Sentenza 26 maggio 1997
Massime • 1
In tema di difesa di ufficio, data la equiparazione affermata dal codice di rito tra la difesa di ufficio e quella di fiducia, anche la prima si caratterizza per l'immutabilità del difensore, a nulla rilevando che, successivamente alla nomina del difensore di ufficio, il processo sia stato trasferito ad altra autorità giudiziaria per competenza territoriale, e non ostando a ciò la previsione dell'art. 29 disp. att. cod. proc. pen., che, pur imponendo che la scelta del difensore di ufficio debba avvenire tra i professionisti del circondario, non implica anche che la nomina debba considerarsi caducata per effetto del trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria.
Commentario • 1
- 1. Difensore di ufficio e incompetenza territoriale (Cass. 45051/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/1997, n. 7337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7337 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1997 |
Testo completo
7331 MSI
37 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 26.5.97 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE SENTENZA
N. 746 Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Pasquale Trojano Presidente
1. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere REGISTRO GENERALE
2. Adolfo Di Virginio N. 7328/97
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. 3. » Ilario Martella
UFFICIO COPIE
4. >> TO Assennato. Rijasciata studio
Cedes. at SIG. ha pronunciato la seguente per diritt
SENTENZA MOG. 1998 IL CANCELLIERS sul ricorso proposto da RO Marcelo Hector
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
DIRITTI DI DIRITTI DI Richiesta copia studio dal Sig. L SOLE 24 ORE per diritti L. " 26LUG. 1997
IL CANCELLIERE
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE data 16.1.1997, con la quale vaniva confermata la
Richiesta copia studio dar sig. F condanna inflittagli in primo grado per il reato per diritti L. 2000 di cui all'art. 73 DPR n. 309/1990.
#1 20 FEB 2001 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, CANCELLARL
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
A. Spinosi Roma Mod. 82
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost.Proc.Gen.
dott. Fulvio Uccella,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv.
¡..Udit i difensor
O s s e rva Con sentenza in data 16.1.1997 la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna inflitta in primo gra- do a RO EL EC per il reato di cui all'art. 73 DPR n.309/1990. Riteneva la Corte che dovesse essere disattesa l'eccezione di nullità del decreto di citazio- ne per il giudizio immediato, sollevata dall'appellante per essere stato lo stesso notificato al difensore d'uf- ficio nominato prima della trasmissione degli atti per competenza territoriale da Bergamo (luogo dell'arresto) a Milano, poiché il sodice di rito stabilisce la sostan- ziale immutabilità dell'incarico della difesa d'ufficio; che la responsabilità del RO fosse pienamente prova- ta sulla base delle deposizioni dei testimoni indicati dal p.m. e delle sostanziali ammissioni dello stesso in- teressato;
che dovesse escludersi l'invocata esimente dello stato di necessità (l'imputato aveva dedotto l'e- sigenza di sottoporsi ad una delicata e costosa opera- zione chirurgica agli occhi), nel difetto dei requisiti della attualità e della inevitabilità del pericolo, in- tesa come impossibilità del ricorso a mezzi leciti%;B che la pena (anni otto di reclusione e L. 50.000.000 di mul- ta con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravan- te della ingente quantità) non poteva ritenersi eccessi- va, essendo stata determinata su una base di poco supe- riore al minimo edittale nonostante la estrema gravità del fatto (importazione di g. 3693,97 di cocaina con e- levato grado di purezza).
Ricorre l'imputato, riproponendo l'eccezione di nul- lità disattesa in sede di merito e deducendo difetto di motivazione in ordine al diniego dell'esimente. A suo av- viso, il principio dell'immutabilità della designazione del difensore d'ufficio potrebbe trovare applicazione nel solo caso di permanenza del processo nello stesso am- bito territoriale, risolvendosi altrimenti in un pregiu- dizio per la difesa. Quanto all'esimente, la sentenza im- pugnata porrebbe a carico dell'imputato un impossibile onere di allegazione, chiedendogli in sostanza di prova- re l'impossibilità di eliminare la situazione di perico- lo dedotta attraverso mezzi leciti, quali l'intervento delle strutture sanitarie del proprio paese di origine.
Sono infondate le censure del ricorrente.
Come correttamente osserva la sentenza impugnata, in conformith con i principii affermati da questa Cor- te (SS.UU. 11.11.1994, Nicoletti, C.E.D. Cass. n.199398), il codice vigente prevede, a differenza di quello abro- mato, la sostanziale equiparazione della difesa d'uffi- cio a quella di fiducia, nel senso che anche la prima si caratterizza per l'immutabilità del difensore (del resto espressamente prevista dall'art. 97 c.5 c.p.p., che su- bordina la possibilità della sostituzione alla presenza di un giustificato motivo). E' vero che l'art. 29 disp. att. c.p.p. presuppone che la scelta del difensore d'uf- ficio sia operata tra i professionisti del circondario;
ma ciò non significa che tale scelta debba considerarsi automaticamente caducata nel caso in cui la competenza territoriale venga trasferita a giudice diverso e che il trasferimento comporti la necessità di una nuova nomina. Siffatto obbligo, invero, non è previsto da alcuna nor- ma del codice di rito%3B ed anzi, la sua inesistenza risull- ta sia pure indirettamente confermata dall'art. 65 delle disposizioni di attuazione che, nel prevedere gli obbli- ghi del difensore non iscritto negli albi del circonda- rio, non distingue tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio, con ciò presupponendo che la difesa d'ufficio possa operare anche al di fuori del circondario nel cui albo è iscritto il difensore nominato: ciò che risponde del resto all'esigenza, fatta propria dal legislatore, di garantire la continuità dell'assistenza tecnico-giuri- dica e di assicurare la tutela dei diritti dell'imputato in modo concreto e non puramente formale. Non sussiste, quindi, la nullità dedotta dal ricorrente.
Quanto al dedotto stato di necessità, fondatamente osserva la sentenza impugnata che manca qualsiasi allega- zione sia in ordine all'attualità del pericolo, sia in ordine alla possibilità di farvi fronte con mezzi leciti o comunque diversi dall'importazione di oltre tre chili mezzo di cocaina;
né può parlarsi di un impossibile o- e nere di allegazione, così come vorrebbe il ricorso, non pretendendosi dall'imputato la prova piena dell'esisten- ze di tutti i presupposti dell'esimente, ma almeno l'in- dicazione di elementi di fatto idonei a supportare l'as- sunto difensivo e verificabili da parte del giudice di merito. Anche su questo punto le deduzioni del ricorren- te risultano perciò del tutto infondate.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto il paga- mento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma,
all'udienza del 26 maggio 1997
Il Presidente
Андал
Il Cons. est.re
Any Augu COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalla
Depositato in Cancelleria Sali eggi, 2.5 LUG. 1997 SAZIONE
1 Collaboratore di Conc erta
1
0
O
R
C
T
E