Sentenza 5 aprile 2005
Massime • 1
In tema di sospensione e interruzione della prescrizione, l'estensione dell'effetto al reato connesso si produce a condizione che la causa della interruzione o sospensione del termine si sia verificata dopo la riunione dei procedimenti. (Nella sentenza, antecedente alla entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, si sottolinea che l'art. 161 comma secondo cod. pen. dispone che l'effetto estensivo si determina quando per più reati connessi si procede "congiuntamente", in quanto il giudice, prima di disporre il rinvio, deve interpellare anche i difensori degli imputati di reati connessi i quali potrebbero chiedere lo stralcio del procedimento a loro carico e la trattazione immediata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2005, n. 38078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38078 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier AN - Presidente - del 05/04/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 778
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 032617/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GI VE N. IL 27/04/1964;
avverso SENTENZA del 21/05/2004 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
MA TR, imputato del delitto di lesioni in danno di MA AN commesso il 14 luglio 1995, veniva condannato dal Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza del 26 settembre 2003, alla pena di mesi tre di reclusione oltre al risarcimento dei danni alla parte civile.
Con la stessa sentenza il Tribunale dichiarava non doversi procedere
contro
MA AN per essere i reati estinti per morte dell'imputato ed assolveva il coimputato EL DU MO perché il fatto non sussiste.
La Corte di Appello di Salerno, su impugnazione del solo MA, dopo avere rilevato che il reato ascritto a quest'ultimo non era ancora prescritto perché vi erano numerose sospensioni del termine prescrizionale da considerare, con sentenza emessa in data 21 maggio 2004, confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato, motivando essenzialmente per relationem alla sentenza di primo grado, e riduceva la pena inflitta a due mesi di reclusione.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione TR MA che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'articolo 192 c.p.p. in ordine alla prova della responsabilità perché i testi MA e EL DI, peraltro imputati in reato collegato, era inattendibili mentre attendibile era il teste RR;
inoltre mancava la motivazione in ordine alla richiesta legittima difesa.
2) Violazione delle norme sulla prescrizione - articoli 157, 159 e 161 c.p. -: il ricorrente spiegava che si trattava di due procedimenti riuniti per essere i reati contestati collegati ai sensi dell'articolo 371 comma 2^ lett. b) c.p.p. e che nel caso di specie non trovava applicazione la norma prevista dall'articolo 161 comma 2^ c.p.. Inoltre, precisava il ricorrente, i rinvii erano stati disposti per impedimento dei difensori di MA e EL DU ed in ogni caso la sospensione 2 ottobre 1998 - 7 luglio 1999 venne disposta prima ancora che i due procedimenti - il primo a carico del MA ed il secondo a carico di MA e EL DU - venissero riuniti. Il secondo motivo di impugnazione è fondato.
Il delitto di lesioni contestato al MA è stato commesso il 14 luglio 1995; esso si prescrive in sette anni e sei mesi e, quindi, si è prescritto il 14 gennaio 2003.
Senonché, secondo i giudici di merito, vi sarebbero state sospensioni del termine prescrizionale pari a complessivi anni due e mesi quattro e, quindi, la prescrizione dovrebbe maturare il 14 maggio 2005.
Va detto che inizialmente i processi erano due, il primo a carico di MA TR ed il secondo a carico di MA e EL DU. Successivamente i due processi vennero riuniti presumibilmente perché la prova dell'uno influiva sull'altro procedimento, trattandosi di reati collegati più che connessi ai sensi dell'articolo 12 c.p.p.. La sospensione del termine di maggiore durata - 2 ottobre 1998 / 7 luglio 1999 - si verificò nel procedimento
contro
MA e EL DU prima che i due processi venissero riuniti;
le altre sospensioni, cagionate sempre da richieste di rinvio di MA e EL DU o dei loro difensori, si verificarono, invece, quando i due processi erano già stati riuniti.
Ora se è certamente dubbio che il principio di cui al secondo comma dell'articolo 161 c.p. - quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri - si possa applicare al caso di specie perché, come già si è notato non si versa in una ipotesi di connessione prevista dall'articolo 12 c.p.p., certamente tale principio non è applicabile quando la sospensione si sia verificata in uno dei processi prima del provvedimento di riunione. L'articolo citato stabilisce, infatti, che la sospensione opera quando per più reati connessi si proceda congiuntamente e non anche quando si proceda separatamente.
La disposizione è logica e corretta perché prima di disporre un rinvio, come è noto, il giudice deve sentire tutti i difensori degli imputati anche di reati connessi, i quali, proprio per evitare gli effetti della estensione della sospensione, potrebbero chiedere, ed eventualmente ottenere, lo stralcio del procedimento a loro carico e la trattazione immediata.
In virtù del principio stabilito dalla durata complessiva delle sospensione si deve, pertanto, quantomeno detrarre il periodo 2 ottobre 1998/7 luglio 1999, con la conseguenza che il termine prescrizionale per il MA è ampiamente decorso.
Il reato allo stesso contestato si è, quindi, estinto per prescrizione.
Bisogna aggiungere che i motivi del ricorso, per quanto si è fin qui detto, non sono affatto inammissibili, essendo anzi quello relativo alla prescrizione fondato, e che non sono ravvisabili nel caso di specie i presupposti per una assoluzione nel merito di MA TR ai sensi del secondo comma dell'articolo 129 c.p.p., non essendo affatto evidente la prova della sua innocenza, tenuto conto di quanto emerge dalla motivazione delle due sentenze di merito. Per tutte le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato contestato a MA TR estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2005