Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/07/2001, n. 9531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9531 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
ee 60901 953 1 /01 E 6 N 8 9 O 1 I A / Z I 4 A / R R A T S . T I B R . U . G LICA ITALIANA P R. G. N. 14764/98 . B L E ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D L I R A L R NOME DEL POPOLO ITALIANO . E A T B D D I A C S E Rep. N Á A T E I I 3 S N R R 1 E I SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- E E S . A T T E N A A M Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 21/02/2001 M hou 22014 -Presidente - Michele CANTILLO - Consigliere - Enrico ALTIERI Giulio GRAZIADEI CECCHERINI Aldo -> rel. >> DI BLASI Antonino ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Tributi - Termini di Processo sul ricorso n. 14764/98 R.G. proposto da impugnazione. Sospensione ex art.34 Legge MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per successive n.413/91 e integrazioni. legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, Ricorrente-
contro
GI ANGELA, residente in [...] ottobre n. 48, non costituita, - Intimata - per la cassazione della sentenza n. 143/1/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila, Sez. 1, in data 28/05/1997, depositata 1'11/06/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 60901 3 2 3 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento notificato il 26-04-1988 l'Ufficio Imposte Dirette di Lanciano, rettificava la dichiarazione IRPEF - ILOR presentata da GI NG da Lanciano, per l'anno 1984. Il ricorso, proposto da quest'ultima, veniva accolto dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di Lanciano, con decisione n. 39/01/91. L'appello, proposto dall'Ufficio, veniva dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il prescritto termine decadenziale, dalla Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila con la sentenza in epigrafe indicata. Il Ministero delle Finanze e l'Ufficio Imposte Dirette di Lanciano, con ricorso notificato il 27-07-1998, hanno chiesto la cassazione della pronuncia di appello con un mezzo. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo l'Amministrazione censura l'impugnata decisione per "violazione e falsa applicazione dell'art. 34, quinto comma, della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 C.p.C.". La doglianza è fondata. In vero, la Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio, considerando che lo stesso fosse stato proposto oltre il prescritto termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. 2 Ciò ha fatto, dopo avere accertato, che la decisione di primo grado era stata notificata il 20-11-1992 e che l'appello risultava proposto con atto depositato nella Segreteria della Commissione Tributaria in data 20-2-1992. Così statuendo, però, il giudice di appello è incorso nel denunciato vizio di legittimità avendo omesso di considerare che alla stregua del complesso normativo indicato, vigente ed applicabile alla fattispecie, il termine per proporre l'appello non poteva ritenersi decorso. Infatti, la sospensione dei termini, relativamente al contenzioso tributario, originariamente disposta dal comma V dell'art. 34 D.P.R. 30-12-1991 n. 413, con decorrenza dalla relativa entrata in vigore (15-1-1992) e fino al 30-4- 1992, e successivamente prorogata per effetto dei D.L. n. 269/92, 319/92 e 455/92, tutti decaduti, è stata vigente ed applicabile fino al 20 giugno 1993, giusto quanto disposto dall'art. 3 del D.L. n. 16 del 23-1-1993, convertito in Legge 24-3-1993 n. 75. Ciò stante, avuto riguardo al fatto che la sentenza di primo grado era stata notificata il 20-11-1992 e che il termine per proporre appello iniziava a decorrere il 21 giugno 1993, la notifica dell'impugnazione, avvenuta il 20-2- ск 1992, è a ritenersi rituale in quanto effettuata prima che maturasse il prescritto termine decadenziale di sessanta giorni, anche a prescindere dalla ulteriore sospensione dei termini nel periodo feriale. Il ricorso va, dunque, accolto e, per l'effetto, cassata l'impugnata decisione che ha disapplicato le norme in rassegna. Il giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, esaminerà e deciderà, anche le questioni assorbite, adeguandosi alle norme ed ai principi richiamati, ed offrendo 3 esaustiva motivazione delle rassegnande conclusioni, pronunciando anche sulle spese.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2001. Il Presidente Dott. Michele Cantillo Il Consigliere Relatore - Estensore Dott. Antonino Di Blasi DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 13 LUG. 2001 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 6 A E 5 I 8 . N 9 R 1 N O / I A - 4 Z / T B A 6 U . 2 R L B . T L I R S . A I R P . . G T D B E A R L E T D A A 1 I 3 D S 1 R N E E E T T S N A E A S M E