Sentenza 27 gennaio 1987
Massime • 1
La funzione del timbro apposto su lettera raccomandata - e del relativo talloncino - è quella di attestare l'esistenza di un atto pubblico, ossia la registrazione sul modello 22e di una lettera da inviare per raccomandata. Ne consegue che l'apposizione di un timbro con falsa data sulla busta di una raccomandata integra il reato di falsità in certificazione amministrativa. Invece il falso su registro bollettario mod. 22e o sulla ricevuta della raccomandata postale cade su Atti pubblici, costitutivi di diritti e di obblighi compiuti direttamente dal pubblico ufficiale e avvenuti in sua presenza, con i quali si documentano le attività compiute dal P.U. Nell'Esercizio delle sue funzioni in relazione alla accettazione del plico. ( Conf mass n 099234; ( Conf mass n 148563; ( Conf mass n 163258; ( Conf mass n 166980).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/1987, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1987 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del27.1.87 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 73
Dott. PENNACCHIA GUIDO Presidente
1. Dott. BERTONI RAFFAELE Consigliere REGISTRO GENERALE
->> N.4201/85 2. SABEONE PIETRO
->>
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ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio sul ricorso proposto da 1) MA TA, nata il
10.7.1933 a Novara;
2) RA IA, nata a [...] S. PARUS per dir il 27 610. 1997 il 29.6.1954; 3) EZ TR nato il [...] IL CANCALLIERE
a Robbio Lomellina
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino
del 4 aprile 1984
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Sabeone Mod 2 A Spinosi Roma. Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Guasco
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi MA
e Aradore e del EZ per quanto riguarda il falso del.
3.2.78. Annullamento con rinvio nei con fronti del EZ per gli episodi del 13.2.78
Udit i i difensori: SA RI, IO Chiu
e Alfredo CC sano
Svolgimento del processo
MA TA, RA IA e EZ Pie
tro furono tratti al giudizio del Tribunale di Ver
celli per rispondere: a) del delitto di cui agli art.110, 81 CPV, 479 in relazione art.476, 61 n.2 C.P.., perchè in concorso tra loro, operando material 3
mente la MA nella sua qualità di impiegata addetta alla succursale n.2 dell'Ufficio P.T. di
Vercelli, su istigazione del EZ e tramite
1'RA che si incaricava di consegnare le raccoman date di cui appresso alla MA (a conoscenza entrambi della qualità di p.u.della MA) in
esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di consumare il reato sub b) apponevano falsamente sulla raccomandata n.421 e relativo modello 220 (ac cettata il giorno 3.2.78) la falsa data di accettazio ne 28.1.1978 e sull raccomandat & n.833,834,835,836
(accettare il giorno 13.2.78) e relativi mod.22-0
la falsa data di accettazione 11.2.1978, così attestan do falsamente fatti di cui agli atti suddetti erano
destinati a provare la verità.
b)del reato di cui agli art.110, 81cpv, 324 c.p.
perchè in concorso come al capo a) e con le modalità. di cui a detto сорю, facendo apparire come Osservati
i termini per i ricorsi alla Commissione tributaria di 1° grado di Vercelli contenuti nelle raccomandate di cui al capo a) (già di fatto scadute al momento della accettazione delle raccomandate) prendevano un interesse privato nell'atto (accettazione racco mandate) della P.A. presso la quale la MA eser citava il proprio ufficio. Continuazione cessata - 4 -
in Vercelli il 3.2.1978.
Con sentenza del 4 dicembre 1979 quel Tribunale riconobbe i tre imputati colpevoli del reato di cui al capo a, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c. p. e concesse a tutti le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 476 cpv C.P., condannò ciascuno di essi alla pena della reclusione per mesi otto e giorni cinque.
Condannò la MA anche alla interdizione dai p. p. u.u. per un periodo pari alla pena inflitta. Concesse a tutti gli imputati i doppi benefici di legge e li assolse con la formula "il fatto non sussiste" dal reato sub b).
Pronunziando sui gravami interposti dai condannati e dal P.G. la Corte di Appello di Torino, con la I
sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma
della sentenza impugnata escluse l'aggravante di cui all'art.476 cpv. C.P. ed eliminò il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario, conces SO a MA TA.
Confermò nel resto la decisione impugnata.
Ricorrono per cassazione tutti e tre gli imputati.
La difesa della MA sostiene che la ricevuta di lettera raccomandata non costituisce atto pubblico,
bensì certificato amministrativo, la cui falsità 5
ideologica è incriminata dall'art.480 c.p. Rileva
poi che, avendo la Corte di merito esclusa l'aggravan te di cui al capoverso dell'art. 476 c.p. perchè mai contestata non poteva poi far rivivere la figura dell'atto pubblico di fede privilegiata, sostenendo che la ricevuta postale contiene l'attestazione di richiamando l'art 2700 (.(.
fatti compiuti dal p.u. Con un secondo motivo si deduce chiamando Nart/2000 .s il difetto di motivazione, sotto un altro profilo, e sempre in ordine alla questione sulla qualificazione giuridica,
che avrebbe dovuto corrispondere a quella di un certi ficato amministrativo di cui all'art. 480 c.p. del documento in esame. Venuta meno la condanna per fal so in atti pubblici di fede privilegiata, mancava la possibilità logica di considerare ancora la ri cevuta di lettera raccomandata quale atto pubblico con le caratteristiche di atto pubblico ex art.2700 C.C. e quindi di fede privilegiata. La preclusione processuale derivante dalla mancata contestazione del valore privilegiato della ricevuta vietava ogni indagine sull'esistenza nella raccomandata di quei caratteri che la rendevano, in ipotesi, atto pubblico di fede privilegiata, perchè essi erano ormai insindacabi li. La mancanza del carattere di atto pubblico di fede privilegiata non dimostrava affatto che la rice 6
vuta della raccomandata fosse atto pubblico non privilegiato piuttosto che certificato amministrati vo. Sotto questo profilo il ragionamento della sen tenza impugnata era contraddittorio: esso infatti
ammetteva che la condanna per falso in atto pubblico privilegiato era in contrasto col capo di imputazione che non richiamava l'aggravante: però assumeva che le caratteristiche in forza delle quali l'atto pubblico
è privilegiato (attività svolta dal p.u.) consenti vano di stabilire che la ricevuta è atto pubblico privilegiato e di escludere che esso fosse un certi ficato. Nella situazione processuale venutasi а
creare occorreva considerare ex novo la natura del la ricevuta di lettera raccoandata con la sola pre clusione di considerarla atto pubblico privilegiato.
In sostanza la questione riguardava la scelata fra atti pubblici di cui alla 1° parte del 476 c.p.
e certificati (art.477 e 480 c.p.). Orbene la ricevu ta in esame presenta il contenuto di attestazione di verità e di scienza da parte del p.u. o dell'in
caricato di pubblico servizio, pubblico impiegato.
Essa attesta la sua provenienza dall' incaricato di pubblico servizio, comprova l'avvenuta presenta zione di lettera dainviare con le garanzie e le
modalità della raccomandata e la data in cui è 7
stata presentata all'ufficio postale. L'impugnata sentenza non faceva alcun cenno alla possibilità
alternativa di considerare la ricevuta come un certi ficato e su questo punto mancava la motivazione.
Osservava poi la ricorrente che anche i certificati portano la data del rilascio e questa data attesta un fatto compiuto. Nè poteva assumere rilevanza al
cuna il fatto che l'art.17 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 autorizza la spedizione dei ricorsi tribu tari a mezzo raccomandata precisando che "si considera come data di presentazione quella di spedizione",
perchè ciò conferma la destinazione probatoria della data risultante dalla ricevuta, ma non equipara af fatto detto valore probatorio di ricevuta a quello di atti facenti fede sino a querela di falso di cui agli art.2700 C.C. e 476 cpv C.P. In secondo luogo, il contenuto del plico spedito per raccomandata è
irrilevante rispetto alla natura della ricevuta di essa. Questa ha un suo carattere autonomo che vale per tutte le ricevute. A questo riguardo la senten za impugnata confondeva la destinazione probatoria
(pacifica) della ricevuta, con il valore probatorio privilegiato della ricevuta stessa denegato l E..
che non poteva più essere chiamata in causa data
la preclusione processuale della mancata contesta 8
zione Veniva poi illustrata anche con memoria
la tesi difensiva e si invocava anche la prescrizio ne del reato. A sua volta l'RA, nell'aderire e far propri anzitutto i motivi svolti dagli altri condifensori,
deduce l'erronea motivazione della impugnata senten za per quanto concernente la presunta partecipazione al fatto, ritenuta sussistente sulla base di valutazioni puramente congetturali. In particolare appariva immotivato il convincimento circa la identità di essa Aradore e il suo riconoscimento da parte dei testi di accusa. La teste NA era stata infatti quanto mai incerta, così come la teste PP che aveva detto semplicemnte: "mi pare quella" Ne'
maggior rilievo poteva assumere la deposizione del l'impiegata IN sotto il profilo che costei non aveva alcun interesse a compromettere una com pagna di lavoro. Non si era considerata che la Vincenzi era stata licenziata dal EZ, onde non poteva rinunziare anche al coinvolgimento di essa RA.
Infine il CAvezzale si duole in primo luogo della mancanza di motivazione in ordine alla istanza di rinnovazione del dibattimento contenuta nei mo tivi di appello e con la quale si mirava a dimostrare, 9
attraverso l'escussione di altre due testimoni colle ghe della teste IN che, costei essendo stata
licenziata dal EZ, aveva espresso commenti su tale operato con una stato d'animo di rancore,di vendetta e di astio. Sul punto la Corte non aveva speso parola alcuna di motivazione. Con un secondo motivo si dedu ce il vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità, contraddittorietà e travisamento del
fatto. L'impugnata sentenza si era fondata su una
prova storica e cioè la deposizione della IN
e su una prova logica. Sulla base della deposizione della Vincenzi i giudici del merito avevano individua to la condotta di concorso per istigazione del VE
zale nel reato di falso ideologico materialmente commesso dalla MA, allorchè detta testimone aveva riferito che essendo stato informato dalla sua segretaria RA, e dal collaboratore di studio
DI che il ricorso tributario per un certoci cliente era scaduto nei termini si' da provocare i duri rimproveri del medesimo, il EZ, aveva invitato l'Aradore a chiamare a telefono "la OR"
e cioè la MA, impiegata postale. Tale prova di accusa era stata contestata dalla difesa che ne aveva denunciata sia la soggettiva inattendibilità che il netto e insanabile contrasto con la non sospet 10
ta testimonianza del capo ufficio della MA,
Roberto Bisogna. La Corte aveva negato un siffatto contrasto ma si era fondata su un palese travisamen to dei fatti ritenendo che la telefonata in questione era sicuramente quella ricevuta dalla MA
giorno 3 febbraio e che la OR da chiamare non
poteva che essere l'imputata la quale effettivamen te ricevette quel giorno una telefonata dallo studio
EZ. Senonchè, la MA non aveva ricevuta alcuna telefonata in tale giorno dallo studio VE zale, come aveva riferito categoricamente il SA.
Quanto alla prova logica essa si fonda sul fatto che sarebbe stato illogico, anzi assurdo che l'Ara dore e la MA potessero determinarsi a compiere le falsificazioni senza che il EZ ne fosse consenziente. La Corte aveva trascurato d.disconsidera re che, nell'organizzazione dello studio EZ,
spettava proprio alla RA il compito di control lare la scadenza di ogni ricorso, sicchè proprio su di essa impiegata veniva a cadere esclusivamente
e totalmente la respnsabilità del decorso del termi ne. Sussisteva quindi una imponente causale a carico della RA. E ancora, ad avviso della impugnata sentenza, i rapporti della RA con la MA
non andavano al di là di una semplice conoscenza, - 11
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cosicchè era da escludere la possibilità che essa
potesse risolvere da sola il problema sorto per la
scadenza dei termini di ricorso. Viceversa i rapporti fra le due donne erano ben più stretti, siccome ri ferito dalla stessa IN & dalla NA, fa Ara dore aveve dunque la possibilità di chiedere ed otte nere dalla MA il piacere che le serviva per rimediare alla suddetta omissione. E la riprova vincente della validità di tale assunto era offerta dal secon do episodio contestato di falsificazione, vale a
dire quello relativo alle raccomandate spedite il giorno 13 febbraio e risolto dalla Corte di merito in maniera illogica e contraddittoria. Per i ricorsi
spediti in tale data, infatti, la data di scadenza del termine d'impugnazione non era ancora decorsq,
sicchè la falsificazione si era risolta in un evento superfluo e inutile e perciò penalmente irrilevante. La Corte avevarivaritenuto la responsabilità del CA
le parlando di una decisiva rilevanza causale sul successivo comportamento delle imputate della dirett data dal EZ in ordine al primo episodio di falso di per se' produttiva di una sorta di effetto ridondante che l'imputato avrebbe dovuto impedire manifestando una decisa opposizione a che fatti del genere avessero a ripetersi, opposizione che però 12
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non v'era stata. La grave erroneità logica di un
simile ragionamento era palese, non riuscendosi
a comprendere come si possa parlare di un concorso
in un reato e di una mancata opposizione allorquando non si conosce il fatto a cui si dovrebbe concorrere e al quale ci si dovrebbe opporre. Il Cavezzale
non poteva non essere all'oscuro dei fatti, perchè
altrimenti, attesa la sua nota esperienza e competen avvenuta saadenza za non poteva sfuggirgli la non ancora
dei termini di ricorso. Ma la sentenza impugnata era anche contraddittoria,
perchè se 1'RA e la MA avevano potuto compiere il secondo episodio di falsificazione sen za il consenso del EZ ciò voleva dire che erano in grado di agire da sole in ogni evenienza.
Ma una siffatta conclusione si poneva però in netto contrasto con la precedente proposizione della im pugnata sentenza allorquando aveva voluto sostenere, con riferimento al primo episodio e in ciò individuando
la prova logica di responsabilità dell'imputato,
che non era pensabile che le due donne fossero in
grado di risolvere per proprio conto il problema. Infine con un terzo motivo si deduce l'erronea ap
Rasse plicazione della penale in tema d'irrilevanza del la falsità grossolana e inidonea, sia perchè sul 13
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plico raccomandato n.421 del 3 febbraio e su quelli del 13 febbraio erano perfettamente visibili anche altri timbri con le date effettive, sia perchè i ricorsi spediti il 13 febbraio erano ancora in termine. Tali fatti pacificamente rilevati anche dai giudici del merito non potevano che portare al convincimento dell'assoluta non idoneità delle falsificazioni in esamente a ledere la fede pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al ricorso della MA, incentrato esclusi vamente sulla qualificazione giuridica dei fatti ascritti e cioè sulla configurabilità come certifica ti amministrativi e non come atti pubblici delle ricevute della raccomandata e dei timbri apposti sulla busta o sul fronte della raccomandata stessa,
al quale ricorso si associano anche gli altri imputa ti, deve rilevarsene 1'infondatezza per quanto con cerne il punto relativo alle ricevute. Va invece accolto sull'altro punto.
Questa Corte ha infatti più volte deciso che l'appo sizione di un timbro con falsa data sulla busta di una raccomandata (vedere fra le ultime, Cassazione
2 ottobre 1984 ric. Marcellino, in Cass.penale 2230,
m 1460), così come i timbri, i datari e il talloncino di raccomandata impressi o applicati su di un oggetto
DD - 14
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: appartengono a quella categoria di impronte certi ficative che vengono apposte su un documento o per attestarne la emanazione da un pubblico ufficiale ovvero pr provare il compimento, su di esso,
di un determinato atto espletato dall'amministrazio ne (ad es. come nel caso di specie la spedizione di una raccomandata). In applicazione di tale principio deve convenirsi che la funzione del timbro apposto su una lettera raccomandata e del relativo talloncino
è quella di attestare l'esistenza di un atto pub blico, ossia della registrazione sul modello 22
✓ di una lettera da inviare per raccomandata. Pertan
to un tale fatto va qualificato come falsità ideologica in certificazione amministrativa ai sensi dell'art. 480 c.p., con la conseguente applicazione dell'amni stia di cui al recente D.P.R. n.865/86, non ostando vi alcuna condizione soggettiva o oggettiva nei riguardi dei tre imputati. Va in conseguenza eli minata, avvalendosi questa Corte dei poteri di cui all'art.538 c.p.p., la pena di giorni tre di reclu sione, che si ritiene inflitta per tali reati per effetto di continuazione. Ben diversa è l'ipotesi di falsità che ricada sul registro bollettario mod
22 E o sulla ricevuta della raccomandata postale.
In tali ipotesi, infatti, il falso cade su atti pub - 15
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blici, veri e propri, costitu di diritto e di obblighi, compiuti direttamente dal pubblico ufficiale e avvenuti in sua presenza, con i quali si documentano le attività compiute dal pubblico ufficiale medesimo nell'esercizio delle sue funzioni ed attribuzioni in relazione alla accettazione del plico, alla deter minazione (secondo peso e dimensione) dell'affrancatu ra, quale compenso del servizio, alla riscossione del relativo importo, alla registrazione sul bollettino e sulla ricevuta delle generalità del mittente e
del destinatario, del luogo di recapito del plico,
della data della sua accettazione e di eventuali particolari "servizi accessori". (espresso, via aerea,
aviso di ricevimento) richiesti dal mittente e compre si nell'importo versato. In particolare la ricevuta della raccomandata postale (vedere da ultima Cassazione
24 gennaio 1984, ric. Filacchioni in Cass.penale
653, 1097) costituisce atto pubblico e non mero certi ficato amministrativo, come questa Corte ha precisato,
sulla base dei criteri di distinzione tra i due do cumenti. E infatti il criterio distintivo primario fra atto pubblico e certificato amministrativo risie de nell'appartenenza ○ meno del fatto attestato ad un'attività contestuale propria del pubblico ufficia le, onde sono da considerarsi certificati amministra 16 -
tivi quelle sole attestazioni di verità o di scien za del pubblico ufficiale che non rientrano nella
documentazione di attività da lui direttamente com pikte o di fatti accaduti sotto la sua immediata pecezione Analogamente questa Corte ha deciso,
.
riconoscendo la natura di atti pubblici alle ricevute di versamento su conti correnti postali, alle ricevu te di telegramma, di vaglia postale ecc. Nella falispe cie, oltre al timbro sulla raccomandata, risulta falsificata anche la ricevuta della raccomandata
-stessa (mod.22 0). Vanno perciò rigettati i ricor
CR si per quanto cncerne la chiesta determinazione del falso alla ricevuta didiversamente.samente, pure contestati.
Sempre in linea di diritto, essendo circostanza
pacifica ed incontestata che tutte le raccomandate che risultano spedite con la falsa data di accetta zione dell'11 febbraio 1978 (data effettiva quella del 13 successivo) contenevano ricorsi tributari il cui termine di scadenza era quello del 13 febbraio,
in quanto precedente giorno 12 (di scadenza) era festivo, occorre stabilire se alle falsificazioni dai ricorrent. poste in essere, e considerate come innocue, irrilevanti ed ininfluenti, sia applicabile l'art.49 C.P., per
il quale la punibilità resta esclusa quando vi sia
inidoneità assoluta del mezzo a raggiungere il 17 py risultato propostosi dall'imputato, quando cioè man
chi la possibilità e non solo la probabilità di trar re in inganno la pubblica fede. La tesi difensiva
non può essere accolta. Nella fattispecie infatti tutti gli atti risultano comunque falsificati perchè
portano l'attestazione e il timbro dell'avvenuta ricezione in data 11 febbraio 1978, in luogo della dáta realte ed effettiva del 13 febbraio 1978. Trat
tasi perciò di atti falsi la cui idoneità a ledere
la pubblica fede, che è poi il bene tutelato dalla norma incriminuarice, è in re ipsa. Quella che nella specie manca non è l'idoneità suddetta, ma solo la causale o meglio l'interesse dei falsificatori a commettere il reato, ma questo è un elemento indiret to e no assolutamente necessario ai fini della configura zione, della esistenza e della perfezione del reato
di falso. Ne' può accogliersi la tesi della grosso lanità del falso, sotto il profilo della facile rico noscibilità nella specie delle alterazioni attesa la sovrapposizione dei timbri, perchè trattasi di motivo nuovo e quindi inammissibile. E ciò a prescin dere dall'infondatezza del motivo nel merito, visto che non si verte comunque in un'ipotesi di inidoneità ictu oculis assoluta e tale da trarre in inganno qualunque uomo medio. 18
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Passando all'esame del ricorso della RA, deve rilevarsi che tale ricorso è infondato
. Anzitutto va osservato che, quanto alla questione sulla rinno vazione del dibattimento, sollevata peraltro dal coimputato EZ in modo specifico, l'indicazione della ricorrente è talmente generica e fatta per
relationem, da non poter essere profa in considera zione, in modo autonomo. Circa poi il denunziato difetto di motivazione in punto responsabilità,
va premesso che le sentenze dei due giudici di meri to, attesa la conformità delle decisioni, si inte grano a vicenda. Orbene tali giudici hanno rilevato
- ed è una valutazione logica di incisivoanzitutto
- che tutti i plichi incriminati provenivano rilievo dallo studio EZ e risultavano poi consegnati alla impiegata MA nella succursale postale n. 2 di Vercelli, sicchè emergeva subito una relazione
oggettiva finalizzata, fra tale studio e tale impie gata. Così come emergeva che, non essendo stata l'attività delittuosa della MA occasionale era perciò evidente e non contestabile, in difetto di interesse diretto di essa imputata alle falsifica zioni, il collegamento con altri, portatoți appunto di un siffatto interesse. E' certo che tutti i plichi provenivano dallo studio EZ, sicchè con qual 19
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cuno di tale studio, titolare o dipendente di esso,
doveva necessariamente intercorrere il rapporto che, come congegnato e realizzato, non poteva che integrare unalipotesipotesi di concorso criminoso.
L'RA ha cercato, con una negativa disperata di tenersi lontana dalla MA sotto il profilo della corresponsabilità, ma i giudici del merito hanno osservato, quanto all'episodio del 13 febbraio che la teste Benassi aveva precisato, in ciò confermata dai testi OG e BE, che proprio una donna,
impiegata dello studio EZ aveva consegnato i plichi alla MA, addirittura estromettendo essa Benassi che si trovava allo sportello. Tutti
e tre i suddetti testi hanno poi riconosciuto nella
RA l'impiegata dello studio suddetto che aveva
consegnato i plichi incriminati. E del resto il rico noscimento non era staoao nemmeno di difficile esecuzio ne, poichè l'RA, per sua stessa ammissione,
aveva ammesSO di essersi più volte recata nell'uffi cio postale n.
2. Quanto poi all'episodio concernente la raccomandata n.421 del 3 febbraio 1978, i giudici
Se del merito hanno rilevato che non v'era sul punto prova diretta, ciò nondimeno validi elementi probato ri si potevano trarre da una serie di circostanze concludenti e cioè dal possesso del plico da parte 20
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della MA la mattina del 3 febbraio, dal ritiro proprio da parte della MA del plico presso l'ufficio pacchi, il pomeriggio del giorno precedente
(v.teste Bianchetti f. 10), ritiro effettuato in compagnia di una donna. Questa ed altre considerazioni minuziose contenute nella sentenza di primo grado,
come anche i l riferimento alla telefonata fatta da una donna proprio nella mattinata del 2 febbraio,
dallo studio EZ, hanno indotto i giudici del merito a ritenere l'Aradore come corresponsabile nei reati in esame. E ciò anche in presenza di una valida e propria causale da parte della RA,
oltre alla maggiore e più imponente causale ravvisata a carico del EZ, in quanto l'impiegata suddet ta, quale Segretaria principale dello studio, era
proprio addetta al controllo dello scadenziere dei ricorsi e aveva quanto meno interesse, in caso d'inconvenienti di evitare seri rimproveri o più
gravi conseguenze. Infine secondo giudici di meri to la RA è accusata in modo esplicito dalla teste IN NI, dipendente, all'epoca dei fatti dallo studio EZ Detta teste ha jinfatti
. riferito, con dovizia di particolari un episodio collegabile al plimo dei fatti criminosi contestați, quello del 3 febbraio. La IN udì infatti la 21 -
RA e il Dr. DI (altro componente dello studio EZ), pallare dell'avvenuta scadenza dei termini per produrre ricorso contro un accertamento
tributario e poi ebbe ad assistere ad una discussione
nella quale il rag. EZ redargui, sia il Castaldi
che l'RA, per l'accaduto. La IN riferisce
" poi della telefonata fatta "alla OR e dell'incari co ricevuto di battere a macchina il ricorso con l'apposizione di una data anteriore, di qualche giorno,
a quella effettiva. E ancora precisa che il ricorso con il relativo plico fu preso in consegna dalla
RA che era poi subito uscita dallo studio.
La IN poi aggiunge che, qualche tempo dopo,
in occasione di una visita della MA che si (ed aggresive molto preocupate ed ansiosa de parler con il CAl, Pa intrattenuta a lungo con Ta RA) he anexa era radore le aveve confidato che la MA aveva apposto un timbro
falso sul plico contenente il ricorso scaduto e,
che una spia all'interno dell'ufficio postale aveva provocato una ispezione. Di contro a tali, così minu Ziose circostanze la difesa della Aradore silimitasilimita in buona parte a dedurre l'inattendibilità della
IN per l'avvenuto licenziamento ad opera del
EZ, ma sul punto i giudici del merito hanno rilevato che se un motivo di astio da parte della
IN poteva giustificarsi verso il Cavezzale, 22 -
nulla al contrario era dato desumere 0 ritenere nei confronti della RA, che era un collega d'ufficio con la quale non v'erano stati screzi di sorta. Del resto le circostanze riferita dalla Vincenzi avevano trovato conferma e riscontro negli altri atti processuali. La Corte torinese risponde poi adeguatamente e logicamente ai rilevi della difesa dell'RA secondo cui, essendo stata pro prio l'RA ad introdurre nel processo come teste la CE, era assurdo pensare che avesse poi essa imputata così agito per autodanneggiarsi. Osserva
infatti la Corte che già è difficile per una accusato costruirsi sempre una difesa coerente ed utile e che comunque l'RA non era stata affatto così
imprudente da chiamare in causa la IN, ma ciò era stata indotta a fare a seguito di precisa contestazione del giudice che le aveva chiesto chi
erano gli autori delle scritture sulla raccomandata contenenti i ricorsi scaduti il 28 gennaio. E la
RA non aveva potuto non indicare la IN
come autrice degli scritti, perchè non avrebbe potu to rischiare di apparire così reticente, sí da ignora re la grafia di un collega di studio. Si aveva per ciò
- altresìsecondo i giudici del merito
- una riprova che la IN aveva avuto diretta conoscen 23
za dell'episodio del ricorso ○ dei ricorsi scaduti in quanto dalle dichiarazioni della stessa Aradore
risultava indirettamente che era stata la IN
a scriverli a macchina. Sulla attendibilità della testimonianza della IN i giudici di merito si sono a lungo soffermati rilevando anzitutto che la IN fu portata nel processo dalla RA
che per prima ne fece il nome ad essa attribuendo una circostanza di fatto importante. E perciò palese ed evidente che la IN non può dirsi mossa da motivi di rancore e di astio, perchè altrimenti non
si sarebbe fatta occasionalmente trascinare nel di battito processuale, ma avrebbe scelto il mezzo, peraltro di non difficile attuazione, di una diretta, spontanea ed autonoma partecipazione. E logicamente i giudici di primo grado hanno osservato che se nella IN,
per esser stata licenziata dal EZ potevano non albergare certo sentimenti di favore ° di devozione,
ciò non doveva, nè poteva di per sè, in difetto di altre indicazioni, significare comunque che essa teste avesse mentito. Significava o poteva significa re invece solo che non avesse particolari motivi per tacere circostanze che potevano risolversi a
danno della persona del EZ e del suo studio.
Sul piano soggettivo quindi -osservano i giudici - 24 del merito - non v'era ragione di sospettare della attendibilità della testimone. Peraltro le dichiara zioni erano per la maggior parte assistite da un controllo oggettivo. Invero le circostanze di fatto,
già ricordate erano state dai giudici del merito tratte tutte dalle risultanze generiche e dalle deposizioni testimoniali e dagli interrogatori senza alcun riferimento alla deposizione IN dalla quale si potevano trarre solo elementi di conferma,
Po kestimon e di ratifica allorchè (aveva precisato che aveva dattiloscritto il ricorso e scritto a mano l'indiriz zo sul retro, che aveva consegnato il plico alla
RA la quale era subito uscita tenendo il plico chestesso in mano, che aveva previs e inprecedenz anche 1'Aradore aveva nate chiamato al telefono "la OR"
e che la MA, pochi giorni dopo si era portata presso lo studio CA . Tutte tali circostanze,
replicavano i giudici del merito, -erano state
accertate oggettivamente e specificamente per altra via e l'ultima ( (visita della MA) addirittura convalidata dalle ammissioni di tutti gli imputati.
Inoltre l'attendibilità della IN poteva desumer si da un ulteriore elemnto significativamente inci sivo e rcifletterlettente alcune circostanze riferitele dalla RA, circostanze oggettivamente autentiche 1
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e tali che la IN stessa non avrebbe potuto conoscere in alcun modo e che permeano di verità
tutto il racconto di detta testimone.Trattasi del riferimento alla spia fatta in ufficio da una colle ga della MA e della sopravvenuta ispezione in forza della quale v'era stato il pericolo per l'impiegata di perdere il posto. Era stata appunto la NA а fare la spia ed era effettivamente in come risultava corso un'indagine amministrativa,
dal rapporto. Si trattava didifcircosta che solo
la MA poteva conoscere e che solo all'RA
potevano dalla stessa esser state confidate e che
dunque, riferite dalla IN, garantiscono da sole della genuinità del colloquio confidenziale
RA-IN. La Corte torinese si è poi data cura sul punto di valutare criticamente e approfonditamen te eventuali elementi dibattimentali che avevano un po' sminuito l'originaria trama accusatoria rilevando che la sostanza delle cose era rimasta inalterata specie quanto ai riconoscimenti, e che appariva solo,
da parte delle testimoni, una volontà o meglio un non desiderio di un infierire e di non voler apparire come ferme accusatrici. Del resto l'RA era solita recarsi nell'ufficio postale ove era impiegata la Maratelli, mentre in sua alternativa il compito di 26
effettuare operazioni postali era affidato non già
ad altra impiegata, per cui vi potessero essere
degli equivoci circa l'individuazione, ma da un fattorino. Hanno infine osservato i giudici di appel lo che la IN anche se avesse voluto per ragioni di rancore compromettere il EZ, non
aveva la necessità di coinvolgere anche la RA
con la quale aveva normali e amichevoli rapporti.
Il ricorso della RA deve percò essere rigettato per quanto concerne il concorso nellafalsificazione
' con riguardo all & ricevut della raccomandata.
Occorre ora esaminare il ricorso del EZ.
Va anzitutto rilevato che tutte le osservazioni,
tutti i rilievi e tutti i riferimenti che già si sono fatti circa quanto deposto dalla teste IN,
la quale costituisce la principale, se non esťlusiva
fonte di prova a carico di detto imputato, debbono essere confermati e richiamati. Qui si impone un maggior approfondimento ed una più rigida valutazio ne dei criteri usati dai giudici di merito con riguar do al punto concernente l'attendibilità di detta testimone, specie in considerazione del fatto che
un motivo di astio о di rancore poteva albergare nell'animo della IN, atteso l'avvenuto licen 27 -
ziamento ad opera del EZ. Al riguardo, come si è detto, già valgono le già svolte osservazioni circa l'ingresso nel processo della IN. Costei
fu "portata" in causa dall'RA; non intervenne
volontariamen avrebbe ben potuto farlo se fosse
stata veramente animata da motivi di astio, rancore o addirittura di vendetta. Del pari va ricordato che tutte le circostanze riferite da detta testimone,
erano già state acquisite a mezzo di altre fonti
probatorie di cui gli elementi forniti dalla Vincenzi
venivano a costituire riscontri, conferme e integra zioni. E l'accertata validità e attendibilità delle circostanze suddette non può certo, attesa l'obiettivi tà degli elementi indicati, valere a carico dell'Ara dore e non invece anche contro il EZ. Trattasi
degli stessi fatti, minuziosamente rappresentati e che illuminano un episodio ben circoscritto ed individuato, quello verificatosi il 3 febbraio e che
portò alla falsificazione della ricevuta della rac comandata enon un una raccomandata qualfsasi, ma proprio di quella spedita dallo studio EZ,
episodio che poi si ripeterà in forma ancor più mar cata e imponente, pochi giorni dopo. Una volta, veri ficata l'attendibilità della IN, attraverso i l riscontro di tutti i suoi detti, non può non 28
-
restare coinvoltà come esattamente hanno ritenuto i giudici del merito
- anche la posizione del VE zale. Già a carico di questi sta infatti il rilievo che i plichi incriminati provenivano tutti dal suo studio ed erano tutti indirizzati allo stesso destinatario e cioè alla Commissione tributaria. E' evidente già l'importanza che viene ad assumere conгідноивав al riguardo il principio del "cui prodest" arazore
EZ, principio non certo esistente a favore sussistente della MA e sussistente, and in misura solo però di rilievo notevolmente inferiore e comunque
* concorrente, ma non escludente, anche in capo alla Aradore. Il EZ, informato della scadenza dei termini per la valida proposizione di un ricorso,
rimproverò aspramente la RA e il proprio genero
DI, invitando poi la RA a chiama re al telefono "la OR" 1' RA dopo aver composto il numero passò la linea direttamente al EZ
(versione a f.67 della IN) Al dibattimento poi la IN dirà di non ricordare nulla.
Che comunque si sia trattato della telefonata ricevuta dalla Martelli e dalla quale prese avvio l'operazione
Ciminosa, i giudici del merito lo deducono in modo certo anche dal successivo concatenarsi dei fatti che si svilupparono poi in modo progressivamente 29
razionale e collegato e in un breve contesto temporale.
D'altronde è illogico non collegare la condotta crimino sa agli episodi narrati dalla IN, quando v'è
in atti la dimostrazione obiettivamente certa e in via di riscontro del possesso del plico da parte della MA, del recupero del plico, il giorno precedente (teste Blanchetti, f.10) da parte di detta
MA, accompagnata da altra donna e dell'inserimento nel plico anche del ricorso Pasteris e cioè proprio di quell'atto sul quale la IN aveva apposto con propria grafia anche 1 l'indicazione del mittente e del destinatario. La Corte torinese ha poi rilevato che se è vero che la IN al dibattimento disse anche di non ricordare più nulla di quanto accaduto dopo che il EZ aveva invitato la RA a chiamare al telefono "la OR", non era men vero che essa teste aveva in precedenza confermato ogni punto della più ampia e decisiva deposizione resa in sede istruttoria e in ogni caso aveva comunque,
anche dopo le parziali modificazioni, pur sempre confermato l'episodio che aveva condotto ad effetture la telefonata. La Corte si dà cura di contrastar e l'assunto difensivo secondo cui tale parziale modifi cazione della deposizione da parte della IN aveva fatto venir meno la prova decisiva a carico 30
del EZ (faceva risaltare il contrasto fra la deposizione istruttoria della stessa IN
e la dep izone SA, dilungandosi in una specifica e minuziosa dimostrazione che sfugge a tutti i rilie vi e a tutte le censure che vengono mosse con i motivi di ricorso. E infine la Corte sviluppa il suo ampio e approfondito discorso con altre argomen tazioni di rilievo logico ineccepibile e assai con
vincenti. Di contro ad una così minuziosa e bene argomentata ricostruzione dei fatti, il difensore del EZ si duole anzitutto della mancata rinno vazione del dibattimento, ma è facile rilevare che
14 completa dimostrazione della piena attendibilità
della deposizione della IN è stata raggiunta attraverso una serie così macroscopica di riscontri da rendere del tutto irrilevante, quand'anche fosse effettivamente esistito il sentimento di rancore o di vendetta del quale si voleva provare la sus sistenza piena, la rinnovazione medesima. V'è perciò un evidente , implcito rigetto di tale istanza.
Quanto al travisamento dei fatti circa la telefonata
è facile rilevare che, anzitutto non v'è dubbio che essa vi fu;
che sia stata fatta il 2 febbraio, come al dibattimento ha precisato il teste SA e non : 1 3 febbraio come dallo stesso detto in 31
istruttoria, è circostanza che non incide, perchè
resta pur sempre certo che la comunicazione telefonica e per la causale per cui è processo fu posta in essere.
Che poi sia stata fatta dal EZ ° dall'Aradore
R
è del pari circostanza non decisiva determinante,
perchè non esilude che sia stata effettuata, in re
lazione ai fatti e per le circostanze ben note e che comunque provenisse dallo studio EZ. Ne'
la IN ha mai indicato il giorno della telefonata,
in guisa da porsi in contrasto con il SA. E'
solo costui a precisare al dibattimento che la tele fonata era stata fatta il 2 e non il 3 febbraio,
ma tale precisazione non si pone affatto in collisione con la versione della IN.
La Corte sul punto ha rilevato peraltro e dimostrato
adeguatamente che non v'è affatto divergenza fra la deposizione SA e quella CE, perchè il
SA si è limitato a dire d'aver ricevuto una
telefonata e che l'interlocutrice era una donna,
ma si 342 poi disinteressato del corso successivo dei
1323 fatti, perchè passò la comunicazione alla MA
ac t alla quale era diretta, non fate più attenzione. e
Del resto la Corte esattamente rileva che poteva indurre in errore, se isolatamente considerata, l'af fermazione della IN secondo cui l'RA aveva 32
fatto il numero di telefono e aveva passato poi la linea direttamente al EZ (dichiarazione istruttoria). Detta teste infatti aveva immediata mente precisato, su sollecito del giudice, di non
aver udito "chi chiamasse al telefono l'RA",
il che confermava (per l'uso del verbo "udire" e
per il riferimento alla persona chiamata), che
la RA non solo aveva fatto il numero telefonico,
ma aveva anche parlato. Sicchè l'affermazione della
IN, secondo cui la comunicazione era stata poi passata al CAvezzale non risulta in alcun modo smentita, nè dalla deposizione SA, con la
A quale anzi è in perfetta linea, ma nemmeno con al
tre risultanze probatorie. La Corte poi, con logica ried apprezzabile argomentazione, rileva che la r prova che v'era stata una comunicazione diretta anche fra il EZ e la MA, era data dal fatto che se il EZ avesse inteso chiedere alla Aradore di occuparsi personalmente della que stione, le avrebbe accennato, almeno il contenuto della richiesta da rivolgere alla MA. Quando
infatti un datore di lavoro si limita a chiedere alla propria seguretaria di chiamare qualcuno al telefono, è evidente che, avuta all'apparecchio la persona destinata, si rivolge alla stessa diret 33
tamente, salva l'ipotesi che non avesse già dato precise
7070 istruzioni, me qual paso der
S ice s tation a per
So n and XaDefona, nel qualcase si jarethe limitat sarethe limitat a ricordare la direttion.
cerca di scalfire la prova logi Infine la ricorrente ca sulla quale i giudici del merito hanno anche fatto leva allorchè hanno ritenuto che era assurdo ritenere l'estraneità del EZ ai fatti criminosi dal momento che egli era il titolare dello studio ed aveva ben interesse, non tant to e non solo per ragioni economiche, quanto di serietà e di affidamento, a
che le pratiche avessero un espletamento, quanto meno positivo sotto il profilo della tempestività
e del rispetto dei termini. Di guisa che, anche sot to il profilo del cui prodest e della causale non poteva dubitarsi del concorso del CAvezzale nel reato.
La difesa sostiene che l'RA aveva una ben più
ampia causale, proprio perchè era la responsabile della tenuta dello scadenziere ed era anche in condi zioni da poter chiedere il favore alla MA,
persona da lei ben conosciuta, per i continui e fre quenti incontri e contatti. Ai rilievi della dife sa della ricorrente è facile rispondere che la cau
sale che può in astratto ravvisarsi anche a carico
della RA non eslcude affatto la ben più ampia 34.-
decisiva causale rilevata e prospettata dai gių e dici di merito a carico del EZ ed anzi porta a concludere e a rafforzare il convincimento proprio del pieno concorso fra i due coimputati, al fine di realizzare un evento al quale erano, sia pure
L per diversi motivi, interessati entrambi. Quanto ai fatti commessi il 13 febbraio, i giudici del merito hanno rilevato che se nei confornti del VE
zale non v'era una prova così marcata come quella esistente con riguardo alle falsificazioni compiu L
te il 3 febbraio non poteva peralta escludersi
о porsi in dubbio la corresponsabilità di esso imputato. I giudici di appello la cui motivazione effettivamente sembra prospettarsi di non particolare consistenza, hanno peraltro fatto riferimento con l'uso della espressione "ridondante" ad un fenomeno
di collegamento logico fra tutti i fatti per cui
è processo, per cui essendosi accertata la colpevolez za del CAvezzale per l'episodio antecedente non
poteva che conseguentemente ritenersi valid o 10
stesso convincimento anche per i fatti successivi,
volta che gli episodi riguardavano plichi concernenti atti della stessa natura e cioè ricorsi tributari,
anch'essi provenienti dallo studio EZ e tutti
presentati per l'accettazione allo stesso ufficio 35
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postale ove operava l'autrice materiale delle falsificazio ni e cioè l'impiegata MA. La motivazione dei
giudici di appello può peraltro bene integrarsi con quella dei giudici di primo grado i quali osservarono che tutti gli elementi acquisiti e relativi al primo episodio consentivano di ritenere che, anche rispetto al sexcondo episodio, che vedeva protagonisti e con
le identiche modalità le stesse persone e cioè gli attuali imputati, non poteva porsi in dubbio la respon sbilità dei prevenuti. Doveva infatti ritenersi esisten te una direttiva del EZ, perchè altrimenti non sussisteva alcun motivo valido perchè la Martel
li e la RA si fossero determinate a compiere in modo autonomo e indipendente dei reati così grav:
senza avere comunque e peraltro alcun interesse di retto e personale. E del resto l'individuazione nel la MA della "OR" alla quale bisognava ricorrere e il ricorso alla stessa anche nel secon do episodio pone in luce che v'era proprio un sistema
di collegamento fra lo studio AL e l'ufficio postale succursale 2 di Vercelli, al quale sistema non poteva ritenersi, come bene hanno rilevato i giudici di merito con valutazione che sul piano lo gico è esente da vizi, estraneo il EZ che in definitiva quale titolare dello studio aveva l'e 9
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sclusivo insteresse al verificarsi dei fatti. Anche
✓ :)il ricorso del EZ va perciò rigettato.
Infine può essere concesso, ai sensi dell'art.9
del D.P.R. n.865/86 l'indulto della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici inflitta all' a detta imputataMartell
P.Q.M.
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La Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio
l'impugnata sentenza nei confronti di tuṭṭi e tre
i ricorrenti limitatamente alla condanna per i falsi su timbri apposti su tutte le raccomandate,
ritenuta l'ipotesi di falso in certificati amministra tivi, perchè estinti i reati per amnistia. Elimina
in conseguenza la pena della reclusione di tre giorni inflitta a ciascuno degli imputati per tali reati.
Rigetta nel resto i ricorsi. Dichiara condonata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici inflitta alla MA.
Roma, 27 gennaio 1987
IL PRESIDENTE
Dr. Pennacchia Guido
Quids
Il Consigliere estensore.
Depositate in Cancelleria Ficko Lahe Dr. TR Sabeone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 MR. 1987