Sentenza 18 giugno 2008
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta integra una nullità del procedimento di ordine generale, "ex" art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., e a regime intermedio quanto alla deducibilità e alla rilevabilità. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, qualora intenda sottoporsi ad audizione, l'interessato ha l'onere di formularne richiesta, mentre compete all'autorità giudiziaria la fissazione delle relative modalità, fermo restando che la richiesta dell'interessato contiene implicitamente l'istanza di essere sentito quanto meno dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui è detenuto o internato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2008, n. 28557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28557 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/06/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1832
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 001448/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IS IO N. IL 07/12/1957;
avverso ORDINANZA del 21/11/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Baglione Tindari che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 novembre 2007 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia rigettava il reclamo proposto da ZI SI avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Padova che aveva rigettato la sua istanza di liberazione anticipata relativa alla pena espiata dal 5.12.1987 al 13.2.1989 e dal 27.7.2005 al 16.11.2005 per un totale di tre semestri e aveva accolto l'istanza in relazione ai due semestri successivi.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, SI, il quale lamenta: a) inosservanza dell'art. 666 c.p.p., comma 4 con riferimento all'omesso accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza del 18 luglio 2007 ai fini della personale partecipazione all'udienza camerale;
b) carenza della motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento del rigetto della domanda.
OSSERVA IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, avente carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto all'altro, è fondato.
Nell'ambito del procedimento di sorveglianza, se, come nel caso in esame, l'interessato si sia attivato nel richiedere l'audizione, essa diventa elemento indispensabile per la validità del procedimento con la conseguente configurabilità di una nullità di ordine generale, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), sottoposta a regime intermedio per quanto attiene alla sua deducibilità e rilevabilità, nel caso in cui non si dia seguito all'istanza (Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2004, rv. 229653; Cass., Sez. 4^ 10 dicembre 2002, Asole, rv. 22393;
Cass., Sez. 1^, 19 marzo 1996, Grandieri). Sull'interessato grava l'onere di formulare la richiesta, qualora intenda essere sottoposto ad audizione, mentre competa all'Autorità giudiziaria la fissazione delle relative modalità che possono tradursi o nella formulazione della domanda al magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione o internamento o nella traduzione dell'interessato. In ogni caso la richiesta dell'interessato di essere sentito personalmente, previa sua traduzione all'udienza camerale, contiene implicitamente l'istanza di essere sentito quanto meno dal magistrato di sorveglianza. Nel caso di specie l'omessa audizione di SI, che pure aveva sollecitato la sua audizione, in una delle due forme in precedenza indicate ha dato luogo ad una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), tempestivamente e ritualmente dedotta.
S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di sorveglianza di Venezia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008