Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 2
La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro e gli interessi costituiscono, per effetto dell'art. 429 cod. proc. civ., coefficienti per la integrale quantificazione del credito; ne consegue che non deve ad essi fare ricorso il giudice che, in accoglimento della domanda del lavoratore, pronunzi una condanna generica del datore di lavoro al pagamento delle spettanze dovute.
L'obbligatoria iscrizione di un ente a partecipazione statale all'A.S.A.P. non comporta che il medesimo sia necessariamente tenuto all'applicazione dei contratti collettivi da tale organizzazione stipulati, giacché l'art. 3, terzo comma, legge n. 1589 del 1956 limita solamente la libertà di scelta dell'iscrizione di tali enti all'organizzazione datoriale, ma non anche la libertà per le parti del rapporto di lavoro di individuare il contratto collettivo più adatto al tipo di assetto aziendale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7465 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA IN, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 83, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARILLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO POLACCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENICHEM SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/6415 proposto da:
ENICHEM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIA NATALI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
MA IN, elettivamente domiciliato in ROMA CNE CLODIA 88, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARILLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO POLACCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 65/00 del Tribunale di VITERBO, depositata il 03/02/00 - R.G.N. 1177/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato MARCELLO POLACCHI;
uditi gli Avvocati GIAMPIERO PROIA e SILVIA NATALI per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il ricorso principale il primo motivo accoglimento rigetto altri motivi e il ricorso incidentale assorbito il primo motivo ed accoglimento del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 3.2.00, giudicando sulla pretesa dei sign. NO RO - dipendente dal 1976 al 1983 della spa Alta, inquadrato nel settore quadri del contratto collettivo per la gomma e la plastica - di applicazione al rapporto di lavoro subitosi con la stessa, per il predetto periodo, del ccnl dei chimici in luogo di quello per la gomma plastica, ha ritenuto infondata la stessa. Preliminarmente, il Tribunale, ha rilevato che doveva ritenersi, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta, applicabile, come ritenuto dal Pretore, quella prevista dall'art. 2948 cc e non anche quella prevista dell'art. 1441 cc., invocata dalla società in sede d'appello, sul presupposto che il lavoratore avesse esperito nei suoi confronti un'azione d'annullamento.
Ed infatti il lavoratore aveva esercitato non tale azione bensì una diretta ad acclarare la nullità da cui, ai sensi dell'art. 2077 cc. era affetto il proprio contratto individuale.
Lo stesso giudice, quanto il contratto collettivo applicabile, premesso che. secondo quanto statuito dalle S.U. di questa Corte, il criterio prioritario per la individuazione di quello che disciplina il rapporto di lavoro intercorso fra le parti è costituito dalla volontà appalesata dalle parti stipulanti - che non può esser desunta esclusivamente dalla iscrizione di una di essa ad una determinata organizzazione sindacale (l'ASAP nel caso di specie) ha rilevato che:
a - l'Alta aveva depositato un verbale d'accordo del 17. 12 91, stipulato ai sensi della l. 428/90 con il quale venivano individuati i lavoratori che avrebbero continuato il rapporto di lavoro con la EVC, società cessionaria del ramo d'azienda facente capo all'Alta;
altro verbale con il quale si dava atto della costituzione del consiglio di fabbrica nello stabilimento di Bagnoreggio, nonché una bozza di contratto aziendale relativo alla categoria quadri di cui faceva parte il RO;
nei primi due accordi il contratto in vigore fra le parti è individuato in quello della gomma plastica, mentre la bozza di contratto richiama il predetto contratto nelle sue disposizioni e formulazioni;
nel verbale d'accordo del 17.12.91, sottoscritto soltanto dai rappresentanti Asap a livello locale, le parti stipulanti (r.s.a. e sindacati locali) danno espressamente atto che il rapporto dei lavoratori Alta passati alla ECV sarebbe stato disciplinato dal ccnl per il settore gomma plastica;
a ciò dovevano aggiungersi documenti prodotti dallo stesso RO;
b - che alla stregua dei predetti elementi esisteva una inequivoca manifestazione di volontà tesa all'applicazione del contratto gomma plastica anziché di quello per il settore chimico e che tale intento, sebbene espresso in. sede di accordi aziendali, era perfettamente idoneo a modificare in peius la manifestazione di volontà espressa dal sindacato ASAP in sede di contrattazione collettiva nazionale;
c - anche il RO aveva espresso in modo inequivoco, come risultava in particolare dalla bozza di contratto per i quadri, la volontà di far ricorso, per la disciplina del rapporto di lavoro, nella sua qualità di r.s.a., al ccnl gomma plastica.
Il Tribunale, ha altresì ritenuto che il contratto collettivo applicabile prevedeva anche per i quadri la possibilità di effettuare lavoro straordinario prestato dal RO almeno per due - tre ore al giorno, come risultava dalle deposizioni testimoniali.
Il sign. RO chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da quattro motivi cui l'CH, incorporante dell'Alta, resiste con controricorso proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi cui resiste il sign. RO;
l'CH ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione dell'art. 429 cpc e si duole che il Tribunale sulle spettanze dovutegli dall'Alta per lavoro straordinario non gli abbia, d'ufficio, riconosciuto gli interessi e la rivalutazione. La censura è infondata, Il Tribunale ha, infatti, come richiestogli, pronunciato una condanna generica della datrice di lavoro al pagamento dei predetti compensi in favore del lavoratore;
come è noto rivalutazione ed interessi costituiscono, per effetto dell'art. 429 cpc, coefficienti per la integrale quantificazione del credito: sicché ad essi non deve far ricorso il giudice cui la parte non abbia chiesto la predetta quantificazione bensì una condanna generica del datore di lavoro al pagamento delle proprie spettanze.
Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2077 cc. e dell'art. 3 comma 3 l.n. 1589/56 e sostiene che l'Alta, appartenendo al gruppo ENI. doveva obbligatoriamente iscriversi all'ASAP; nel ccnl è specificato che il contratto è stipulato per la disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali delle aziende chimiche rappresentate dall'Asap; Il Tribunale affermando che la contrattazione aziendale ha prescelto il contratto collettivo per la gomma plastica ha omesso di rilevare che il ccnl firmato dall'Asap riguardava le aziende chimiche ENI e che, invece il contratto gomma plastica riguarda le aziende private e che, comunque, non è estensibile alle aziende associate all'Asap; ne consegue che la volontà dell'Alta, assistita dall'Asap, di applicare nell'azienda di Bagnoreggio il ccnl gomma plastica è una violazione contrattuale resa possibile soltanto dalla sproporzione del rapporto di forza tra il datore di lavoro e la r.s.a. mentre l'Asap non ha rappresentanza locale.
La censura è infondata.
Con essa, dalla obbligatoria iscrizione dell'Alta all'Asap - in quanto appartenente alle aziende a partecipazioni statali obbligate per effetto della predetta legge a tenersi svincolate dalle organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro - si postula una inscindibilità fra la iscrizione all'Asap e l'applicazione alle aziende da essa rappresentate dei contratti collettivi dalla stessa conclusi.
Tale conclusione, che comporterebbe una limitazione della libertà per le parti del rapporto di lavoro di individuare il contratto collettivo più adatto al tipo di assetto aziendale, non trova alcun supporto nel dato legislativo che solo limita la scelta dell'iscrizione all'organizzazione datoriale ma che, sicuramente, non comporta, per una sorta di automatismo, la esclusiva applicazione dei contratti collettivi stipulati dall'organizzazione sindacale alla quale, per il predetto divieto abbia dovuto iscriversi l'azienda.
Con il terzo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.
In sostanza, si sostiene che non esiste alcun contratto collettivo aziendale che abbia le caratteristiche previste dall'art. 2071 cc. nè alcuna pattuizione aziendale in cui sia detto che le organizzazioni sindacali convengono che nell'azienda Alta di Bagnoreggio si applichi il contratto gomma - plastica derogando a quello chimico ENI;
i documenti cui fa riferimento il Tribunale erano stati prodotti esclusivamente per fornire la prova dell'adesione dell'Alta all'Asap; segue, quindi, la contestazione del ruolo del RO nella stipulazione del contratto aziendale applicativo di quello della plastica.
Anche tale censura è infondata.
Trattasi, come è evidente, di una ricostruzione e di una valutazione dei fatti rilevanti meramente contrappositiva rispetto a quella effettuata dal Tribunale - riportata ai punti a), b), c) dello svolgimento del processo - diretta a negare che esistano atti e comportamenti (fra i quali quello di esso ricorrente) nei quali si fosse concretizzata un comune intento delle parti di disciplinare, con il legittimo strumento della contrattazione aziendale, i rapporti di lavoro per lo stabilimento di Bagnoreggio con il contratto collettivo per la gomma plastica -.
E,' in realtà, una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quella effettuata dal Tribunale che, tuttavia, non denuncia alcun vizio logico o di motivazioni afferente le argomentazioni del Tribunale riportati nei predetti punti. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 cpc. ed imputa al Tribunale di aver, d'ufficio, applicato la prescrizione ex art. 2948 cc. senza che ciò fosse stato chiesto dall'appellante, che invece si era doluto che il Pretore non avesse ritenuto applicabile la prescrizione ai sensi dell'art. 1441 cc. avendo il lavoratore esperito un'azione di annullamento;
mai la società appellante aveva eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 cc. Anche tale censura è infondata.
Con l'appello principale della società il Tribunale era stato investito proprio della questione su cui ha deciso: quale fosse la prescrizione applicabile, se quella prevista dall'art. 2948 cc, come ritenuto dal Pretore, o se quella prevista dall'art. 1441 cc, come preteso dall'appellante atteso il tipo di azione (di annullamento) secondo lo stesso esperita dal lavoratore.
È evidente che, tale essendo il tenore dell'appello, l'appellante intendeva ottenere dal giudice una diversa qualificazione giuridica del fatto estintivo da lui eccepito per far dichiarare applicabile la prescrizione per lui più conveniente e non certo rinunciare ad ogni tipo di prescrizione una volta che fosse stata esclusa dal giudice quella da lui invocata: sicché è insostenibile che il Tribunale avrebbe, d'ufficio, ritenuto applicabile la prescrizione ex art. 2948 cc, la quale risulterebbe esclusa proprio dal tenore dell'atto d'appello per una sorta di autointerpretazione dell'appellante della propria eccezione in ordine alla prescrizione sollevata in primo grado.
Non sussiste, pertanto, la divergenza fra postulazione della parte e decisione del giudice in cui si concreta il vizio denunciato. Nè sussiste omissione di pronuncia in ordine all'appello incidentale proposto dal lavoratore relativo, alla ritenuta assoggettabilità da parte del Pretore delle sue pretese all'art. 2848 cc, per non esser stata mai eccepita la prescrizione prevista da tale norma avendo, evidentemente, il Tribunale, confermando sui punti la pronuncia pretorile, implicitamente rigettato lo stesso. È altresì inesistente il vizio di ultrapetizione in relazione al contratto ritenuto applicabile in quanto l'appellante principale aveva chiesto al giudice che lo stesso fosse individuato in quello, voluto dalle parti in sede aziendale e non in quello applicabile per effetto dell'appartenenza della impresa all'Asap: anche in tal caso la decisione è del tutto rispondente alla postulazione della parte. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
Quanto al ricorso incidentale il primo motivo dello stesso è stato dal ricorrente condizionato all'accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale;
sicché essendo stato lo stesso rigettato non deve procedersi al suo esame.
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2108 cc, 1 r.d. n. 692/23, 1 comma 3, n. 2, r.d. n. 1955/23, violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss. Cc., in relazione alla disciplina dell'orario di lavoro e del lavoro straordinario contenuta negli art. 8 e 12 c.c.n.l. per l'industria della gomma della plastica;
dell'art. 2697 cc. e degli art. 112 e 115 comma 1 cpc;
omessa ed insufficiente motivazione. Secondo il ricorrente incidentale sullo straordinario attribuito dal contratto gomma anche ai quadri la sentenza non ha tenuto conto della pur dedotta circostanza che il sign. RO apparteneva al personale direttivo dell'azienda per il quale non trovano applicazione i limiti legali dell'orario di lavoro;
l'istruttoria aveva pienamente confermato che il sign. RO non era soggetto ad un orario di lavoro (così come gli altri quadri) la durata del lavoro straordinario è stata quantificata in assenza di ogni riscontro istruttorio.
Entrambi i profili in cui si articola la censura sono infondati. Il primo di essi lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto delle testimonianze dei testi ET e ZI dalle quali risultava che i lavoratori con qualifica di quadro non erano soggetti all'osservanza di orario con la conseguenza che, di fatto, svolgevano mansioni dirigenziali che escludevano il diritto al compenso per lavoro straordinario.
Va in proposito rilevato che alla Corte è impedito valutare la mancata l'incidenza sulla decisione impugnata della mancata assegnazione di rilievo di tali testimonianze da parte del Tribunale non essendo stato, in violazione del principio di autosufficienza, riportato il contenuto delle deposizioni stesse.
Quanto al profilo relativo alla mancanza di prova sulla quantità di lavoro straordinario effettuato dal sign. RO va rilevato che il Tribunale ha indicato le deposizioni testimoniali sulle quali ha fondato il convincimento che lo stesso effettuò in media almeno due ore di lavoro straordinario al giorno.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbito il primo motivo dello stesso;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003