Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2003, n. 4542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4542 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANATALLIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SECONDA CHILE045 42 /03 ISTANZE TRA COSTRUZION Composta dagli I Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G. N. 5739/99 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere 7787/99 Cron. 19358 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 1272 - Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere- Ud.20/11/02 ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA sul ricorso proposto da: SOC.COOP. VILLA FIORITA SRL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore NZ SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAFFARELLETTA 5, presso lo studio dell'avvocato CAIAZZO G, difeso dall'avvocato CUCOLO FRANCESCO M, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BA NI, BA US, BA MI, BA RA, BA SALVATORE, SCOGNAMIGLIO VITTORIO, SCOGNAMIGLIO INNOCENTE, SCOGNAMIGLIO ITALO, 2002 1503 SCOGNAMIGLIO LUIGI, SCOGNAMIGLIO DIEGO eredi di -1- BA MA NA;
- intimati °e sul 2° ricorso n 07787/99 proposto da: BA NI, BA US, BA MI, BA SALVATORE, SCOGNAMIGLIO VITTORIO, SCOGNAMIGLIO ITALO, SCOGNAMIGLIO DIEGO, SCOGNAMIGLIO LUIGI, SCOGNAMIGLIO INNOCENTE in qualità di eredi di BA MA NA, BA RA, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato SERRA IGNAZIO, che li difende unitamente all'avvocato MONTELLA GIROLAMO, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
COOP VILLA FIORITA 4 SRL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore NZ SI;
- intimato avverso la sentenza n. 192/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Carlo udienza del 20/11/02 dal CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso rigetto dientrambi i ricorsi. -2- : SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato nel marzo del 1984 TO, US, Ma- ria NA, CH, FA e SA AL affermarono che società Villa TA stava costruendo in Torre Annunziata, su un suolo confinante con quello di loro proprietà, un edificio a distanza inferiore a quella prevista dal vigente strumento urbanistico;
e la convennero innanzi al Tribunale di Napoli per sentirla condannare a renderlo conforme alle prescrizioni di quest'ultimo, nonché a risarcire ad essi i danni che avevano subito. La società Villa TA si costituì e rispose che il suo edificio ri- spettava le distanze stabilite dal programma di fabbricazione in vigore;
chie- se quindi il rigetto delle domande. Il Tribunale accertò che il fabbricato realizzato dalla società Villa TA era costituito da una prima parte (cd. seminterrato, destinato ad autorimessa) aderente ad altro preesistente, degli attori, costruito sul confi- ne;
e da una restante parte (porticato e soprastanti quattro piani, in cui erano stati ricavati degli appartamenti), alta 19,32 metri, arretrata e distante da quest'ultimo tra i 7,98 e 9, 03 metri;
e, ritenendo che lo strumento urbanisti- co all'epoca vigente (Programma di Fabbricazione adottato con deliberazio- ne del Consiglio Comunale del 24 febbraio 1960, approvato con d.m. 24 febbraio 9 giugno 1964) non consentiva la costruzione di nuovi fabbricati sul confine in aderenza ad altre preesistenti, e prescriveva che essi dovevano essere distanti dal confine cinque metri, e dalle costruzioni già esistenti la metà della loro altezza, calcolata quest'ultima con il criterio dell'inclinata, condannò la società Villa TA ad arretrare l'intero suo fabbricato a metri 9,66, e a risarcire agli attori i danni, liquidati in 3 milioni di lire. La Corte d'appello di Napoli, pronunziando sull'appello propo- sto dalla soccombente, ha rilevato che lo strumento urbanistico innanzi menzionato consentiva, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, la co- struzione di nuovi fabbricati sul confine, in aderenza ad altri preesistenti, ed ha ritenuto inapplicabile (in accordo con un consolidato orientamento giuri- sprudenziale) nel caso di specie il nuovo strumento urbanistico (Piano Re- golatore Generale Intercomunale adottato con deliberazione consiliare dell'8 agosto 1972, approvato con decreto dell'Assessore Regionale all'urbanistica del 28 maggio 1983), più restrittivo, che ha prescritto per i nuovi fabbricati la distanza di cinque metri dal confine in ogni caso, e di 10 metri dai presi- stenti;
ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ha conseguente- mente dichiarato conforme a legge la parte del fabbricato della società Villa TA costruita in aderenza alla preesistente costruzione di TO, GI PE, MA NA, CH, FA e SA AL (ossia il piano cd. Piano seminterrato). La Corte d'appello di Napoli ha poi confermato per il resto la sentenza dei primo grado, rilevando in particolare che il Tribunale aveva correttamente calcolato l'altezza del fabbricato, considerandone la dimen- sione della parte fuori terra al momento in cui la sua costruzione è stata completata, e dichiarando inammissibile, perché nuova, e proposta per la prima volta con il loro appello incidentale, la domanda con cui TO, US, CH, FA, SA e degli eredi di MA NA L- AN (nelle more deceduta) avevano chiesto l'arretramento del fabbricato costruito dalla società Villa TA a dieci metri, in conformità a quanto sta- bilito dalla normativa antisismica. 2 La società Villa TA ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi. TO, US, CH, FA e SA AL, nonché gli eredi di MA NA AL, hanno resistito con controricorso, ed a loro volta, con ricorso incidentale, hanno anch'essi chiesto la cassazio- ne della sentenza detta per tre motivi. I ricorrenti incidentali hanno anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale sono stati proposti con- tro la stessa sentenza, e vanno quindi riuniti. Con i primi due motivi del ricorso principale la società Villa TA censura la sentenza per aver affermato che l'altezza del fabbricato che ha realizzato va misurata, al fine di determinare la distanza da tenere ri- spetto alle preesistente costruzione di controparte, considerando tutta la sua parte che, una volta terminato, è fuori terra;
sostiene che tale altezza va in- vece misurata partendo dall'originario piano di campagna, perché, “se non avesse ricavato nel sottosuolo il piano seminterrato (in tal modo la ricorrente definisce la parte del suo fabbricato costruita in aderenza con la preesistente costruzione di controparte, e che in realtà, dopo il suo intervento edilizio, è risultata fuori terra), ma avesse costruito l'edificio a partire dal piano di campagna del suo terreno, sarebbe stato del tutto legittimo misurare l'altezza del fabbricato dalla quota del fondo”; denunzia violazioni di norme di legge, del regolamento edilizio comunale del 1964 (segnatamente dell'art. 31), ed inesatta valutazione delle risultanze processuali. 3 La censura è infondata. Salvo che non sia diversamente previsto dalla legge, o dalle norme regolamentari da questa richiamate, la verifica del rispetto delle di- stanze di legge tra le costruzioni va effettuata considerando lo stato dei luo- ghi dopo la realizzazione delle costruzioni, non anche quello precedente, che, per l'appunto nel realizzarle, venga modificato. Le norme sulle distan- ze, infatti, hanno lo scopo e la funzione di regolamentare gli interventi edili- zi per renderli conformi ad un disciplinato assetto del territorio, e conse- guentemente non possono che considerare il risultato di tali interventi. Resta conseguentemente assorbito il terzo motivo del ricorso principale, con cui la società Villa TA censura l'impugnata sentenza per non aver preso in considerazione la sua richiesta di rinnovazione della con- sulenza tecnica, con la quale si sarebbe dovuto accertare “le originarie quote dei fondi finitimi". È poi inammissibile l'ulteriore censura, formulata anch'essa con il terzo motivo del ricorso principale, con la quale società Villa TA so- stiene di aver chiesto in via subordinata che fosse accertata la possibilità di apportare alcune modificazioni alla sua costruzione, ed in tal modo elimina- re ogni presunta violazione delle distanze legali;
perché non risulta, dalla sentenza impugnata, che tale richiesta sia stata formulata (ritualmente e tempestivamente) nel giudizio di merito, e nel suo ricorso la società Villa TA non indica il tempo e il modo della sua proposizione nel giudizio di merito. Con il primo motivo del loro ricorso incidentale TO, GI PE, CH, FA e SA AL, nonché gli eredi di MA 4 NA AL censurano la sentenza impugnata per aver affermato che il piano(il cd. piano seminterrato della costruzione di controparte è aderente alla loro preesistente, osservando che invece tra esse esiste una intercapedi- ne, larga dai 17 ai 27 centimetri, come risulta dalla consulenza tecnica di uf- ficio e dalle allegate fotografie. Sostengono inoltre che lo strumento urbani- stico applicabile nella specie non consentiva in realtà la costruzione in ade- renza, e che è stato erroneamente interpretato dalla Corte d'appello di Na- poli. La censura è per un verso inammissibile, per altro verso infon- data. Stabilire se le costruzioni delle parti in causa sono o non sono parzialmente aderenti è questione di fatto, che non è stata affrontata dalla Corte d'appello di Napoli, che non risulta (dalla sentenza impugnata e dal ricorso) essere stata proposta nel giudizio di merito, e che questa Corte, giu- dice della sola legittimità, non può certo risolvere esaminando le prove rac- colte in quest'ultimo. Quanto poi all'interpretazione che la Corte d'appello delle nor- me sulle distanze dello strumento urbanistico, si rileva che essa ha puntuale riscontro nella certificazione del Comune di Torre Annunaziata che questa Corte ha richiesto con ordinanza interlocutoria n. 629 del 2001. Con il secondo motivo del ricorso incidentale TO, Giusep- pe, CH, FA e SA AL, nonché gli eredi di MA NA AL censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile, perché nuova, e proposta per la prima volta con il loro appello incidentale, la domanda con cui avevano chiesto l'arretramento del fabbricato costruito 5 dalla società Villa TA a dieci metri, in conformità a quanto stabilito dalla normativa antisismica. Sostengono che al consulente tecnico nominato dall'ufficio fu chiesto di accertare la conformità dell'edificio di controparte "alle previsioni di legge", non soltanto degli strumenti urbanistici, e che in un loro scritto di- fensivo avevano denunziato l'inesistenza di un giunto tecnico antisismico, e che più volte il perito di ufficio e quelli di parte avevano fatto riferimento alle norme antisismiche;
dunque che la questione non era nuova. La censura è infondata. L'allegazione di un diverso quadro normativo rende diversa la domanda, perché la causa pretendi che la caratterizza è sia quella in fatto, sia quella in diritto;
e se quest'ultima viene modificata, la domanda è nuova, e come tale soggetta alle preclusioni di legge. Risulta in particolare dalla sentenza impugnata, e la circostanza non è stata contestata, che con l'atto introduttivo del giudizio TO, GI PE, MA NA, CH, FA e SA AL fecero valere il diritto al rispetto, da parte del vicino che stava edificando, delle distanze e dell'altezza "stabilite dal vigente strumento urbanistico", non anche il diver- so diritto al rispetto di quelle stabilite dalla normativa antisismica, del quale non risulta che in primo grado se ne sia allegata allegata e denunziata tem- pestivamente la violazione. A tal fine non sono sufficienti i generici richiami alle norme an- tisismiche dei periti, di parte e di ufficio, e la denunzia dell'inesistenza di un giunto tecnico antisismico con lo scritto difensivo cui innanzi si è fatto cen- no;
anche perché in ogni caso l'ampliamento della dialettica processuale e l'introduzione del nuovo tema di dibattito sarebbe avvenuta, a dire degli stessi ricorrenti incidentali, in un momento successivo all'instaurazione della lite, e non è stato allegato con il ricorso incidentale, né risulta dalla sentenza impugnata, che la società Villa TA abbia accettato su di esso il contraddittorio. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi, e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 20 novembre 2002 Il presidente (Franco Pontorieri) L'estensore (Carlo Cioffi) Ver IL CANCE 2 Dead DEPOSITATO NI CANCELLONA 27 MAR. 2003 LIENE 01 Rom Z h