Sentenza 5 giugno 2014
Massime • 1
In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma quarto, cod. proc. pen., l'interessato, detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l'udienza, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2014, n. 40835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40835 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/06/2014
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - N. 1794
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 47972/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN GI EO N. IL 06/04/1958;
avverso l'ordinanza n. 325/2013 TRIBUNALE di VERONA, del 11/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 11.10.2013 il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, proposta ex art. 671 codice di rito da PA IG EO, rilevando che l'allegazione da parte del condannato di un generico programma delittuoso di rilevare grosse aziende che versavano in difficoltà economiche non era idonea a dimostrare l'identità del disegno criminoso tra i reati spazianti in un ampio arco temporale.
2. Avverso l'ordinanza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione PA IG EO, personalmente, e il suo difensore, avv. Marco Fornaciari, deducendo violazione della legge processuale in relazione all'omesso interrogatorio del condannato detenuto, che ne aveva fatto richiesta;
il difensore lamenta altresì vizio di motivazione del provvedimento gravato, rilevando che gli elementi dedotti erano idonei a supportare l'esistenza del vincolo della continuazione tra i plurimi fatti di bancarotta giudicati.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
2. Quanto al vizio di natura processuale dedotto sia nel ricorso personale dell'interessato che nel primo motivo di ricorso del difensore, risulta ex actis che il PA, con dichiarazione resa ex art. 123 cod. proc. pen. il 23.09.2013 alla direzione della casa circondariale di Reggio Emilia, nella quale era ristretto, aveva fatto richiesta di essere sentito dal magistrato di sorveglianza in merito all'udienza in camera di consiglio fissata il 4.10.2013 dinanzi al Tribunale di Verona per la trattazione dell'incidente di esecuzione;
dal verbale della relativa udienza, celebrata il 4.10.2013 e conclusasi con l'emissione dell'ordinanza impugnata, risulta che il difensore di fiducia (presente) del PA non ha sollevato alcuna eccezione in merito alla mancata audizione del condannato, ne' ha chiesto il rinvio dell'udienza per provvedere all'incombente prima della decisione, ma ha insistito invece per l'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della continuazione. Con riguardo alla natura della nullità prodottasi per effetto dell'omessa audizione dell'interessato che ne aveva fatto richiesta, ritiene la Corte che non sussistano ragioni per discostarsi dal principio già affermato da questa Sezione, e da ultimo ribadito nella sentenza n. 28557 del 18/06/2008, Rv. 240784, con riferimento al caso speculare della nullità verificatasi nel procedimento di sorveglianza (regolato, attraverso il righiamo contenuto nell'art. 678 cod. proc. pen., dalla medesima disciplina dettata dall'art. 666
per il procedimento di esecuzione), secondo cui si tratta di una nullità di ordine generale a regime cd. intermedio riconducibile all'art. 178, comma 1, lett. c), codice di rito, soggetta, quanto alle condizioni di deducibilità e rilevabilità, ai termini di decadenza stabiliti dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.: con la conseguenza che la mancata tempestiva deduzione della nullità, da parte del difensore presente in udienza, dopo che la stessa si era prodotta e prima dell'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento, ne ha determinato la sanatoria.
Ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 4, l'interessato che sia detenuto in un luogo posto al di fuori (come nella fattispecie) della circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l'udienza: la nullità discendente dalla violazione della norma suddetta (conseguente alla mancata audizione del condannato) non è perciò equiparabile a quella, di natura invece assoluta e insanabile (in quanto riconducibile all'art. 179 cod. proc. pen.), destinata a prodursi nella diversa ipotesi della mancata traduzione dell'interessato (altrimenti impossibilitato a comparire, perché detenuto) per l'udienza in cui sia prevista la sua comparizione personale (e non il mero diritto a essere preventivamente sentito), come si verifica nei caso del procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, o nel caso del giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in sede di giudizio abbreviato, nei quali deve sempre essere disposta la traduzione dell'indagato o dell'imputato che abbia manifestato la volontà di presenziare all'udienza, a prescindere dalla circostanza che la località in cui si trovi ristretto sia o meno compresa nel circondario o nel distretto del giudice che procede (così che nella presente fattispecie, riguardante il diverso caso del procedimento di esecuzione, non trova applicazione il principio affermato da Sez. Un. n. 40 del 22/11/1995, Rv. 203771, e da Sez. Un. n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247835). Per tali ragioni, il motivo di ricorso è infondato.
3. La seconda ragione di doglianza dedotta nel ricorso del difensore è invece inammissibile, in quanto si esaurisce in una generica censura di merito, diretta a contestare la motivazione in forza della quale il provvedimento impugnato ha escluso la riconducibilità a un medesimo disegno criminoso - ideato e deliberato fin dall'origine nelle sue linee essenziali nella mente del soggetto (che costituisce il presupposto del riconoscimento del vincolo della continuazione:
Sez. 5 n. 49476 del 25/09/2009, Rv. 245833) - delle plurime violazioni della legge fallimentare commesse dal ricorrente in tempi, in ambiti territoriali e in contesti imprenditoriali diversi, mediante deduzioni di puro fatto basate su una lettura alternativa di elementi circostanziali che non può trovare ingresso in sede di legittimità.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del PA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014