Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/1987, n. 3058
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Sentenza 27 gennaio 1987

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La funzione del timbro apposto su lettera raccomandata - e del relativo talloncino - è quella di attestare l'esistenza di un atto pubblico, ossia la registrazione sul modello 22e di una lettera da inviare per raccomandata. Ne consegue che l'apposizione di un timbro con falsa data sulla busta di una raccomandata integra il reato di falsità in certificazione amministrativa. Invece il falso su registro bollettario mod. 22e o sulla ricevuta della raccomandata postale cade su Atti pubblici, costitutivi di diritti e di obblighi compiuti direttamente dal pubblico ufficiale e avvenuti in sua presenza, con i quali si documentano le attività compiute dal P.U. Nell'Esercizio delle sue funzioni in relazione alla accettazione del plico. ( Conf mass n 099234; ( Conf mass n 148563; ( Conf mass n 163258; ( Conf mass n 166980).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/1987, n. 3058
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3058
    Data del deposito : 27 gennaio 1987

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