare al trasgressore con la contestazione per la norma regolamentare citata ed erroneamente ritenuto dal pretore con mera rilevanza interna. Nessun rilievo confessorio aveva poi il pagamento del- la sanzione principale da parte del ricorrente effet- tuato per evitare l'esborso di somme maggiori.
1.1. Il motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente infatti deduce una prova carente della - 5. - sua responsabilità ex art. 23 L. 689/81 per la viola- zione di eccesso di velocità a lui contestata già nel 1995 e non impugnata o opposta in sede amministrativa o giurisdizionale, per cui il relativo verbale sin da detto anno era divenuto definitivo, costituendo titolo esecutivo (Cass. 26 luglio 2001 n. 10194); nessun ri- lievo ha, all'atto del decreto applicativo in via or- dinaria della sanzione accessoria, il difetto del ver- bale d'accertamento contestuale all'infrazione, quan- do la responsabilità per quest'ultima risulta accerta- ta definitivamente per l'omessa tempestiva impugnazio- ne della contestazione della violazione notificata per comminare la sanzione principale. Come già affermato da questa Corte: "La sanzione ac- cessoria della sospensione temporanea della patente, che consegue di diritto ad alcune violazioni del co- dice della strada (nella specie, eccesso di velocità) può essere irrogata nel termine generale di prescri- zione quinquennale, anche in caso di contestazione differita e, quindi, di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, in caso di acquiescenza alla sanzione pecuniaria prin- cipale, dopo la contestazione che conteneva i presup- posti per l'applicazione della sanzione accessoria, in quanto, non essendo più impugnabile nè in sede ammini- - 6 - strativa nè in sede giurisdizionale, non può farsi luogo ad alcun accertamento di fatto che solo il tra- sgressore avrebbe potuto sollecitare con un'opposi- zione tempestiva" (Cass. 9 marzo 2001 n. 3455). Pertanto, non avendo il GL impugnato il verbale che gli contestava nel 1995 la violazione dell'eccesso di velocità, irrogando la sanzione pecuniaria princi- pale da lui pagata, egli non può dedurre nel 1998 l'i- nesistenza del verbale di accertamento contestuale al- l'infrazione nè la mancanza di prova della sua respon- sabilità, opponendosi al successivo decreto applicati- vo della sospensione della patente che consegue di di- ritto a quella contestazione divenuta ormai definitiva, ed esattamente il pretore ha confermato tale responsa- bilità e ritenuto irrilevante la mancanza del verbale d'accertamento, essendo stato prodotto in atti quello di contestazione già ricevuto dal ricorrente come tra- sgressore, per il quale avvenne il pagamento e succes- sivamente anche la consegna della patente, ritirata in via cautelare dalla Polizia.
2. Gli altri due motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente: con il secondo motivo si denuncia vio- lazione degli artt. 218, comma 2, C.d.S. e 2, comma 2, L. 7 agosto 1990 n. 241 e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere il - 7 - pretore rilevato la violazione dei termini d'invio del documento abilitativo alla guida e del verbale dall' accertatore al prefetto (cinque giorni) e di emissione dell'ordinanza di sospensione cautelare della patente (quindici giorni). Il terzo motivo di ricorso censura la sentenza preto- rile per violazione degli artt. 218, comma 1, 200, 201, 210 C.d.S. e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo il pretore erroneamente ri- tenuto che l'opponente chiedesse di dichiarare estinta la sanzione accessoria della quale egli aveva dedotto solo l'inapplicabilità per l'inesistenza del verbale di accertamento, la cui mancanza comportava l'impossi- bilità di rilevare il dies a quo dei quindici giorni dell'art. 218 C.d.S. per irrogare la sospensione da parte del prefetto.
2.1. La ricostruzione del procedimento che ha portato all'emissione del decreto applicativo in via ordinaria della sanzione accessoria evidenzia che la patente che il GL consegnò alla Polizia nel 1995, a seguito della contestazione differita dell'eccesso di velocità e il pagamento della sanzione pecuniaria, fu ritirata e trattenuta cautelarmente per tre mesi. Nulla si deduce sull'emissione dell'ordinanza prefet- tizia ex art. 218 C.d.S. di applicazione cautelare 8 della sanzione accessoria, la cui omissione avrebbe consentito al GL di ottenere la restituzione della patente, potendosi comunque impugnare anche in sede giurisdizionale l'ordinanza prefettizia indicata ai sensi del 5° comma dell'articolo citato. Censurandosi solo l'emissione del decreto di applica- zione della sanzione accessoria emesso ex art. 210 C. d.S., come conseguenza automatica della violazione non impugnata in sede amministrativa o giurisdizionale, il provvedimento del novembre 1998 oggetto di opposizione fu esattamente confermato dal pretore. Infatti, "la sanzione accessoria della sospensione tem- poranea della patente può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegua per legge alla violazione di determinate norme del co- dice della strada (nella specie, eccesso di velocità), per la quale è stata già applicata la sanzione pecu- niaria principale, anche in caso di contestazione dif- ferita e di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, non costi- tuendo quest'ultimo presupposto indefettibile per l' applicazione di detta sanzione accessoria" (Cass. 16 marzo 2001 n. 3832). In conclusione, gli ultimi due motivi di ricorso sono infondati, deducendo violazioni dell'art. 218 C.d.S. - 9 - e del procedimento di sospensione cautelare della pa- tente, senza indicare le ragioni d'illegittimità del decreto prefettizio che, ai sensi dell'art. 210 C.d. S., applica la sospensione della patente come effetto diretto alla sanzione pecuniaria principale, già irrogata in via definitiva, ed eseguita dal trasgressore che non ha impugnato la contestazione della violazione, a base di ambedue le sanzioni. L'inammissiilità del controricorso, escludendo la re- sistenza della Prefettura di Torino, comporta che nul- la deve disporsi sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2001. E A L N L O Il presidente I E Z D A " 9 R 7 . T 1 T S Nacciol. 3 I R Consigliere festensore . dup th G A ' N E L R 7 L 6 E A 9 D D 1 - I 5 E - S T 3 N N E E E S G S I G E A " E L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Luisa Passing 14 FEB. 2002 Mi no IL CANCELLIERE